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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28473/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da un cittadino nigeriano. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi, ma la Corte non entra nel loro esame nel merito perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale: il mandato al difensore, apposto in calce al ricorso, indica la data di rilascio ma non contiene la certificazione, da parte del difensore, che tale data sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008. Il ricorrente ha invocato in memoria la presenza, in altra parte del ricorso, di una frase con cui il difensore attestava la posteriorità della procura, ma la Corte ha escluso che tale certificazione possa valere se resa in un atto diverso dalla procura stessa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non conforme all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 la procura speciale perché priva della certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Ha precisato che, per la speciale disciplina dei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale, sia l'autenticazione della sottoscrizione sia la certificazione della data devono risultare dalla procura medesima, apposta a margine o in calce al ricorso, e non possono essere sostituite da attestazioni contenute in un diverso punto dell'atto processuale. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa, poiché il Ministero non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore"

    La procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità oltre all'autenticità della sottoscrizione.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina generale della procura alle liti, distinta dalla speciale previsione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato quale ordinaria disciplina della procura speciale per il ricorso per cassazione, non sufficiente a superare il requisito speciale previsto per la protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 5, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    Il ricorrente ha tentato di valorizzare una certificazione contenuta nel ricorso, ma la Corte ha escluso che sia idonea perché la certificazione deve stare nella procura stessa.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    Richiamati in relazione al giudizio di costituzionalità già espresso da Corte cost. n. 13 del 2022, che ha ritenuto non contrastante con tali parametri la disciplina speciale della procura.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati nel riferimento alla decisione della Corte costituzionale sulla compatibilità della disciplina interna.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati nel riferimento alla decisione della Corte costituzionale sulla compatibilità della disciplina interna.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati nel riferimento alla decisione della Corte costituzionale sulla compatibilità della disciplina interna.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso decreti definitivi in materia di protezione internazionale, la procura speciale è soggetta a un requisito formale rafforzato: il difensore deve certificare nella procura stessa che il mandato è stato conferito dopo la comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La certificazione della data e l'autenticazione della firma del conferente devono risultare dal medesimo atto che contiene la procura, senza poter essere desunte o sostituite da dichiarazioni collocate in altra parte del ricorso.
  • La mancanza della certificazione della posteriorità della data di rilascio della procura determina l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di requisito speciale che deroga alla disciplina generale degli artt. 83 e 365 c.p.c.
  • Gli avvocati non dispongono di generali poteri certificatori di fatti o atti, se non nei casi espressamente previsti dalla legge processuale; quando la legge richiede una certificazione specifica, questa deve essere resa nelle forme e nel luogo stabiliti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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