Cassazione Civile, Ordinanza n. 16138/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva agito nel 1993 nei confronti della banca originaria, sostenendo di aver subito una falsa imputazione di condotte illecite compiute in relazione al proprio conto corrente, in realtà ascrivibili a dipendenti bancari. Nel corso del processo la banca fu posta in liquidazione coatta amministrativa; il giudizio venne interrotto e il creditore lo riassunse nei confronti dell'istituto che aveva acquisito attività e passività della banca originaria. L'istituto eccepì di non essere successore universale ma solo successore a titolo particolare di alcuni crediti. Il giudizio fu definito con declaratoria di incompetenza del giudice adito, e successivamente il creditore presentò domanda di insinuazione al passivo nella procedura concorsuale della banca originaria. I giudici di merito ritennero prescritta la domanda, perché la riassunzione era stata proposta nei confronti del soggetto errato e quindi il giudizio doveva considerarsi estinto, con conseguente inattitudine dell'atto a interrompere la prescrizione oltre l'effetto derivante dall'originario atto introduttivo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2945 e 2934 c.c., sostenendo che la riassunzione verso il cessionario dei rapporti della parte estinta dovesse comunque valere a interrompere la prescrizione e che la pronuncia di incompetenza non potesse essere equiparata a estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la riassunzione tempestiva del processo davanti al giudice competente o verso un soggetto processualmente idoneo può evitare l'estinzione del processo anche se l'atto contenga un errore nell'esatta individuazione della controparte, purché consenta di identificare il giudizio da proseguire. Tuttavia, ai fini dell'interruzione della prescrizione, non basta la validità processuale della riassunzione: è necessario che la dichiarazione di voler far valere il diritto sia indirizzata al debitore effettivo. Poiché la riassunzione era stata rivolta a un soggetto diverso dal debitore effettivo, l'atto è stato ritenuto idoneo a evitare l'estinzione del processo ma non a interrompere la prescrizione. Le spese sono state compensate per la difficoltà nell'individuazione del corretto successore, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione degli articoli 2945 e 2934 del codice civile
la prescrizione si interrompe solo se l'atto di esercizio del diritto è indirizzato al soggetto tenuto dal rapporto obbligatorio; la mera validità processuale della riassunzione non basta a far rivivere o prolungare gli effetti interruttivi
violazione degli articoli 2945 e 2934 del codice civile
il diritto si estingue per prescrizione se l'atto interruttivo non è validamente rivolto al debitore effettivo e non vi sono ulteriori atti interruttivi utili
valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.
l'errore nell'individuazione della controparte nell'atto di riassunzione non incide sulla validità processuale dell'atto se esso contiene elementi sufficienti a individuare il giudizio da proseguire
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La riassunzione tempestiva di un processo interrotto è validamente compiuta, ai fini processuali, anche se l'atto indica erroneamente la controparte, purché consenta di identificare con sufficiente precisione il giudizio da proseguire e raggiunga lo scopo della prosecuzione.
- La validità della riassunzione ai fini dell'estinzione del processo non coincide con l'efficacia interruttiva della prescrizione: per interrompere la prescrizione l'atto deve essere rivolto al debitore effettivo o al soggetto effettivamente tenuto nel rapporto sostanziale.
- Se l'atto di prosecuzione del giudizio è indirizzato a un soggetto diverso dal debitore effettivo, esso può evitare l'estinzione del processo ma non è idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione del diritto azionato.
- Quando il corretto successore del soggetto estinto è di difficile individuazione, ciò può giustificare la compensazione delle spese, ma non altera i presupposti sostanziali dell'interruzione della prescrizione.
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