Cassazione Civile, Ordinanza n. 00048/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un centro di assistenza fiscale e il relativo responsabile impugnavano una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973, relativa a un modello 730/2016 di un contribuente con domicilio fiscale in altra provincia. La contestazione riguardava l'addebito derivante da visto di conformità infedele apposto dal responsabile del CAF. I ricorrenti deducevano: (1) violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997, sostenendo che la competenza a contestare e irrogare la sanzione spettasse in via funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per domicilio fiscale del trasgressore, senza possibilità di applicare la diversa competenza prevista per i controlli ex art. 36-ter; (2) violazione della disciplina sostanziale e dei principi costituzionali e convenzionali, assumendo che la somma richiesta non avesse natura risarcitoria ma sanzionatoria; (3) erronea regolazione delle spese di lite per mancato riconoscimento della novità della questione e per la difesa dell'Agenzia mediante propri funzionari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, sulla base di un orientamento di legittimità già consolidato in fattispecie identiche o analoghe. Ha affermato che la responsabilità per visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva e che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo della somma dovuta appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è inderogabile e la sua violazione comporta l'illegittimità dell'atto. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo e dichiarando la nullità dell'atto impugnato per incompetenza dell'ufficio che lo aveva emesso. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
comma 1, lett. a) e comma 2
La violazione per visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva; la contestazione e l'irrogazione delle relative somme spettano in via funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per domicilio fiscale del trasgressore, con competenza inderogabile.
Richiamato come base del controllo formale da cui è scaturita la cartella, ma ritenuto non idoneo a spostare la competenza funzionale prevista per le sanzioni da visto infedele.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla natura della pretesa, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 7 CEDU
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Richiamati nel secondo motivo di ricorso, ma non esaminati nel merito per assorbimento.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso in tema di spese, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In materia di sanzioni per visto di conformità infedele, la competenza a contestare e a iscrivere a ruolo la somma dovuta è attribuita in modo funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata.
- L'atto emesso da un ufficio privo della competenza funzionale prevista dalla legge è illegittimo e deve essere annullato.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il motivo relativo alla incompetenza dell'ufficio e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo.
- Se un motivo di ricorso è dirimente, gli altri motivi restano assorbiti.
- La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele presenta anche una funzione punitiva, sicché la relativa pretesa non può essere qualificata come mera somma risarcitoria.
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