Cassazione Penale, Sentenza n. 08001/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per reati tributari (artt. 81 cpv., 2 d.lgs. n. 74/2000, capi C ed E) e per autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., capo G), nonché la confisca di un immobile, somme e altri beni. I motivi di ricorso: (i) insussistenza del reato di autoriciclaggio per mancanza del delitto presupposto di appropriazione indebita, assenza degli elementi costitutivi dell'autoriciclaggio, mancata idoneità dell'operazione ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e assenza di trasferimento in attività economiche; (ii) mancanza del dolo specifico richiesto per l'autoriciclaggio (violazione artt. 43 e 648-ter.1 c.p.); (iii) errori sulla valutazione della responsabilità per i reati tributari (art. 192 c.p.p.); (iv) doglianze sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche (artt. 133 c.p., 533 e 546 c.p.p.); (v) illegittimità della confisca per equivalente ex art. 648-quater c.p. e mancata verifica dell'impossibilità di procedere alla confisca diretta nei confronti della società, con nuovo motivo richiamando l'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo riguardante l'insussistenza del reato di autoriciclaggio perché è venuto meno il reato presupposto di appropriazione indebita: le operazioni contestate sono state considerate atti infragruppo volti a favorire l'interesse societario (anche se realizzati con modalità illecite), mancando il dolo specifico di appropriazione a fini personali. Di conseguenza è stata cassata la condanna per autoriciclaggio e la pena è stata ricalcolata eliminando l'aumento relativo a tale reato: pena complessiva rideterminata in 1 anno e 8 mesi di reclusione (pena sospesa, con applicazione della riduzione per il rito abbreviato). I motivi relativi ai reati tributari (capi C ed E) sono stati ritenuti infondati e le relative condanne confermate. La questione relativa alla confisca è stata annullata con rinvio limitatamente alla determinazione dell'ammontare della confisca: la Corte ha ritenuto necessario un nuovo accertamento in fatto da parte del giudice di merito, anche perché l'assorbimento dell'autoriciclaggio incide sulla misura. Le censure tardive o generiche sulla confisca tributaria sono state ritenute inammissibili in Cassazione.
Norme richiamate
Norma sull'autoriciclaggio; interpretata nella sentenza nel senso che la fattispecie richiede l'esistenza di un reato presupposto e la sussistenza degli elementi strutturali (dolo specifico e condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita). In assenza del reato presupposto (appropriazione indebita) e del dolo specifico, l'autoriciclaggio non può configurarsi.
Norma sull'appropriazione indebita; interpretata dalla Corte come non integrata quando le operazioni sono finalizzate al perseguimento dell'interesse societario (anche se illecite) e manca la volontà di procurare un profitto ingiusto a favore dell'agente; l'atto deve arrecare danno ai titolari dei beni e non essere concordato nell'ambito dell'ente.
Disciplina della confisca per equivalente del profitto del reato; la Corte rileva che la confisca per equivalente non può sostituire la confisca diretta senza una verificazione preventiva e motivata dell'impossibilità di procedere alla confisca diretta nei confronti dell'ente che ha effettivamente tratto vantaggio.
Prevede misure sui profitti dei reati tributari, inclusa la possibilità di sequestri/confische; interpretata come fonte che richiede una verifica della possibilità di confisca diretta sul patrimonio della persona giuridica prima di procedere alla confisca sui beni dell'imputato.
Riguarda il dolo: la Corte valuta l'assenza del dolo specifico per l'autoriciclaggio quando manca l'elemento soggettivo richiesto dalla norma penale applicata.
Norma probatoria/processuale citata nei motivi di ricorso relativi alla responsabilità per i reati tributari; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi, ritenendo che la motivazione del giudice di merito fosse congrua e sorretta da adeguati riferimenti probatori.
art. 133 cod. pen.; artt. 533, 546 cod. proc. pen.
Norme sul trattamento sanzionatorio e sulle impugnazioni; interpretate nel senso che la determinazione della pena operata dai giudici di merito era adeguatamente motivata e i rilievi della difesa in materia di pena e attenuanti generiche sono manifestamente infondati.
Citato come riferimento per distinguere infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita: la giurisprudenza collegata chiarisce la relazione tra le fattispecie e l'esigenza del conflitto di interessi per l'infedeltà patrimoniale.
Massime di principio
- L'autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. richiede l'esistenza di un reato presupposto e il dolo specifico; se il fatto contestato non integra il reato presupposto (es. le operazioni perseguono l'interesse societario), anche l'accusa di autoriciclaggio viene meno.
- Le condotte di amministratori o dominus che dispongono risorse societarie in favore di società del gruppo, quando rientrano in una convergenza di volontà e nell'interesse dell'ente (anche se realizzate con modalità illecite), difficilmente integrano l'appropriazione indebita salvo chiari elementi di distrazione a vantaggio personale.
- La confisca per equivalente ex art. 648-quater c.p. applicata per reati tributari richiede preventiva e motivata verifica dell'impossibilità di eseguire la confisca diretta sul patrimonio dell'ente: la sostituzione senza adeguati accertamenti è vulnerabile e può essere rimessa al giudice di merito per nuovi accertamenti.
- Questioni relative alla confisca o alla misura patrimoniale devono essere sollevate e specificate già in appello; in Cassazione censure nuove o troppo generiche sulla confisca sono spesso inammissibili.
- Se la Cassazione annulla una delle condanne comprese in un cumulo di pene, può procedere a ricalcolare la pena complessiva (anche tenendo conto di riduzioni per rito abbreviato) e disporre la sospensione della pena secondo quanto già stabilito dal primo giudice.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, è cruciale argomentare fin dall'appello la mancanza del reato presupposto per l'autoriciclaggio, documentare la destinazione delle somme a fini societari e sollevare tempestivamente e specificamente eventuali vizi relativi alla confisca diretta nei confronti della persona giuridica.
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