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Parere

Parere n. 1356/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Oscar Cap Due S.r.l. - Giacomo Oscar Cappi, contro Comune di Carlazzo, e nei confronti di Immobiliare Tre Laghi S.r.l., avverso provvedimento 9 del 06/02/2023 approvazione del piano attuativo pl2a;

Giustizia amministrativa202400537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle deliberazioni della Giunta comunale di Carlazzo n. 9 del 6 febbraio 2023, di approvazione del Piano attuativo PL2A – Strada Statale Regina S.S. 340, e, ove occorra, n. 63 del 19 maggio 2022, di adozione del medesimo piano.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha chiesto l’annullamento delle deliberazioni comunali relative all’adozione e all’approvazione del Piano attuativo PL2A, deducendo cinque motivi. I primi tre prospettavano vizi di illegittimità derivata da precedenti atti già impugnati con altro ricorso straordinario, respinto con parere n. 1399 del 2023. Il quarto motivo denunciava la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e dell’art. 14 della legge regionale Lombardia n. 12/2005, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il quinto motivo contestava l’inserimento nel piano attuativo di aree utilizzate dalla controinteressata come parcheggio, senza la realizzazione delle opere di trasformazione necessarie a tale funzione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i primi tre motivi, in quanto fondati su vizi derivati da precedenti atti già esaminati e non più utilmente contestabili nell’ambito del presente ricorso. Ha respinto il quarto motivo, rilevando che gli atti di pianificazione urbanistica hanno natura generale e non sono soggetti alla comunicazione individuale di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990. Le garanzie partecipative sono assicurate, nel procedimento di pianificazione, dagli strumenti delle osservazioni e delle opposizioni previsti dall’art. 14 della legge regionale Lombardia n. 12/2005. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, poiché la censura avrebbe dovuto essere proposta contro la deliberazione di approvazione della variante al piano e contro gli atti di attuazione dello stesso; la loro mancata impugnazione impedisce l’esame della doglianza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Osservazioni

Primi tre motivi - Illegittimità derivata

I motivi sono stati disattesi perché deducevano vizi derivati da precedenti atti già oggetto di un ricorso straordinario, respinto con parere n. 1399 del 2023.

Quarto motivo - Comunicazione di avvio del procedimento

Il motivo è infondato. Le delibere di adozione e approvazione di piani attuativi costituiscono atti di pianificazione urbanistica di natura generale e non richiedono la comunicazione individuale di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. La partecipazione è assicurata mediante osservazioni e opposizioni secondo l’art. 14 della legge regionale Lombardia n. 12/2005.

Quinto motivo - Inserimento delle aree nel piano attuativo

Il motivo è inammissibile perché la censura avrebbe dovuto essere proposta contro la deliberazione di approvazione della variante al piano e contro gli atti di attuazione dello stesso. La mancata impugnazione di tali atti impedisce l’esame della doglianza.

Norme richiamate

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per gli atti di pianificazione urbanistica di natura generale, per i quali la partecipazione è assicurata dagli specifici strumenti previsti dalla disciplina urbanistica.

  • art. 14 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Le osservazioni e le opposizioni costituiscono le forme partecipative proprie dei procedimenti di pianificazione territoriale e consentono agli interessati di evidenziare anche errori di fatto, incongruenze o l’assenza di attualità dei presupposti delle scelte pianificatorie.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Collegio richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminate tutte le questioni rilevanti e non decisive le doglianze non espressamente trattate.

  • parere Consiglio di Stato n. 1399 del 2023

    Il precedente parere aveva già respinto il ricorso relativo agli atti presupposti, sicché i vizi derivati dedotti nel nuovo ricorso non possono condurre all’accoglimento.

Massime di principio

  • Gli atti di pianificazione urbanistica, comprese le delibere di adozione e approvazione dei piani attuativi, hanno natura generale e non richiedono la comunicazione individuale di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990.
  • Nei procedimenti di pianificazione territoriale, le garanzie partecipative si realizzano attraverso gli strumenti speciali delle osservazioni e delle opposizioni previsti dalla normativa urbanistica, che consentono agli interessati di contestare le scelte dell’amministrazione e di segnalare errori di fatto o carenze dei presupposti.
  • Una censura relativa all’inserimento di aree in uno strumento urbanistico o alla loro destinazione funzionale deve essere proposta contro l’atto concretamente lesivo, nonché contro gli eventuali successivi atti di variante o di attuazione; la mancata impugnazione di tali atti rende la doglianza inammissibile.
  • I vizi di illegittimità derivata da atti presupposti già impugnati e definitivamente respinti non possono fondare l’accoglimento di un successivo ricorso contro gli atti consequenziali.

Impugnazione del Piano attuativo PL2A

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società contro il Comune di Carlazzo, nei confronti di una società controinteressata, per l’annullamento delle deliberazioni della Giunta comunale n. 9 del 6 febbraio 2023, di approvazione del Piano attuativo PL2A – Strada Statale Regina S.S. 340, e, ove occorra, n. 63 del 19 maggio 2022, di adozione del piano. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva espresso l’avviso per il rigetto del ricorso.

Motivi relativi agli atti presupposti

Tre dei cinque motivi dedotti dalla ricorrente censuravano l’illegittimità derivata degli atti impugnati, in ragione di vizi riferiti a precedenti atti amministrativi. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tali atti erano già stati oggetto di un precedente ricorso straordinario, respinto con parere n. 1399 del 2023. I relativi motivi sono stati quindi disattesi.

Comunicazione di avvio e partecipazione alla pianificazione

Il quarto motivo denunciava la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e dell’art. 14 della legge regionale Lombardia n. 12/2005, oltre a diversi profili di eccesso di potere. In particolare, la ricorrente lamentava di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Collegio ha ritenuto il motivo infondato. Gli atti di adozione e approvazione dei piani attuativi sono atti di pianificazione urbanistica di natura generale e, in quanto tali, non richiedono la comunicazione individuale di avvio del procedimento prevista per i procedimenti amministrativi riferiti a specifici destinatari.

La partecipazione degli interessati è assicurata attraverso gli strumenti propri della pianificazione territoriale, costituiti dalle osservazioni e dalle opposizioni. Tali strumenti consentono ai privati non soltanto di contestare le scelte amministrative, ma anche di segnalare incongruenze, errori di fatto o l’eventuale mancanza di attualità dei presupposti delle scelte pianificatorie. Nel caso esaminato, tali garanzie erano assicurate dalle forme partecipative previste dall’art. 14 della legge regionale Lombardia n. 12/2005.

Inammissibilità della censura sull’inserimento delle aree

Con il quinto motivo la società ricorrente contestava l’inserimento nel piano attuativo di aree utilizzate dalla controinteressata come parcheggio, sostenendo che tale funzione fosse stata esercitata senza la necessaria realizzazione di opere di trasformazione.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la censura inammissibile. La contestazione avrebbe dovuto essere proposta contro la deliberazione di approvazione della variante al piano e contro gli atti di attuazione dello stesso. Poiché tali atti non erano stati impugnati, la censura non poteva essere esaminata nell’ambito del ricorso contro le delibere oggetto del giudizio.

Esito

Il Collegio ha ritenuto che il ricorso non fosse meritevole di accoglimento. Il parere conclusivo è di parziale inammissibilità e parziale infondatezza: i primi quattro motivi sono stati respinti o disattesi, mentre il quinto è stato dichiarato inammissibile per mancata impugnazione degli atti concretamente lesivi. Le ulteriori doglianze non espressamente esaminate sono state considerate non rilevanti o comunque inidonee a condurre a una diversa decisione.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniPiani regolatori e variantiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEccesso di potere

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