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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06137/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta dalla proprietaria di un fondo vicino contro il proprietario dell'immobile adiacente, per ottenere la rimozione/riduzione in pristino di un manufatto realizzato in sopraelevazione e asseritamente in violazione delle distanze legali e degli strumenti urbanistici, oltre al risarcimento dei danni. Nei precedenti gradi di merito il convenuto era stato condannato a riportare il sottotetto alla condizione originaria di zona non abitabile e a pagare una somma a titolo di danno. Il primo ricorso per cassazione era stato rigettato. Con il successivo ricorso per revocazione, il soccombente ha dedotto un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, sostenendo che l'ordinanza di cassazione avesse erroneamente escluso la nullità della sentenza di merito per difetto di integrità del contraddittorio: secondo il ricorrente, il sottotetto sarebbe stato in comproprietà anche di altri soggetti non evocati in giudizio, circostanza desumibile da documenti e dalla CTU. Ha inoltre lamentato che la Corte non avesse acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e che avesse fatto riferimento a un atto di divisione del 13 marzo 1977 non pertinente. La resistente ha chiesto il rigetto e la Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile, osservando che la questione del litisconsorzio era già stata espressamente esaminata e decisa, sicché non era configurabile l'errore di fatto revocatorio; inoltre, la doglianza mirava in realtà a rimettere in discussione un apprezzamento di diritto e un accertamento fattuale non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso che sussistesse un errore di fatto revocatorio, poiché l'ordinanza impugnata aveva già esaminato e deciso la questione del difetto di integrità del contraddittorio, ritenendola genericamente formulata e non dimostrata; la censura tendeva quindi a contestare una valutazione già resa e a sollecitare nuovi accertamenti in fatto, estranei al giudizio revocatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

    la disciplina del termine lungo di impugnazione, come modificata dalla L. n. 69/2009, si applica solo se l'intero procedimento è stato instaurato dopo l'entrata in vigore della legge; nel caso concreto l'eccezione di tardività è stata respinta perché il giudizio di primo grado era stato introdotto prima del 4 luglio 2009.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito di memoria nella fase camerale.

  • art. 873 c.c.

    richiamato come parametro delle distanze legali tra costruzioni; la Corte ha ritenuto non operante il principio della prevenzione quando il regolamento locale imponga una distanza minima dal confine.

  • art. 877 c.c.

    richiamato nel precedente merito per escluderne l'applicazione alla fattispecie edilizia esaminata.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    il ricorso per revocazione per errore di fatto è inammissibile quando la questione dedotta è stata già oggetto di esame e decisione, oppure quando la censura mira a contestare un apprezzamento di diritto o a sollecitare un nuovo accertamento fattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 38 del P.R.G. del Comune di Aversa

    la norma locale, secondo la Corte di merito, si riferisce agli ampliamenti volumetrici strettamente necessari ad accogliere impianti tecnici mancanti, non alla nuova costruzione o alla trasformazione in unità abitativa.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, non può essere utilizzato per rimettere in discussione un punto già esaminato e deciso dal giudice di legittimità; il presupposto dell'errore di fatto manca quando la decisione impugnata ha effettivamente preso in considerazione la questione controversa.
  • L'errore revocatorio non è configurabile quando la censura, pur formalmente prospettata come errore di fatto, richiede in realtà una nuova valutazione delle risultanze documentali o una verifica fattuale non consentita in sede di legittimità.
  • In tema di distanze tra costruzioni, la qualificazione dell'opera come "nuova costruzione" o come semplice trasformazione/incorporazione di un manufatto preesistente deriva dall'accertamento di volumetria, sagoma e destinazione funzionale compiuto dal giudice di merito; tale apprezzamento, se congruamente motivato, non può essere sovvertito con una diversa lettura del fatto in cassazione.
  • Il principio di prevenzione opera solo se la disciplina locale non imponga una distanza minima dal confine: quando il regolamento edilizio o urbanistico stabilisce un distacco inderogabile dal confine, la prevenzione non può essere invocata per eliderne il rispetto.
  • Nelle azioni volte alla riduzione in pristino di opere abusive, l'eventuale litisconsorzio necessario deve essere specificamente allegato e supportato da un accertamento fattuale già compiuto nel merito; in mancanza, la questione non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
  • La violazione delle distanze legali consente, di regola, il riconoscimento del danno senza necessità di una prova specifica del pregiudizio concreto, salva la prova contraria del danneggiante circa l'insussistenza del pregiudizio per le peculiarità del caso.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il giudice di merito individui i presupposti fattuali della lesione e motivi in modo coerente il quantum riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàCompravendita immobiliareConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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