Cassazione Penale, Sentenza n. 07724/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 07/02/2025 con cui il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'imputato colpevole del reato previsto dall'art. 186, commi 1 e 2, lett. c) e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza) e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge per errata applicazione/omessa motivazione della sanzione amministrativa accessoria; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della durata della sospensione, sostenendo che il raddoppio della sospensione sarebbe stato erroneamente applicato poiché il veicolo era intestato alla Angioteam srl, di cui l'imputato è socio unico e unico amministratore, pertanto dovendosi ritenere proprietario e impedire il raddoppio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inappellabile la sentenza di merito poiché la pena detentiva è stata convertita in pena pecuniaria ai sensi della L. 689/1981 e cumulata con altra pena, con conseguente inappellabilità ex art. 593, comma 3, c.p.p. (modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a, d.lgs.150/2022): il rimedio esperibile era la cassazione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato interesse, avendo il Tribunale applicato la sospensione per la durata minima prevista dalla norma (un anno). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di cassazione non può esaminare questioni di fatto e documentazione prodotta per la prima volta in sede di legittimità né valutare profili di proprietà non dedotti in grado di merito. Si è inoltre osservato che in capo all'imputazione il veicolo era indicato come di proprietà altrui. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa il 29 ottobre.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza e dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; prevede ipotesi di aumento della sanzione (raddoppio) in determinate condizioni. Nel caso, la Corte ha ritenuto applicato il periodo minimo previsto per la sospensione.
Norma sulla sostituzione delle pene detentive con pene pecuniarie: la conversione operata ha fatto sì che la pena risultasse pecuniaria e cumulata, con conseguente incidenza sull'impugnabilità della sentenza di merito.
codice di procedura penale, art. 593, comma 3
Prevede l'inappellabilità di talune sentenze e specifica i rimedi esperibili; la norma, così come modificata dal d.lgs. 150/2022, è stata interpretata dalla Corte nel senso che la sentenza convertita in pena pecuniaria e cumulata è inappellabile e impugnabile solo in Cassazione.
d.lgs. 9 ottobre 2021, n. 150 (modifica art. 34, comma 1, lett. a)
Riferimento alla modifica normativa citata in punto di impugnabilità; la modifica è stata rilevante per la valutazione dell'inammissibilità del ricorso per limiti di rimedio.
Massime di principio
- Se la pena detentiva è convertita in pena pecuniaria e cumulata, la sentenza di merito può diventare inappellabile: il rimedio ordinario diventa il ricorso per cassazione; verificare sempre la impugnabilità prima di proporre appello.
- La Corte di cassazione non è competente a esaminare fatti nuovi o documenti prodotti per la prima volta in sede di legittimità: questioni di prova e di proprietà devono essere sollevate e documentate in sede di merito.
- Un vizio relativo alla motivazione di una sanzione amministrativa accessoria può risultare privo di interesse se il giudice ha già applicato il minimo edittale; in tali ipotesi il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
- Se si intende contestare l'applicazione del raddoppio della sanzione per ragioni legate alla proprietà del veicolo (es. veicolo intestato a società di cui l'imputato è socio/amministratore), occorre dedurre e provare tale circostanza nel giudizio di merito: la Cassazione non è il luogo per introdurre per la prima volta tali elementi.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende); valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni manifestamente improprie.
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