Cassazione Civile, Ordinanza n. 34523/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per il compenso residuo dovuto per una prestazione peritale svolta nell’ambito di una procedura concorsuale. Il giudice delegato aveva ammesso solo una somma già corrisposta, ritenendola satisfattiva alla luce delle contestazioni del curatore. In sede di opposizione, il Tribunale di Milano ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, gravasse sul creditore-professionista la prova del proprio esatto adempimento; ha poi reputato la seconda perizia incompleta e inadeguata, per mancanza del documento di sintesi, insufficiente analisi di sensitività, assenza degli abbattimenti tipici delle procedure competitive e mancata considerazione della difficoltà di collocazione sul mercato dell’intero compendio immobiliare. Il ricorrente ha impugnato il decreto con quattro motivi: (1) violazione delle regole sull’onere della prova e degli artt. 2233 e 2236 c.c., assumendo che spettasse al fallimento provare l’inadempimento del professionista; (2) violazione degli artt. 2233, 2236 e 1176 c.c., sostenendo che le obbligazioni professionali fossero di mezzi e che la perizia dovesse valutare il valore attuale degli immobili senza tener conto delle future modalità di vendita o delle successive contrazioni del mercato; (3) violazione degli artt. 2233, comma 1, c.c. e 113 c.p.c., deducendo che il giudice non potesse ridurre il compenso pattuito in via preventiva; (4) violazione degli artt. 116 e 210 c.p.c. e dell’art. 99 l.fall., per il mancato accoglimento dell’istanza di acquisizione della documentazione depositata nel giudizio di opposizione, compresa la seconda perizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, si applicano le regole generali sull’onere della prova dell’inadempimento: il creditore deve provare il titolo e, quando la controparte eccepisca l’inadempimento, deve dimostrare il proprio esatto adempimento. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato tali principi, valorizzando la specifica diligenza richiesta al professionista incaricato di una stima destinata a supportare la fattibilità di una proposta concordataria. La Corte ha inoltre considerato corretta la determinazione del compenso secondo un criterio di corrispettività reale, in presenza di adempimento solo parziale, e ha giudicato i motivi secondo e quarto non pertinenti alla ratio decidendi, oltre che non decisivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come norma di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
È evocato a sostegno dell’inammissibilità dei motivi quando la decisione impugnata è conforme ai principi di diritto già affermati dalla Corte.
In tema di opposizione allo stato passivo e di eccezione di inadempimento, il creditore deve allegare il titolo e il debitore/curatore il fatto estintivo, ma il professionista deve provare il proprio esatto adempimento una volta contestata la prestazione.
Il compenso del professionista, anche se pattuito, deve essere rapportato alla reale consistenza della prestazione effettivamente eseguita; in caso di adempimento parziale può essere ridotto secondo corrispettività.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la misura della diligenza professionale; la Corte ribadisce che rileva la specifica diligenza del professionista nel contesto concreto.
La diligenza del professionista va valutata secondo la natura dell’attività esercitata e la situazione concreta in cui egli opera.
L’eccezione di inadempimento comporta l’inversione dei ruoli probatori: chi eccepisce allega l’altrui inadempimento, mentre l’altra parte deve provare il proprio adempimento.
È richiamato nel motivo sul compenso, ma la Corte reputa la censura non cogliere la ratio decidendi.
È richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove e all’acquisizione documentale, ma la censura è ritenuta non pertinente e non decisiva.
È richiamato in relazione all’istanza di esibizione/acquisizione documentale, ma la doglianza non incide sulla ratio della decisione.
È richiamato nel motivo relativo al procedimento di insinuazione/opposizione al passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quando il curatore eccepisce l’inadempimento del professionista, il creditore deve provare non solo il titolo del credito ma anche l’esatto adempimento della prestazione o, comunque, che l’eventuale mancato pieno risultato sia dipeso da fattori esterni non imputabili.
- La prestazione del professionista incaricato in una procedura concorsuale va valutata alla luce della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. e del contesto concreto dell’incarico; il giudice di merito può apprezzare la completezza e l’adeguatezza dell’elaborato tecnico senza incorrere in violazione di legge se motiva in modo coerente.
- Quando la prestazione professionale è eseguita solo parzialmente o in modo inadeguato, il compenso pattuito può essere determinato secondo un criterio di corrispettività reale, cioè in proporzione alla concreta utilità e consistenza dell’attività svolta, anche se esiste un accordo preventivo sul compenso.
- In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o se deduce censure prive di decisività rispetto alle autonome ragioni poste a fondamento della decisione.
- La contestazione dell’adempimento professionale può fondarsi anche su carenze qualitative dell’elaborato tecnico, come incompletezza, mancata considerazione di elementi essenziali del contesto e difetto di adeguate metodologie di valutazione, quando tali carenze incidano sulla funzione dell’opera resa.
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