Cassazione Civile, Ordinanza n. 25176/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Una persona aveva promosso un'azione civile per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla lesione del proprio onore e della propria reputazione, lamentando una diffamazione realizzata tramite post sui social network e mediante un libro pubblicato dalla società editrice convenuta. Il tribunale, rilevato che la stessa persona si era costituita parte civile nel parallelo procedimento penale per diffamazione instaurato contro l'autore delle espressioni, aveva dichiarato estinto il giudizio civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. Contro tale ordinanza è stato proposto regolamento di competenza, articolato su tre motivi, per contestare la correttezza della declaratoria di estinzione e, in sostanza, la qualificazione del provvedimento e il rimedio impugnatorio adottato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza del tribunale, pronunciata ai sensi dell'art. 75 c.p.p. in ragione del trasferimento dell'azione civile nel processo penale mediante costituzione di parte civile, non costituisca una decisione sulla competenza ma un provvedimento che prende atto di una fattispecie estintiva del giudizio civile. Per questo non è esperibile il regolamento di competenza; il rimedio corretto è il reclamo ex art. 308 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore della società resistente per tardività della memoria, disposto la compensazione integrale delle spese tra ricorrente e autore del fatto e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La costituzione di parte civile nel processo penale, quando l'azione civile era già stata proposta, comporta il trasferimento dell'azione e determina una fattispecie estintiva del processo civile, qualificata come rinuncia agli atti.
Non è la disciplina applicabile alla vicenda in esame, perché l'estinzione derivante dal trasferimento dell'azione nel penale è una fattispecie speciale rispetto all'estinzione ordinaria per rinuncia agli atti.
La litispendenza presuppone che la stessa causa, con identità di parti, petitum e causa petendi, penda davanti a giudici diversi nell'ambito della giurisdizione civile, con eliminazione della causa proposta successivamente.
Il regolamento di competenza è il rimedio contro l'ordinanza che dichiara la litispendenza nel perimetro della giurisdizione civile.
È il rimedio tipico per contestare la declaratoria di estinzione del processo civile, anche quando l'estinzione derivi dal trasferimento dell'azione nel processo penale.
Il termine per il deposito della memoria non è perentorio, ma la memoria tardiva non può essere considerata se la tardività è eccepita dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, anche per regolamento di competenza, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in relazione all'ulteriore importo.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una parte che ha già introdotto un'azione civile si costituisce parte civile nel procedimento penale per gli stessi fatti, il giudice civile deve dichiarare l'estinzione del processo civile per effetto della speciale disciplina del trasferimento dell'azione, non già pronunciarsi su un conflitto di competenza.
- L'ordinanza che prende atto dell'estinzione del giudizio civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. non integra una decisione sulla competenza e non è impugnabile con regolamento di competenza.
- La tutela impugnatoria contro la declaratoria di estinzione del processo civile, quando essa derivi dal trasferimento dell'azione nel penale, va ricercata nel reclamo ex art. 308 c.p.c., quale rimedio tipico per il controllo dei presupposti della fattispecie estintiva.
- La litispendenza ex art. 39 c.p.c. opera solo tra cause identiche pendenti davanti a giudici diversi nell'ambito della giurisdizione civile; non è la figura utilizzabile per disciplinare il rapporto tra processo civile e processo penale.
- Il deposito tardivo della memoria difensiva può essere privo di effetto ove la tardività sia specificamente eccepita dalla controparte, nonostante il termine non sia perentorio.
- L'inammissibilità del regolamento di competenza comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni, ove dovuto.
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