Cassazione Civile, Ordinanza n. 17651/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato a un avvocato in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per un importo rilevante, oltre interessi e spese. Il debitore propose opposizione ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., deducendo una pluralità di questioni: contestazioni sulla regolarità della notificazione del titolo e del precetto, sulla legittimazione e sulla debenza del credito, oltre a deduzioni su asseriti fatti estintivi o modificativi del credito, transazione, compensazione, interessi, IVA, CPA, ritenuta d'acconto e condanna alle spese; inoltre prospettò anche una querela di falso. Il Tribunale rigettò l'opposizione formale e dichiarò inammissibile l'opposizione all'esecuzione. In appello, la Corte territoriale dichiarò il gravame inammissibile perché tardivo, ritenendo inapplicabile la sospensione feriale dei termini alle opposizioni esecutive. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando 23 motivi, che censuravano, in sintesi, la regolarità della costituzione della controparte, il computo dei termini, la disciplina della querela di falso, la validità di notifiche e titolo esecutivo, la legittimazione delle parti, il ne bis in idem, la spettanza di voci accessorie e la liquidazione delle spese, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. La Corte di cassazione ha però rilevato che quasi tutte le censure non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la sola tardività dell'appello, e che molte doglianze erano comunque attinenti a questioni già coperte da inammissibilità in appello o formulate in modo aspecifico e privo dei requisiti di specificità richiesti dal ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato tardivo il gravame, osservando che il ricorso per cassazione era costruito in larga parte su questioni di merito non più scrutinabili, perché estranee alla ratio decidendi dell'inammissibilità per tardività; inoltre ha evidenziato l'aspecificità di molte censure e la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per il primo motivo. Ha altresì precisato che i motivi aggiunti in memoria non possono integrare i motivi originari. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
norma invocata per l'opposizione all'esecuzione, ma non utile a superare la declaratoria di tardività dell'appello
norma invocata per l'opposizione agli atti esecutivi; le censure su tali profili erano comunque non più devolvibili con appello e, sul punto, sarebbe stato necessario il diverso rimedio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
richiamato quale termine semestrale oltre il quale l'appello è stato ritenuto tardivo
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto caotico e privo di una puntuale indicazione del contenuto della decisione impugnata
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo adeguatamente indicati contenuto e collocazione processuale degli atti richiamati
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione in camera di consiglio
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 111 Cost.
richiamato con riferimento al rimedio esperibile contro le statuizioni relative all'opposizione ex art. 617 c.p.c.
citato per la difesa personale del ricorrente
invocato tra i motivi di ricorso, senza che la Corte ne esaminasse il merito per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi
invocato tra i motivi di ricorso, senza esame di merito per aspecificità
invocato tra i motivi di ricorso, senza esame di merito per aspecificità
invocati in relazione alla querela di falso, ma le censure non superavano il vaglio di ammissibilità
invocato nel ricorso, senza superare il vaglio di specificità
invocato nel ricorso, senza rilevanza decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese, ma i motivi sono stati ritenuti aspecifici
più volte invocato, ma le doglianze non si confrontavano con la statuizione di inammissibilità dell'appello
richiamato nel contesto di una dedotta transazione, senza accoglimento delle doglianze
richiamato in relazione alla pretesa violazione del ne bis in idem sostanziale e processuale, senza incidenza sulla decisione
invocato per difetto di legittimazione passiva, ma la censura è stata ritenuta assorbita o comunque non pertinente
richiamato per contestare la notificazione, senza superare il rilievo di inammissibilità
richiamato per il disconoscimento documentale, senza pertinenza rispetto alla ratio decidendi
richiamato insieme all'art. 214 c.p.c. per contestare documenti informatici o riproduzioni, senza esito utile
usato per la condanna per responsabilità aggravata in favore della controparte
usato per la condanna della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la decisione di appello si fonda esclusivamente sulla tardività del gravame, sono inammissibili le censure che attaccano soltanto il merito delle domande o eccezioni non esaminate.
- Le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti: quando si denunciano vizi della procura, della notificazione o di documenti processuali, è necessario indicare con precisione il contenuto degli atti e la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi di ricorso o integrare quelli originari: può solo chiarirli e illustrarli.
- Le questioni relative alle opposizioni esecutive devono essere devolute con il rimedio coerente con la natura della statuizione impugnata; se il giudice di primo grado ha deciso su opposizioni ex art. 617 c.p.c., non è detto che sia esperibile appello, potendo essere necessario il ricorso straordinario per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività rende irrilevanti, nel giudizio di legittimità, tutte le censure che presuppongono l'esame del merito del gravame non più proponibile.
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