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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17801/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore dipendente di una società di trasporto, poi riferita anche a un’azienda cessionaria del rapporto, aveva agito per ottenere somme collegate allo svolgimento di corse superiori a 50 km, alla mancata fruizione di riposi previsti dai turni e alla mancata corresponsione di differenze retributive per lavoro notturno, chiedendo anche il ricalcolo del TFR. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendola prescritta e, in appello, avevano qualificato la pretesa come retributiva e non risarcitoria, ritenendo nuova e quindi inammissibile la diversa impostazione risarcitoria prospettata solo in secondo grado. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: 1) violazione della disciplina sui riposi, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che la domanda originaria andasse interpretata come risarcitoria sulla base delle allegazioni e del richiamo alla normativa comunitaria e collettiva; 2) violazione del divieto di nova in appello ex art. 437, comma 2, c.p.c., sostenendo che la qualificazione risarcitoria in secondo grado integrasse mera emendatio libelli e non mutamento della causa petendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente interpretato la domanda originaria come volta al pagamento di differenze retributive e non al risarcimento del danno, rilevando che l’interpretazione della causa petendi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali non configurati nel caso di specie. Ha inoltre affermato che il passaggio da una pretesa retributiva a una pretesa risarcitoria integra un mutamento della causa petendi, e quindi una domanda nuova in appello vietata dall’art. 437 c.p.c. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge, ma la Corte ha osservato che la censura, in realtà, investiva l’interpretazione della domanda e non un errore di diritto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un’erronea qualificazione della domanda; la Corte ha distinto tale ipotesi dall’omessa pronuncia, affermando che qui era in discussione l’interpretazione della causa petendi.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    è stata ritenuta norma ostativa alla modifica in appello della domanda da retributiva a risarcitoria, perché tale mutamento introduce una pretesa diversa per intrinseca essenza.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente quale fondamento del diritto alla retribuzione e al ristoro, ma non ritenuto decisivo ai fini della qualificazione della domanda.

  • art. 2109 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai riposi; la Corte ha rilevato che la fattispecie dedotta in giudizio non coincideva con quella del mancato godimento annuale dei riposi collettivi richiamata dal CCNL.

  • L. n. 138/1958

    menzionata tra le fonti invocate in tema di riposi e disciplina dell’orario, senza specifica interpretazione autonoma nel dispositivo motivazionale.

  • L. n. 303/1975

    menzionata tra le fonti invocate in tema di riposi e disciplina dell’orario, senza specifica interpretazione autonoma nel dispositivo motivazionale.

  • Reg. CEE n. 3820/1985

    richiamato dal ricorrente come disciplina comunitaria dei riposi e dei tempi di guida; la Corte non ha accolto la diversa qualificazione della domanda fondata su tale normativa.

  • Reg. CEE n. 561/2006

    richiamato come normativa comunitaria applicabile alla fattispecie, ma non idoneo a mutare la qualificazione della domanda già accertata dal giudice di merito.

  • art. 14 CCNL 1976

    richiamato dal giudice di legittimità per chiarire che disciplina l’ipotesi del mancato godimento nell’anno solare di un numero di riposi inferiore ai 52 previsti, diversa da quella dedotta dal lavoratore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro di calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l’omessa pronuncia su una domanda va distinta dall’erronea interpretazione della domanda stessa: nel primo caso si configura una violazione dell’art. 112 c.p.c., nel secondo l’accertamento del contenuto della domanda è riservato al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o di legge effettivamente dedotti.
  • La qualificazione della pretesa come retributiva o risarcitoria dipende dal petitum sostanziale e dalla causa petendi concretamente allegata; non è consentito mutare in cassazione, o per la prima volta in appello, la natura della domanda per correggere l’impostazione originaria.
  • Il passaggio da una domanda di pagamento di differenze retributive a una domanda di risarcimento del danno integra mutamento della causa petendi e, nel rito del lavoro, costituisce domanda nuova vietata in appello dall’art. 437, comma 2, c.p.c.
  • Quando la domanda originaria è stata interpretata dal giudice di merito in modo coerente con le allegazioni e con il contraddittorio svolto, la Cassazione non può sostituire una diversa qualificazione se non nei ristretti limiti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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