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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11759/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra gli anni accademici 1980 e 1990, chiedendo il riconoscimento di un'adeguata remunerazione per l'attività svolta a tempo pieno durante i corsi, senza aver percepito compensi. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo alcune domande: aveva escluso i medici con specializzazione iniziata prima del 1983, quelli con specializzazioni non comprese negli elenchi comunitari e aveva liquidato per gli aventi diritto euro 6.713,94 annui, con interessi dalla mora. In appello la Corte territoriale aveva esteso il diritto ad alcune specializzazioni ritenute equipollenti dal d.m. 30 gennaio 1998, ma aveva continuato a escludere i corsi privi di prova di equipollenza; aveva inoltre mantenuto il criterio dell'accesso dal 1982, la quantificazione di euro 6.713,94 annui e la natura di debito di valuta del credito. I ricorrenti hanno censurato: la misura della remunerazione, chiedendo l'importo più elevato previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 o altra misura maggiore; la qualificazione del credito come debito di valuta e la conseguente mancata rivalutazione e mancati interessi compensativi; l'esclusione dei medici immatricolati prima del 1983; il mancato riconoscimento del diritto per alcune specializzazioni asseritamente equipollenti; e, per un gruppo di ricorrenti, un vizio di motivazione/dispositivo in relazione ad alcune posizioni individuali accolte in motivazione ma non correttamente riportate nel dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla misura della remunerazione e alla natura del credito, ritenendoli conformi a un orientamento consolidato. Ha rigettato la censura relativa all'uso del d.m. 30 gennaio 1998 per equiparare specifiche specializzazioni e ha respinto anche la doglianza fondata sull'art. 101 Cost. Ha invece accolto il motivo relativo ai medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1983 ma proseguito oltre il 1° gennaio 1983, in applicazione della sopravvenuta interpretazione della Corte di giustizia UE del 3 marzo 2022 e del successivo consolidamento delle Sezioni Unite: per tali soggetti il diritto alla remunerazione compete per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, se la specializzazione rientra tra quelle considerate dalle direttive. Ha inoltre accolto il motivo concernente l'errore/disallineamento tra motivazione e dispositivo per tre posizioni individuali, demandando al giudice di rinvio un nuovo esame coerente di quelle domande. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con esclusione dei ricorrenti del secondo gruppo per il quale le amministrazioni avevano depositato solo un atto di resistenza.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità/errore processuale.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibili i motivi che si pongono in contrasto con giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta o ritenuta non fondata nei casi esaminati.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la motivazione della sentenza e per il lamentato errore nel dispositivo.

  • art. 1219 c.c.

    richiamato in relazione al decorso degli interessi dalla costituzione in mora o dalla domanda giudiziale.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nei motivi come norma sulla risarcibilità del danno e nella quantificazione del credito.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato per gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nei motivi sulla liquidazione del danno e della remunerazione.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di concorso del fatto colposo del creditore, senza specifico accoglimento.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato in materia di risarcimento del danno per inadempimento/illecito dello Stato.

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    considerato dalla Corte come atto di quantificazione legislativa dell'obbligo risarcitorio, idoneo a fissare la somma di euro 6.713,94 annui.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ritenuto non applicabile ai medici formatisi nel periodo anteriore all'anno accademico 1991/1992, perché relativo a una disciplina successiva per situazioni future.

  • art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    invocato dai ricorrenti per una maggiore remunerazione, ma non accolto.

  • art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese in presenza di molti litisconsorti/ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CE

    richiamate come fonte del diritto alla remunerazione adeguata dei medici specializzandi e per l'interpretazione dell'ambito temporale e soggettivo della tutela.

  • art. 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 75/363/CEE

    secondo la Corte di giustizia, impone la remunerazione adeguata per la formazione iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita oltre il 1° gennaio 1983, per le specializzazioni rilevanti.

  • art. 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 75/363/CEE

    insieme all'allegato, è stato interpretato dalla Corte di giustizia nel senso sopra indicato.

  • art. 5 direttiva 75/362/CEE

    usato come criterio per individuare le specializzazioni che danno diritto alla remunerazione.

  • art. 7 direttiva 75/362/CEE

    usato come criterio per individuare le specializzazioni che danno diritto alla remunerazione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul risarcimento per la mancata trasposizione delle direttive sui medici specializzandi, la misura della prestazione può essere determinata dal legislatore con una quantificazione forfettaria che si impone anche ai soggetti non espressamente inclusi in una previsione di adempimento parziale, senza poter applicare automaticamente la disciplina successiva prevista per rapporti diversi e futuri.
  • Quando la legge abbia fissato in modo definitivo l'ammontare del credito risarcitorio o indennitario, l'obbligazione ha natura di debito di valuta: gli interessi decorrono solo dalla mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale, e non è dovuta la rivalutazione automatica propria dei debiti di valore.
  • Le specializzazioni mediche danno diritto alla remunerazione solo se rientrano nelle specializzazioni considerate dalle direttive comunitarie; l'equipollenza desunta da atti interni relativi ad altri fini non basta, di per sé, a fondare il diritto all'equa remunerazione.
  • Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto alla remunerazione sussiste anche per i medici che abbiano iniziato la formazione prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, ma limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983 e a condizione che la specializzazione sia tra quelle rilevanti ai sensi delle direttive.
  • Un contrasto tra motivazione e dispositivo, quando impedisce di ricostruire con certezza la decisione su singole posizioni, impone la cassazione con rinvio affinché il giudice di merito renda una pronuncia coerente e univoca su ciascuna domanda individuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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