Cassazione Civile, Ordinanza n. 03215/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale instaurato tra una società operante in ambito sanitario e un medico che aveva prestato attività presso la struttura. Il professionista aveva agito, sulla base di una clausola compromissoria inserita nel contratto, per far accertare l'inadempimento della società agli obblighi contrattuali, chiedendo il risarcimento del danno per la dedotta estromissione arbitraria dalle funzioni e per perdita di chances, oltre al pagamento di compensi. La società aveva proposto domanda riconvenzionale. Il lodo arbitrale aveva respinto la domanda risarcitoria e la riconvenzionale, ma aveva accolto la domanda di pagamento dei compensi. In appello, il lodo è stato impugnato e la Corte territoriale ha dichiarato nullo il lodo per invalidità della clausola compromissoria, ritenendo che il rapporto dovesse essere qualificato come collaborazione coordinata e continuativa di natura para-subordinata, dunque materia sottratta all'arbitrato in difetto di previsione di legge o di contratto collettivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 829, 817, comma 2, e 806, comma 2, c.p.c., sostenendo che la non arbitrabilità richiederebbe una indisponibilità assoluta e che la clausola arbitrale era stata voluta e attivata dallo stesso professionista; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 829 c.p.c., 2230 c.c. e del d.lgs. 270/2003, censurando la qualificazione del rapporto come parasubordinato e lamentando un'erronea ricostruzione del concreto atteggiarsi del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non incideva efficacemente sulla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva affermato che la clausola compromissoria era invalida poiché stipulata in una materia non arbitrabile, essendo il rapporto qualificabile come lavoro parasubordinato, e che tale eccezione poteva essere fatta valere nei termini di impugnazione del lodo. La Cassazione ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 806, comma 2, c.p.c., le controversie di lavoro sono arbitrabili solo se previsto dalla legge o da contratti/accordi collettivi, circostanza non dedotta o dimostrata. Il secondo motivo è stato dichiarato del tutto inammissibile per genericità, perché la ricorrente si era limitata a contestare in modo assertivo la qualificazione del rapporto, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici contrattuali sarebbero stati violati e in che modo il giudice di merito se ne fosse discostato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla impugnazione del lodo arbitrale; la censura non supera la ratio della decisione di merito sull'invalidità della clausola compromissoria.
La Corte d'appello aveva escluso che la preclusione alla deduzione dell'incompetenza operasse quando l'arbitrato riguardi materie non compromettibili; tale impostazione non è stata scalfita dal ricorso.
Nel testo post riforma, le controversie in materia di lavoro sono arbitrabili solo se ciò sia previsto dalla legge o da contratti o accordi collettivi; in difetto, la clausola compromissoria è invalida.
Viene richiamato come vizio denunciato nel ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
È citato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto e ricondurlo alla prestazione d'opera professionale.
È richiamato nel secondo motivo, ma nel testo fornito non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale fonte.
art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte d'appello ha qualificato il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa, dunque riconducibile a questa categoria processuale/lavoristica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Le controversie in materia di lavoro sono devolvibili ad arbitri solo se una specifica previsione di legge o di contratto/accordo collettivo lo consenta; in mancanza, la clausola compromissoria è invalida e la questione di non arbitrabilità può essere fatta valere nei termini di impugnazione del lodo.
- Quando si denuncia in cassazione la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto: occorre indicare specificamente quali norme ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- La qualificazione del rapporto negoziale compiuta dal giudice di merito è un accertamento di fatto e, in sede di legittimità, può essere censurato solo con una critica puntuale e autosufficiente, non con contestazioni generiche o assertive.
- Se il motivo di ricorso non aggredisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, esso è inammissibile.
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