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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11072/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La vicenda trae origine dall'azione proposta dal fallimento di una società contro l'ex amministratore, deducendo che, durante il mandato, egli aveva conferito alla propria omonima impresa due incarichi per prestazioni mai eseguite, con richiesta di accertarne la responsabilità e di ottenere la restituzione delle somme asseritamente percepite. Nello stesso giudizio il fallimento aveva chiesto anche la revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato dall'ex amministratore con la moglie. In primo grado il Tribunale aveva accolto entrambe le domande; in appello i convenuti avevano censurato, oltre al merito, anche la validità della riassunzione davanti al Tribunale di Firenze, perché effettuata con deposito cartaceo anziché telematico, mentre il fallimento aveva proposto appello incidentale sulla compensazione di una parte del credito. La Corte d'appello ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione i soccombenti hanno proposto un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 16-bis, commi 1, 4, 8 e 9, del d.l. 179/2012, in relazione agli artt. 50, 125 disp. att. e 307, comma 3, c.p.c., sostenendo che la riassunzione della causa doveva essere depositata esclusivamente in via telematica, che la forma telematica sarebbe imposta da interessi pubblicistici inderogabili e che non sarebbe applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla riassunzione cartacea, richiamando il principio secondo cui l'atto di riassunzione davanti al giudice competente, pur costituendo una nuova instaurazione del rapporto processuale dinanzi al diverso ufficio giudiziario, non è atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16-bis d.l. 179/2012; perciò non è soggetto all'obbligo di deposito telematico esclusivo e può essere depositato anche in forma cartacea. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito. Non ha pronunciato sulle spese per mancata costituzione dell'intimato e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-bis d.l. 179/2012

    L'obbligo di deposito telematico riguarda gli atti endoprocessuali depositati innanzi al medesimo ufficio giudiziario; l'atto di riassunzione davanti al giudice competente non rientra in tale categoria e può essere depositato anche in forma cartacea.

  • art. 50 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla riassunzione della causa davanti al giudice competente.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla modalità di deposito dell'atto di riassunzione.

  • art. 307, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della riassunzione del processo dopo la declaratoria di incompetenza.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte esclude che nel caso sia necessario fare ricorso alla sanatoria per raggiungimento dello scopo, poiché non vi è nullità del deposito cartaceo dell'atto di riassunzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • L'atto di riassunzione della causa davanti al giudice competente, pur determinando la prosecuzione del processo dinanzi a un nuovo ufficio, non è qualificabile come atto endoprocessuale ai fini dell'art. 16-bis d.l. 179/2012.
  • Per gli atti che instaurano il rapporto processuale davanti a un diverso ufficio giudiziario non opera l'obbligo di deposito esclusivamente telematico previsto per gli atti endoprocessuali; è quindi ammissibile anche il deposito cartaceo.
  • Quando l'atto è validamente depositato con modalità cartacea perché non soggetto all'obbligo di deposito telematico esclusivo, non sussiste alcuna nullità da sanare mediante il principio del raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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