Cassazione Penale, Sentenza n. 07726/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna sostenendo un unico motivo: manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova. Nello specifico contesta che non risulti provato che egli abbia trasportato il complice sul monopattino (dalle immagini, a suo dire, risultava un solo passeggero e non due) e che non sia provato che abbia occultato la bicicletta presso la sua abitazione (la bici e il complice furono trovati in strada). Sostiene quindi che le due condotte materiali ascritte non sono provate e che, applicando la c.d. "prova di resistenza", non rimarrebbe alcun elemento per fondare la sua responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussista un travisamento probatorio idoneo a compromettere in modo decisivo il giudizio di responsabilità: anche assumendo che vi siano incongruenze sulla dinamica materiale (trasporto sul monopattino o occultamento della bici), i vizi denunciati possono al più escludere la prova della contribuzione materiale, ma non precludono la sussistenza del concorso morale. Il giudice di primo grado aveva infatti accertato una contribuzione morale del Noronha (comportamento agevolatore: fungere da palo e agevolare la fuga), valutazione non sconfessata dalla Corte territoriale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; resta confermata la pena di anno uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione e la multa di euro 412,00, nonché la recidiva specifica rilevata in primo grado.
Norme richiamate
artt. 110, 624-bis cod. pen.
artt. 110, 624-bis cod. pen.
La sentenza applica il concorso di persone previsto dall'art. 110 c.p. al reato di furto (art. 624-bis c.p.), ritenendo rilevante non solo la contribuzione materiale ma anche la contribuzione morale. È stato ritenuto sufficiente un comportamento agevolatore (palo, facilitazione della fuga) per integrare il concorso, anche in presenza di incertezze circa specifiche condotte materiali.
principio giurisprudenziale sul "travisamento della prova"
Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013
La Corte ricorda il criterio secondo cui il travisamento probatorio sussiste solo se la motivazione introduce informazioni inesistenti o omette la valutazione di una prova decisiva. In mancanza di tali profili, le incongruenze fattuali non sono di per sé idonee a ribaltare la decisione di responsabilità.
Massime di principio
- Differenziare sempre tra contribuzione materiale e contribuzione morale: la presenza di un comportamento attivo, anche se limitato a ruolo di "palo" o a facilitare la fuga, può integrare il concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.
- Il motivo di cassazione per travisamento della prova richiede che l'errore di fatto sia decisivo: non bastano discrepanze o letture alternative delle immagini o degli elementi di fatto se il nucleo probatorio che fonda la responsabilità rimane valido.
- Le prove video sono affidate alla valutazione dei giudici di merito; per ottenere cassazione è necessario dimostrare che i giudici abbiano introdotto informazioni inesistenti o omesso la valutazione di una prova decisiva.
- Se il giudice di primo grado ha motivato la sussistenza di una partecipazione morale e la Corte territoriale non l'ha esplicitamente revocata in dubbio, tale accertamento conserva efficacia e può rendere ininfluenti eventuali contestazioni su dettagli della dinamica materiale.
- In presenza di recidiva specifica e reiterata, l'incidenza sulla pena è rilevante: questioni di qualificazione della partecipazione possono influire sulla pena ma non necessariamente sull'esistenza del reato quando la partecipazione morale è comunque provata.
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