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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00701/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La proprietaria di un terreno aveva convenuto in giudizio la società distributrice di energia sostenendo che, senza alcuna autorizzazione, questa avesse installato sul fondo due pali con basamenti in cemento armato e una linea elettrica aerea, comprimendo il suo diritto dominicale e asservendo di fatto parte del bene alla servitù di elettrodotto. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata; in appello il tribunale aveva riconosciuto l'illiceità della condotta, ma aveva negato il danno ritenendo che non fosse sufficiente la sola occupazione e che il pregiudizio dovesse essere specificamente allegato e provato come danno-conseguenza. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha denunciato la violazione delle norme sul fondo servente per elettrodotto, degli artt. 42 Cost. e 832 c.c. e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che, una volta accertata l'illecita realizzazione dell'elettrodotto, il danno era risarcibile per equivalente anche secondo i criteri di liquidazione previsti per la servitù legittima e che non occorresse provare ulteriori pregiudizi, essendo già integrata la perdita di valore del bene e la compressione definitiva del diritto di proprietà. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e il tentativo di riesame del merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità della controricorrente e ha accolto il ricorso. Ha affermato che la realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione integra un illecito permanente; in tale ipotesi, se il proprietario agisce per il risarcimento per equivalente, implicitamente rinuncia alla riduzione in pristino e ha diritto al ristoro integrale del pregiudizio, compresa la definitiva perdita di valore del fondo conseguente all'illecita occupazione e all'asservimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Locri in diversa composizione per i conseguenti accertamenti e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 123 r.d. n. 1775 del 1933

    richiamato quale parametro per la liquidazione dell'indennità nei casi di legittima costituzione della servitù di elettrodotto; la Corte lo richiama nel contesto della pretesa risarcitoria del proprietario

  • art. 16 l.r. Calabria n. 17 del 2000

    richiamato dalla parte ricorrente come norma che indica i criteri di liquidazione per la servitù di elettrodotto legittimamente costituita

  • art. 42 Cost.

    richiamato a tutela costituzionale del diritto di proprietà, compresso dall'illecita apposizione dell'elettrodotto

  • art. 832 c.c.

    richiamato come norma sul contenuto del diritto di proprietà, leso dall'asservimento di fatto del fondo

  • art. 2043 c.c.

    invocato per affermare la risarcibilità del danno da condotta illecita e la non necessità di provare ulteriori pregiudizi oltre alla lesione del diritto

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato dalla controricorrente nelle eccezioni di inammissibilità per asserito difetto di specificità e autosufficienza del ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della memoria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente attraverso il tema dell'onere di allegazione e prova del danno-conseguenza

  • art. 2051 c.c.

    non citato espressamente nel testo decisorio ma il riferimento è solo indiretto, senza rilievo nella ratio

Massime di principio

  • La realizzazione di un elettrodotto su fondo privato senza la prescritta autorizzazione integra un illecito permanente del soggetto costruttore o gestore, poiché l'opera non assume la qualificazione di opera pubblica in assenza del titolo abilitativo.
  • Quando il proprietario del fondo, invece di chiedere la riduzione in pristino, domanda il risarcimento per equivalente, la sua pretesa va riferita alla definitiva perdita o compressione del diritto e può comprendere anche la diminuzione di valore del bene.
  • In tali ipotesi il danno non va trattato come mero danno-evento: la lesione della proprietà e l'asservimento irreversibile del fondo sono fonte di un pregiudizio risarcibile che il giudice deve apprezzare in termini di integrale ristoro.
  • Le regole elaborate per l'occupazione illegittima di beni da parte della pubblica amministrazione sono estensibili, per analogia di struttura dell'illecito materiale, alla realizzazione sine titulo di una servitù pubblica di elettrodotto.
  • Non è necessario che il proprietario dimostri un ulteriore specifico pregiudizio economico, quando il petitum risarcitorio è volto a compensare la perdita definitiva di disponibilità e il deprezzamento del fondo conseguenti all'illecito asservimento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProprietàImpugnazioni
RamiResponsabilità civileDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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