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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00048/2026 del 01/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un centro di assistenza fiscale e il relativo responsabile impugnavano una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973, relativa a un modello 730/2016 di un contribuente con domicilio fiscale in altra provincia. La contestazione riguardava l'addebito derivante da visto di conformità infedele apposto dal responsabile del CAF. I ricorrenti deducevano: (1) violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997, sostenendo che la competenza a contestare e irrogare la sanzione spettasse in via funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per domicilio fiscale del trasgressore, senza possibilità di applicare la diversa competenza prevista per i controlli ex art. 36-ter; (2) violazione della disciplina sostanziale e dei principi costituzionali e convenzionali, assumendo che la somma richiesta non avesse natura risarcitoria ma sanzionatoria; (3) erronea regolazione delle spese di lite per mancato riconoscimento della novità della questione e per la difesa dell'Agenzia mediante propri funzionari.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, sulla base di un orientamento di legittimità già consolidato in fattispecie identiche o analoghe. Ha affermato che la responsabilità per visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva e che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo della somma dovuta appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è inderogabile e la sua violazione comporta l'illegittimità dell'atto. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo e dichiarando la nullità dell'atto impugnato per incompetenza dell'ufficio che lo aveva emesso. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 241/1997

    comma 1, lett. a) e comma 2

    La violazione per visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva; la contestazione e l'irrogazione delle relative somme spettano in via funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per domicilio fiscale del trasgressore, con competenza inderogabile.

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base del controllo formale da cui è scaturita la cartella, ma ritenuto non idoneo a spostare la competenza funzionale prevista per le sanzioni da visto infedele.

  • art. 3 d.lgs. 472/1997

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla natura della pretesa, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Richiamati nel secondo motivo di ricorso, ma non esaminati nel merito per assorbimento.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso in tema di spese, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni per visto di conformità infedele, la competenza a contestare e a iscrivere a ruolo la somma dovuta è attribuita in modo funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata.
  • L'atto emesso da un ufficio privo della competenza funzionale prevista dalla legge è illegittimo e deve essere annullato.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il motivo relativo alla incompetenza dell'ufficio e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo.
  • Se un motivo di ricorso è dirimente, gli altri motivi restano assorbiti.
  • La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele presenta anche una funzione punitiva, sicché la relativa pretesa non può essere qualificata come mera somma risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImplicazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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