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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22887/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tumolo ha impugnato il decreto che dichiarava inammissibile, ex art. 671 c.p.p., l'istanza del 4/11/2024 diretta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con due sentenze definitive (Tribunale di Firenze 19/10/2016, divenuta definitiva 12/12/2023, e Tribunale di Prato 6/10/2005). Il Tribunale aveva ritenuto la nuova istanza mera riproposizione della precedente istanza del 6/3/2024, già rigettata e confermata con sentenza della Cassazione n. 37182/24. La difesa ha invece sostenuto che alla seconda istanza erano stati allegati nuovi documenti (tra cui certificato del casellario datato 30/10/2024 e ordinanze di riconoscimento della continuazione in altri procedimenti) mai esaminati dal giudice e tali da costituire elementi di novità sul petitum e sulla causa petendi; ha inoltre denunciato mancata motivazione e mancato coinvolgimento del Pubblico Ministero nella declaratoria de plano.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché il Presidente non poteva dichiarare de plano l'inammissibilità senza valutare se gli elementi prodotti fossero effettivamente nuovi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la declaratoria de plano è ammessa solo se l'istanza è manifestamente infondata per difetto di condizioni di legge o è mera riproposizione basata sugli stessi elementi; invece, se sono prospettati elementi di novità non esaminati, deve essere aperto il procedimento camerale collegiale con obbligatorio contraddittorio (audizione del PM e del difensore). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Firenze per nuovo esame collegiale dell'istanza del 4/11/2024.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invoked as base for l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte sottolinea che, se l'istanza contiene elementi nuovi non valutati, il giudice dell'esecuzione deve esaminarli in contraddittorio.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 2

    la richiesta "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge" ovvero "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi"

    Consente al Presidente di dichiarare inammissibile de plano solo nei casi tassativi indicati; fuori da tali ipotesi va instaurato il rito camerale collegiale con contraddittorio e intervento del PM.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 7

    Richiamato dalla giurisprudenza per distinguere l'efficacia immediata dell'ordinanza collegiale rispetto al decreto presidenziale; conferma la necessità della forma collegiale quando non sussistono i casi tassativi per il decreto de plano.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma invocata per vizio di motivazione/competenza, ma la decisione della Corte si è concentrata sull'interpretazione dell'art. 666 e sui requisiti di novità.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per denuncia di errata applicazione, senza che la Corte lo abbia ritenuto decisivo rispetto al profilo centrale della declaratoria de plano.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sostanziale (rapina) relativa a uno dei reati considerati nelle sentenze di merito; utilizzata per inquadrare il tipo di reati per cui si chiede la continuazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare l'origine di una delle sentenze definitive (patteggiamento/accordo ex art. 444) tra i provvedimenti oggetto della richiesta di continuazione.

Massime di principio

  • Il Presidente del Tribunale può dichiarare inammissibile de plano una istanza ex art. 666 c.p.p. solo se la stessa è manifestamente infondata per carenza dei presupposti di legge o è una mera riproposizione basata sugli stessi elementi già respinti.
  • Se il ricorrente allega nuovi elementi di fatto o documenti non valutati nella precedente decisione (novità sul petitum o sulla causa petendi), tali elementi devono essere esaminati in contraddittorio: va fissata udienza camerale collegiale con obbligatorio intervento del Pubblico Ministero e del difensore.
  • La qualificazione di 'mera riproposizione' dipende dal contenuto sostanziale degli elementi: se la nuova istanza è basata su documenti o fatti già valutati non è ammissibile, ma se vi sono atti sopravvenuti o non esaminati la preclusione non opera.
  • In sede esecutiva il procedimento per la valutazione della continuazione richiede attenzione alla distinzione tra vizi formali di inammissibilità e valutazioni di merito; i provvedimenti de plano non possono sostituire il giudizio collegiale quando sussistono dubbi sulla novità degli elementi prodotti.
  • Per massimizzare le possibilità di esame, chi propone una nuova istanza dovrebbe esplicitare e documentare con chiarezza la novità rispetto alla precedente richiesta (elencare documenti nuovi, indicare perché sono rilevanti e attestare che non sono mai stati valutati).
  • Se si riceve una declaratoria de plano di inammissibilità senza motivazione che valuti le nuove prove, è opportuno impugnare segnalando la violazione dell'art. 666 c.p.p. e chiedendo il rinvio per decisione collegiale.

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