Cassazione Penale, Sentenza n. 07721/2026 del 27/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di Pignatelli. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) censura sulla qualificazione come partecipe di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo che il suo ruolo di consulente del lavoro e alcuni suggerimenti di natura professionale non costituiscono contributo penalmente rilevante e denunciando altresì la mancata considerazione della memoria difensiva; (2) vizio di motivazione e lesione del principio di proporzionalità: richiesta di rimodulazione del sequestro nei limiti del profitto riferibile solo alle società per le quali aveva prestato consulenza, con richiamo a orientamenti nomofilattici; (3) carenza di motivazione sul periculum in mora: contestazione della motivazione del Tribunale circa il rischio di dispersione dei beni, rilevando che il ricorrente aveva interrotto i rapporti professionali e non aveva tentato di dissipare il proprio patrimonio, con richiamo alla giurisprudenza sulle esigenze di motivazione (Sez. U Ellade).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile: la verifica sul sequestro preventivo è limitata al fumus commissi delicti e non può sostituirsi alla valutazione di merito; il Tribunale del riesame aveva adeguatamente ricostruito, con riferimento a risultanze investigative (intercettazioni, documentazione, pedinamenti), gli elementi idonei a delineare la partecipazione del ricorrente all'associazione e il suo contributo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancato confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato (obbligo di criticare specificamente le ragioni del giudice ai fini dell'ammissibilità). Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato: il Tribunale aveva fornito motivazione sufficiente circa il pericolo di dispersione dei beni, richiamando il sistema illecito di movimentazione di denaro, collegamenti transnazionali e rischi di trasferimento all'estero. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte richiama i criteri per l'associazione per delinquere (vincolo associativo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa) e conferma che, ai fini del sequestro, è sufficiente il fumus commissi delicti desumibile da elementi indiziari complessivi
art. 8 d.lgs. 74/2000
Norma richiamata in relazione ai reati tributari contestati nell'ambito dell'associazione; la confisca per equivalente è finalizzata alla restituzione del profitto dell'illecito tributario
art. 321, comma 2 c.p.p.
Regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la motivazione deve comprendere anche il periculum in mora
art. 240 cod. pen.
Riferimento alla confisca e alla finalità restitutoria della misura, considerata dalla Corte nella valutazione del sequestro per equivalente
art. 325 c.p.p.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è limitato a vizi di legge o a motivazione assente/apparente
art. 581 c.p.p.
Richiamato con riferimento all'obbligo di critica argomentata nell'impugnazione per rendere ammissibile il motivo di ricorso
Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 (Rv.215840)
Principio secondo cui il riesame non può decidere anticipatamente la questione di merito ma deve limitarsi a verificare la compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Definizione della nozione di violazione di legge ai fini del ricorso per cassazione e dei limiti del sindacato sulla motivazione
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Richiama l'obbligo di fornire, anche sinteticamente, motivazione sul periculum in mora nelle ordinanze di sequestro preventivo finalizzate alla confisca
Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019 (Rv.277220)
L'omesso esame di una memoria difensiva può giustificare il ricorso in cassazione solo se la memoria ha introdotto tema potenzialmente decisivo e il provvedimento è rimasto del tutto silente sul punto
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca la verifica in sede di riesame e in Cassazione è limitata al fumus commissi delicti e alla legittimità/formalità della motivazione: non è consentito un sindacato pieno sul merito della responsabilità penale.
- Per poter censurare con successo la qualificazione di "partecipazione" ad associazione per delinquere è necessario dimostrare, con argomentazione specifica e non meramente alternativa, che gli elementi indicati dal giudice (intercettazioni, documentazione, modus operandi) non possono ragionevolmente ricondursi all'ipotesi associativa; altrimenti la critica è inammissibile come sindacato di merito.
- Le impugnazioni che invocano la violazione del principio di proporzionalità devono confrontarsi puntualmente con le ragioni giuridiche e fattuali spese dal giudice che ha disposto il sequestro: deduzioni generiche o astratte sono dichiarate inammissibili.
- Sull'elemento del periculum in mora il giudice del riesame deve motivare, anche sinteticamente, il rischio di dispersione dei beni; motivazioni generiche sono censurabili, ma la dimostrazione di collegamenti per il trasferimento di denaro e di meccanismi strutturati di occultamento può giustificare il sequestro.
- L'omesso esame di una memoria difensiva rileva in Cassazione solo se la memoria introduceva un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato è rimasto totalmente silente su quel tema.
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