Cassazione Penale, Sentenza n. 20846/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) e ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare (art. 47-ter Ord. pen.), con riferimento alla pena residua di 4 anni per il reato di rapina aggravata (art. 628 c.p.) commessa il 10/10/2019. Il ricorrente contestava la motivazione del Tribunale sostenendo che dalla relazione risultavano comportamenti carcerari corretti, partecipazione ad iniziative, buoni rapporti e assunzione di responsabilità, e che il giudice aveva erroneamente considerato ostativa la mancata allegazione di proposte di attività, omettendo di valutare adeguatamente la condotta successiva al reato e la presunta resipiscenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Il Collegio ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha valutato correttamente e congruamente le risultanze processuali, ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione alla luce delle modalità esecutive della rapina (vittima indifesa, pianificazione, contatti con ambienti criminali, scelta di località diversa dalla residenza e obiettivo con consistente profitto). Ha inoltre ritenuto rilevante la mancata indicazione di proposte concrete di attività lavorative o di volontariato nella domanda, valutando tale carenza insieme agli altri elementi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa; richiede una valutazione prognostica della personalità e della resipiscenza del condannato. Il giudice può esigere un periodo di osservazione e valutare la gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, specie se il reato indica significativa capacità a delinquere o contiguità con ambienti delinquenziali.
Norma richiamata in relazione alla detenzione domiciliare; il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta per le ragioni di prognosi negative e per la configurazione del reato e delle circostanze esecutive.
Tipifica la rapina aggravata: la gravità del reato e le modalità esecutive sono state valutate come sintomatiche di una non irrilevante capacità a delinquere, influenzando negativamente la possibilità di concedere misure alternative.
Norma che regola l'addebito delle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in base a questa disposizione.
Giurisprudenza di legittimità (segnalate: Sez. 1, n. 31809/2009; Sez. 1, n. 22443/2019; Sez. 1, n. 26789/2009)
Principi consolidati secondo cui: a) la valutazione dell'affidamento in prova richiede valutazione del comportamento successivo al reato per verificare segni di positiva evoluzione; b) il Tribunale può legittimamente richiedere ulteriori periodi di osservazione o esperimenti premiali quando il reato denoti elevata pericolosità o contiguità con ambienti delittuosi; c) l'assenza di lavoro non è di per sé impeditiva se il condannato dimostra impegno in attività utili o volontariato, ma la mancanza di proposte concrete è parametro valutabile unitamente agli altri elementi.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova è una valutazione prognostica: anche comportamenti positivi in carcere non garantiscono il beneficio se il reato e le modalità esecutive evidenziano una significativa propensione a delinquere.
- La giurisprudenza ammette il criterio di gradualità: il giudice può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali prima di concedere misure alternative, soprattutto per reati gravi o organizzati.
- La mancata indicazione di una proposta lavorativa non è automaticamente determinante, ma l'assenza di proposte concrete di lavoro o di attività utili volontarie è un elemento valutabile insieme ad altri fattori ai fini della meritevolezza.
- Il comportamento post-fatto è importante ma deve manifestare segnali concreti di resipiscenza e di capacità di reinserimento sociale; mera affermazione di buona condotta non basta senza elementi concreti.
- Le modalità del fatto (pianificazione, contatti con ambienti criminali, scelta della località e dell'obiettivo) pesano significativamente nella valutazione del rischio di recidiva e nella decisione sul beneficio.
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