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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07728/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'11/02/2025 della Corte di appello di Palermo che aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione patita da Andrea Ciampallari (12/05/2020-16/12/2020) in relazione al contestato reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il Ministero censura la decisione per avere sottovalutato le "frequentazioni ambigue" del Ciampallari con Giovanni Ferrante (vertice della famiglia mafiosa dell'Acquasanta), la messa a disposizione dei locali dell'esercizio commerciale come luogo di incontro di esponenti mafiosi e le intercettazioni dalle quali emergerebbe che il ricorrente era informato di attività illecite del sodalizio, elementi che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto impedire il riconoscimento della riparazione per l'ingiusta detenzione per la sussistenza di dolo o colpa grave concorrente nella determinazione dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che la Corte della riparazione ha sovrapposto il piano della valutazione penale della fattispecie (sussistenza del reato associativo) al diverso e autonomo piano del giudizio di riparazione (verifica di dolo o colpa grave in termini eziologici rispetto all'applicazione della misura cautelare), omettendo di considerare adeguatamente le "frequentazioni ambigue", la disponibilità dei locali come luogo di incontro e le intercettazioni che indicano consapevolezza di attività illecite. La Corte di appello dovrà ora rivalutare tutti gli elementi probatori, anche alla luce della sentenza assolutoria, per stabilire se le condotte del Ciampallari configurino dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento della riparazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata (associazione di tipo mafioso). Nel giudizio penale la sua sussistenza è oggetto dell'accertamento della responsabilità, mentre nel giudizio di riparazione gli elementi indiziari relativi al reato servono a valutare se il comportamento dell'indagato abbia rilevanza eziologica (dolo o colpa grave) rispetto all'applicazione della misura cautelare.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (principi sul giudizio di riparazione e colpa grave)

    Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019; Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017; Sez. 3, n. 15560 del 20/04/2014; Sez. 4, n. 49301 del 12/12/2023; Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024 (dep. 2025)

    La Corte ha ribadito che il giudice della riparazione valuta autonomamente e completamente tutti gli elementi probatori per accertare se vi sia dolo o colpa grave che abbia causato o concorso a causare l'intervento dell'autorità giudiziaria; la colpa grave ricomprende condotte che, per negligenza o imprudenza, rendono prevedibile l'intervento dell'autorità. Le "frequentazioni ambigue" e la disponibilità di locali ad incontri mafiosi, se percepibili come indicativi di contiguità e consapevolezza dell'attività criminale, possono ostare al riconoscimento della riparazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice effettua una valutazione autonoma e complessiva degli elementi probatori distinti dal giudizio di merito penale; un'assoluzione penale non preclude automaticamente il riconoscimento della colpa grave ai fini della riparazione e viceversa.
  • Le "frequentazioni ambigue" con soggetti notoriamente inseriti in organizzazioni criminali e la messa a disposizione di spazi per incontri tra esponenti mafiosi possono essere valutate come indizi di contiguità o di colpa grave se dimostrano consapevolezza dell'attività illecita e una condotta che abbia reso prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La distinzione tra spazi interni riservati e luoghi aperti alla pubblica fruizione è fattuale e rilevante: la disponibilità di locali interni utilizzati abitualmente come luogo di incontro rafforza l'idea di partecipazione o consapevolezza rispetto a mera vicinanza esterna.
  • Intercettazioni che mostrano conoscenze operative (es. comunicazioni su scommesse truccate, estorsioni o disposizioni) aumentano il valore indiziario e possono concorrere a escludere la qualificazione dei contatti come equivoci o innocenti.
  • Il silenzio durante l'interrogatorio è esercizio di un diritto e non può, da solo, costituire prova di colpa; tuttavia il complesso degli altri elementi probatori deve essere adeguatamente motivato dal giudice della riparazione.

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