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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34916/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da provvedimenti dell'INPS che avevano dichiarato la decadenza di una lavoratrice dal trattamento di integrazione salariale straordinaria e dal trattamento integrativo del fondo speciale trasporto aereo per il periodo 16.4.2012-31.12.2013, con conseguente richiesta di restituzione di quanto percepito per euro 23.246,98. La lavoratrice aveva sostenuto che il rapporto con Turkish Airlines non fosse un ordinario rapporto di lavoro, ma una mera attività di formazione/riqualificazione professionale finalizzata al mantenimento o rinnovo delle abilitazioni di volo, con conseguente applicabilità dell'eccezione prevista dalla disciplina di settore e dalle circolari INPS. In cassazione deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988, per avere la Corte d'appello qualificato erroneamente il rapporto come lavoro subordinato e non come addestramento; 2) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e delle circolari INPS nn. 73/2008 e 94/2011, sostenendo che la Corte territoriale ne avesse dato lettura errata; 3) violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost. per asserita illegittimità dei provvedimenti INPS in quanto adottati contro buona fede e correttezza della P.A.; 4) violazione dell'art. 50 CDFUE e del principio del ne bis in idem sanzionatorio, perché per i medesimi fatti vi era stato anche un procedimento penale definito con sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto della Corte d'appello sulla natura ordinaria del contratto di lavoro; ha aggiunto che, comunque, nel contratto non vi era alcun riferimento alle licenze di volo o al mantenimento delle abilitazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con una ratio decisiva della sentenza impugnata, cioè che la ricorrente non aveva né effettuato la comunicazione preventiva prevista dall'art. 8, comma 5, né presentato l'autocertificazione richiesta dalla circolare n. 94/2011 per ottenere l'esonero. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specifica allegazione della loro deduzione nei gradi di merito; quanto al quarto, la Corte ha comunque osservato che la tutela penale e il provvedimento amministrativo di decadenza perseguono finalità diverse. Le spese di legittimità sono state compensate per la recente formazione della giurisprudenza e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in L. n. 160/1988

    disciplina la comunicazione preventiva rilevante ai fini della conservazione o della decadenza dal trattamento di integrazione salariale; la mancata comunicazione ha giustificato la decadenza dal beneficio.

  • circolare INPS n. 94/2011

    prevede per i piloti un periodo 'neutro' con esonero dalla comunicazione preventiva solo previa apposita autocertificazione, necessaria per consentire i controlli dell'Istituto.

  • circolare INPS n. 73/2008

    richiamata dalla ricorrente come fonte regolativa delle modalità di controllo sulla rioccupazione nel settore del trasporto aereo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con la ratio decisiva.

  • art. 1362 c.c.

    invocato come criterio ermeneutico del contratto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione un accertamento di fatto.

  • art. 1363 c.c.

    invocato come criterio ermeneutico del contratto, senza incidere sulla ratio della decisione impugnata.

  • art. 1366 c.c.

    invocato insieme agli altri criteri interpretativi, ma senza superare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in relazione all'interpretazione conforme a buona fede del contratto, ma la censura è stata respinta in rito.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale parametro di correttezza nell'esecuzione e interpretazione del rapporto, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 2 Cost.

    invocato per sostenere l'illegittimità dei provvedimenti INPS in violazione dei doveri di solidarietà e correttezza, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 3 Cost.

    invocato per profili di uguaglianza e ragionevolezza, senza esame nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 97 Cost.

    invocato in relazione ai doveri di buon andamento e imparzialità della P.A.; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea

    richiamato per il principio del ne bis in idem; la Corte ha osservato che la tutela penale e la decadenza amministrativa perseguono finalità diverse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che, pur denunciando formalmente una violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura del rapporto o sulla concreta funzione del contratto.
  • La censura per violazione di norme o circolari è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su una pluralità di autonome ragioni non efficacemente aggredite.
  • Le questioni non dedotte o non specificamente riportate come già proposte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Il principio del ne bis in idem non impedisce, di per sé, l'adozione di un provvedimento amministrativo di decadenza finalizzato alla tutela corretta di risorse pubbliche, quando tale misura persegua una funzione diversa rispetto alla sanzione penale.
  • Nel settore del trasporto aereo, l'esonero dalla comunicazione preventiva per attività svolte ai fini del mantenimento delle abilitazioni di volo richiede il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina e dalle circolari applicative, inclusa l'eventuale autocertificazione richiesta dall'INPS.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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