Cassazione Civile, Ordinanza n. 08939/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con una docente di religione cattolica nel sistema di reclutamento previsto dalla legge n. 186 del 2003. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre che del principio dispositivo e dell'onere di allegazione. Secondo il ricorrente, i contratti non potevano essere imputati alla quota del 70% della dotazione organica riservata all'assunzione a tempo indeterminato, poiché sarebbe spettato alla lavoratrice dimostrare che la vacanza di posto derivava dalla mancata indizione dei concorsi pubblici triennali. Il Ministero ha inoltre sostenuto che la distinzione tra quota del 70% a tempo indeterminato e quota del 30% a tempo determinato costituirebbe una ragione oggettiva idonea a giustificare, in conformità alla direttiva 1999/70/CE, la reiterazione dei contratti a termine. La controricorrente ha resistito al ricorso e depositato memoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., osservando che, nel sistema dei docenti di religione cattolica, l'abuso si realizza quando l'insegnante sia mantenuto in servizio per più di un triennio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con cadenza triennale prevista dalla legge. In tale situazione, secondo la Corte, il radicarsi dell'illecito non richiede ulteriori dimostrazioni oltre all'inosservanza dell'obbligo di concorso stabilito dalla normativa speciale. È stato inoltre ribadito che la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. attiene in realtà a un errore di fatto o di motivazione, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale e non come violazione di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore della controricorrente. La Corte ha anche escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
La Corte esclude la violazione della regola sull'onere della prova, ritenendo sufficiente, per integrare l'abuso del sistema, la dimostrazione dell'inosservanza dell'obbligo di concorso triennale previsto dalla disciplina speciale.
La dedotta violazione delle regole di valutazione della prova non integra una violazione di legge, ma eventualmente un errore di fatto o di motivazione, censurabile solo nei limiti dei vizi ex art. 360 c.p.c.
Richiamato per ribadire che il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto che la censura non fosse realmente sussumibile in un vizio di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale possibile sede del vizio processuale diverso dalla violazione di legge, in caso di errore di fatto nella valutazione della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato quale possibile sede del vizio motivazionale, nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
È la disciplina speciale del reclutamento dei docenti di religione cattolica; la Corte ne valorizza l'obbligo di concorsi triennali quale elemento centrale del sistema.
direttiva 1999/70/CE
Il richiamo alla direttiva non muta l'esito, poiché la Corte ritiene che la reiterazione dei contratti senza concorsi triennali configuri comunque abuso del sistema.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza del contributo unificato aggiuntivo per le amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel sistema speciale di reclutamento dei docenti di religione cattolica, la mancata indizione dei concorsi con cadenza triennale, unita alla protrazione del servizio a termine oltre il triennio, è sufficiente a integrare l'abuso del meccanismo di utilizzazione del personale, senza necessità di ulteriori prove sulla singola vacanza di organico.
- Quando la censura investe la valutazione delle prove o l'apprezzamento del materiale istruttorio, la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è correttamente formulata come violazione di legge, ma deve essere veicolata nei limiti del vizio motivazionale o dell'errore di fatto consentiti in cassazione.
- L'onere della prova non può essere invocato per addossare al lavoratore la dimostrazione di circostanze che, nel sistema normativo speciale, derivano dall'inosservanza di un obbligo legale gravante sull'amministrazione.
- La presenza di una disciplina speciale che distingue quote di impiego a tempo determinato e indeterminato non è di per sé idonea a giustificare la reiterazione dei contratti, se il sistema risulta in concreto svuotato dalla mancata attivazione delle procedure concorsuali previste dalla legge.
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