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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21157/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti private)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio civile che, a seguito di un'istanza di ricusazione proposta personalmente dalla parte contro il giudice di primo grado, era rimasto sospeso. Il giudice della ricusazione rigettava l'istanza e tale ordinanza veniva comunicata ai difensori delle parti il 17.10.2016; successivamente la parte istante presentava davanti al primo giudice un'istanza di rimessione in istruttoria il 27.4.2017 e un ricorso per riassunzione della causa sospesa il 9.5.2017. Il tribunale dichiarava estinto il giudizio per tardiva riassunzione e la corte d'appello confermava. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva, da un lato, la violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., 1708 c.c., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il termine semestrale per la riassunzione ex art. 54 c.p.c. dovesse decorrere dalla comunicazione personale del rigetto dell'istanza (15.11.2016), poiché la ricusazione era stata proposta personalmente; dall'altro, invocando l'interpretazione dell'art. 52, comma 3, c.p.c., assumeva che, non essendo stato adottato alcun provvedimento di sospensione del giudizio, l'istanza di riassunzione non potesse essere rigettata per tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'unica censura articolata. Ha affermato che, una volta ritenuta ammissibile la ricusazione dal giudice a quo e investito dell'incidente l'organo competente a decidere, il processo era sospeso di diritto e doveva essere riassunto nel termine semestrale previsto dall'art. 54, comma 4, c.p.c., pena l'estinzione ex art. 307 c.p.c. Ha inoltre escluso che fosse rilevante la comunicazione personale del rigetto alla parte istante, osservando che nel giudizio le parti stanno in giudizio per mezzo dei difensori e che la comunicazione processualmente significativa è solo quella resa ai difensori. La Corte ha anche escluso che ricorresse il diverso caso giurisprudenziale in cui, essendo già stata fissata un'udienza successiva, il rigetto della ricusazione intervenga prima di tale udienza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, c.p.c.

    "la sospensione non discende dalla mera presentazione di istanza di ricusazione"

    La sospensione del processo consegue quando l'istanza di ricusazione sia proposta ritualmente e sia ritenuta ammissibile; se l'istanza è inammissibile il processo può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio.

  • art. 54, comma 4, c.p.c.

    Dalla comunicazione del provvedimento di rigetto ai difensori decorre il termine semestrale per la riassunzione del processo sospeso.

  • art. 307 c.p.c.

    Il mancato assolvimento dell'onere di riassunzione nel termine comporta l'estinzione del processo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La doglianza sulla motivazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza impugnata esponeva in modo esplicito e logicamente coerente le ragioni della decisione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nell'esito della controversia.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nell'esito della controversia.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nell'esito della controversia.

  • art. 1708 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella rubrica del motivo, ma non risulta centrale nella ratio decidendi.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Usato per ritenere tempestivo il controricorso notificato entro il termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di ricusazione del giudice, la sospensione del processo non deriva dalla mera proposizione dell'istanza, ma presuppone che l'istanza sia ammissibile e che l'incidente venga rimesso al giudice competente per la decisione.
  • Quando il processo è sospeso per effetto dell'ammissibile ricusazione, la sua prosecuzione richiede la riassunzione nel termine stabilito dall'art. 54, comma 4, c.p.c.; il mancato rispetto del termine determina l'estinzione del giudizio.
  • Ai fini della decorrenza del termine per riassumere, la comunicazione processualmente rilevante del rigetto della ricusazione è quella effettuata ai difensori delle parti, poiché la parte sta in giudizio a mezzo del difensore tecnico.
  • La comunicazione personale del provvedimento alla parte, in presenza della rappresentanza tecnica, non assume autonoma efficacia processuale ai fini del decorso del termine di riassunzione.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile o infondata quando la decisione impugnata espone chiaramente la propria ratio in modo coerente e logicamente completo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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