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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18921/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proposero ricorso straordinario avverso la sentenza n. 11601 del 10-12-2024 della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, che aveva rigettato i loro ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30-05-2024. La controversia riguardava la conferma della confisca urbanistica disposta per un caso di lottizzazione abusiva (reato poi dichiarato estinto per prescrizione) relativa al complesso turistico "Marecoccola". I ricorrenti deducevano un unico motivo: errore percettivo da parte della Corte di cassazione/corte d'appello nel ritenere che i De Gregorio non avessero rispettato un accordo sostitutivo ex art. 11 legge n. 241/1990 che prevedeva un programma di demolizioni; i ricorrenti sostenevano che l'accordo non era mai stato stipulato con il Comune di Sorrento e che il giudice aveva travisato la determina dirigenziale del 14-11-2018 (allegata) con un atto diverso (l'accordo non prodotto), incidendo così sulla valutazione della loro buona fede e sull'operabilità di misure alternative alla confisca.

La decisione

I ricorsi straordinari sono stati rigettati come infondati. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore percettivo rilevante ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.: la decisione impugnata ha correttamente recepito la valutazione della Corte di appello secondo cui i ricorrenti non avevano concretamente attuato il programma di demolizioni idoneo ad evitare la confisca urbanistica. Pur riconoscendo che l'accordo ex art. 11 non era stato prodotto, la Corte ha considerato significativo il contenuto della determina dirigenziale del 14-11-2018 che subordinava la definizione della pratica all'esecuzione di un programma di demolizioni; i ricorrenti non avevano spiegato per quale ragione non fossero state completate le demolizioni previste. La confisca è stata quindi ritenuta proporzionata come extrema ratio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 241/1990

    L'accordo sostitutivo ex art. 11 è considerato un passaggio procedimentale rilevante per individuare impegni e scadenze; tuttavia la mancata produzione/sottoscrizione dell'accordo non esclude che documenti amministrativi (es. determina dirigenziale) possano provare l'esistenza di un programma di demolizioni e l'obbligo sostanziale dei privati a eseguirlo

  • codice di procedura penale

    Il rimedio per l'errore di fatto in cassazione è rimesso all'art. 629-bis e riguarda un errore percettivo nella lettura degli atti interni; tale vizio è configurabile solo se la svista ha effettivamente influenzato la decisione, e nel caso di specie non è stato dimostrato

  • codice di procedura penale

    Prevede la liquidazione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto l'onere delle spese a carico di ciascun ricorrente

Massime di principio

  • La mancata produzione di un documento decisivo (es. un accordo amministrativo) può compromettere il successo del rimedio in cassazione: il principio dell'autosufficienza dell'impugnazione impone di depositare gli atti necessari a ricostruire la vicenda fattuale rilevante
  • La mancata stipula formale di un accordo amministrativo non è automaticamente determinante se altri atti amministrativi (determine, piani esecutivi) dimostrano l'esistenza di obblighi e scadenze; il giudice può valorizzare la documentazione amministrativa esistente
  • Per ottenere annullamento per "errore di fatto" ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. è necessario provare che la corte abbia commesso una svista percettiva che ha effettivamente influenzato il risultato decisorio; mera divergenza valutativa non è sufficiente
  • La confisca urbanistica è misura 'ultima ratio': può tuttavia essere confermata se risulta che il proprietario o l'interessato non ha attuato soluzioni alternative praticabili (es. demolizioni parziali concertate) nonostante ne avesse la possibilità
  • In procedimenti relativi a lottizzazione abusiva, l'inerzia o la mancata esecuzione di interventi ripristinatori da parte dei privati può essere valutata come elemento ostativo rispetto alla proporzionalità di misure meno invasive rispetto alla confisca

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