Cassazione Civile, Ordinanza n. 30570/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di ripetizione di indebito proposta dal cessionario dei crediti di una società titolare di più rapporti di conto corrente bancario, per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dall'istituto di credito a titolo di interessi applicati secondo condizioni di piazza e di capitalizzazione trimestrale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di una somma determinata. In appello, la banca ha ottenuto la riforma della decisione e il rigetto della domanda, perché il correntista aveva prodotto soltanto i riassunti scalari, ritenuti non sufficienti a provare le singole rimesse ripetibili, essendo gli estratti conto il documento idoneo a dare evidenza alle movimentazioni rilevanti. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) violazione dell'art. 329 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse posto a suo carico l'onere di produrre tutta la documentazione bancaria senza che la banca avesse censurato sul punto la sentenza di primo grado; 2) violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c., deducendo un errore di fatto percettivo e un'omessa motivazione sulla pretesa inidoneità dei riassunti scalari a provare l'indebito; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., lamentando ultrapetizione perché la banca avrebbe contestato solo la mancanza di continuità dei riassunti scalari e non la loro inidoneità assoluta, nonché sostenendo che tali documenti sarebbero comunque idonei a ricostruire il saldo e le rimesse. La Corte ha dichiarato tutti i motivi inammissibili: il primo e il terzo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il contenuto delle censure svolte in appello dalla banca; il secondo perché l'asserito errore di fatto non integrava un errore revocatorio, essendo frutto di valutazione del giudice di merito, e perché la motivazione della sentenza d'appello non era affatto apparente. Quanto al terzo motivo, la Corte ha anche ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia stato attribuito a soggetto diverso da quello gravato ex lege, e non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 8.200,00 oltre accessori e spese forfettarie. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito per difetto di prova sufficiente, è dunque rimasta ferma.
Norme richiamate
Richiamato quale norma invocata nel primo motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non erano riportate le censure effettivamente mosse in appello.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato evocato come parametro del vizio processuale denunciato, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al preteso difetto di motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di motivazione apparente.
La violazione non è stata ravvisata: la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse effettuato una valutazione delle prove, non una falsa percezione del fatto.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata; non sussiste quando si contesta la valutazione delle prove offerte.
Il vizio di ultrapetizione è stato escluso per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo riportato il contenuto delle censure di appello della banca.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per distinguere il vizio di motivazione dal sindacato sulla valutazione del materiale probatorio; nel caso concreto non è stato dedotto validamente.
Norma richiamata per le memorie depositate in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo è indispensabile il rispetto del principio di autosufficienza: il ricorrente deve riportare in modo specifico e puntuale il contenuto degli atti processuali rilevanti, così da consentire il controllo della Corte senza indagini esplorative sugli atti di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste, invece, se la doglianza riguarda la valutazione dell'idoneità o insufficienza delle prove offerte.
- L'asserito errore di fatto idoneo a fondare la revocazione è configurabile soltanto come falsa percezione immediatamente rilevabile della realtà processuale; non coincide con la valutazione del materiale probatorio o con l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto il nucleo argomentativo minimo; è sufficiente, invece, una motivazione che espliciti, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e il riferimento ai documenti o ai precedenti richiamati.
- In tema di rapporti bancari, la prova del saldo e delle rimesse ripetibili può essere ricostruita anche attraverso documenti diversi dagli estratti conto integrali, ma resta affidata all'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'idoneità del materiale prodotto a documentare compiutamente le movimentazioni rilevanti.
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