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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07724/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del 07/02/2025 con cui il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'imputato colpevole del reato previsto dall'art. 186, commi 1 e 2, lett. c) e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza) e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge per errata applicazione/omessa motivazione della sanzione amministrativa accessoria; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della durata della sospensione, sostenendo che il raddoppio della sospensione sarebbe stato erroneamente applicato poiché il veicolo era intestato alla Angioteam srl, di cui l'imputato è socio unico e unico amministratore, pertanto dovendosi ritenere proprietario e impedire il raddoppio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inappellabile la sentenza di merito poiché la pena detentiva è stata convertita in pena pecuniaria ai sensi della L. 689/1981 e cumulata con altra pena, con conseguente inappellabilità ex art. 593, comma 3, c.p.p. (modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a, d.lgs.150/2022): il rimedio esperibile era la cassazione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato interesse, avendo il Tribunale applicato la sospensione per la durata minima prevista dalla norma (un anno). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di cassazione non può esaminare questioni di fatto e documentazione prodotta per la prima volta in sede di legittimità né valutare profili di proprietà non dedotti in grado di merito. Si è inoltre osservato che in capo all'imputazione il veicolo era indicato come di proprietà altrui. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa il 29 ottobre.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186

    Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza e dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; prevede ipotesi di aumento della sanzione (raddoppio) in determinate condizioni. Nel caso, la Corte ha ritenuto applicato il periodo minimo previsto per la sospensione.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689

    Norma sulla sostituzione delle pene detentive con pene pecuniarie: la conversione operata ha fatto sì che la pena risultasse pecuniaria e cumulata, con conseguente incidenza sull'impugnabilità della sentenza di merito.

  • codice di procedura penale, art. 593, comma 3

    Prevede l'inappellabilità di talune sentenze e specifica i rimedi esperibili; la norma, così come modificata dal d.lgs. 150/2022, è stata interpretata dalla Corte nel senso che la sentenza convertita in pena pecuniaria e cumulata è inappellabile e impugnabile solo in Cassazione.

  • d.lgs. 9 ottobre 2021, n. 150 (modifica art. 34, comma 1, lett. a)

    Riferimento alla modifica normativa citata in punto di impugnabilità; la modifica è stata rilevante per la valutazione dell'inammissibilità del ricorso per limiti di rimedio.

Massime di principio

  • Se la pena detentiva è convertita in pena pecuniaria e cumulata, la sentenza di merito può diventare inappellabile: il rimedio ordinario diventa il ricorso per cassazione; verificare sempre la impugnabilità prima di proporre appello.
  • La Corte di cassazione non è competente a esaminare fatti nuovi o documenti prodotti per la prima volta in sede di legittimità: questioni di prova e di proprietà devono essere sollevate e documentate in sede di merito.
  • Un vizio relativo alla motivazione di una sanzione amministrativa accessoria può risultare privo di interesse se il giudice ha già applicato il minimo edittale; in tali ipotesi il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
  • Se si intende contestare l'applicazione del raddoppio della sanzione per ragioni legate alla proprietà del veicolo (es. veicolo intestato a società di cui l'imputato è socio/amministratore), occorre dedurre e provare tale circostanza nel giudizio di merito: la Cassazione non è il luogo per introdurre per la prima volta tali elementi.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende); valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni manifestamente improprie.

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