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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27478/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) con riferimento a molteplici operazioni societarie tra società del gruppo (Marinagest, Sogemar, CMR, Myo e altre): contestavano, in particolare, per Odessa il difetto di correlazione tra contestazione e condanna e la mancanza di motivazione sul suo contributo; contestavano la quantificazione e la natura distrattiva delle somme correlate al contratto di locazione con Marina Estate (inclusione IVA, sublocazione, congruità del canone e pagamento anticipato); contestavano la qualificazione come "finanziamenti" (o distrazioni) di pagamenti verso CMR e Sogemar, deducendo assenza di danno e mancanza dell'elemento soggettivo; lamentavano carenze motivazionali sulla qualificazione temporale delle operazioni ed il riconoscimento dell'aggravante dell'art. 219 l. fall.; contestavano l'attribuzione di fatto della gestione del gruppo a Caravita e la relativa rilevanza probatoria (anche sul ribaltamento costi e sul finanziamento residuo di circa €240.000); infine censuravano la determinazione della pena ritenuta ingiustificata e sproporzionatamente elevata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure sulla correlazione tra contestazione e sentenza e sulla posizione di Odessa, confermando che un "extraneus" può concorrere nella bancarotta fraudolenta se fornisce un contributo causale volontario e consapevole. Ha ritenuto giustificata la qualificazione come distrattive delle operazioni contestate (locazione con canone sproporzionato e anticipato, finanziamenti verso società correlate) alla luce dello squilibrio contrattuale, del conflitto d'interessi e del contesto economico delle società. Ha escluso la necessità di dimostrare un danno reale ai creditori per la bancarotta fraudolenta (reato di pericolo concreto) e ha respinto le doglianze sulla mancata integrazione istruttoria in sede di appello, richiamando i limiti del rito abbreviato; molte censure sono state inoltre dichiarate indeducibili perché ricostruzioni di fatto riservate al giudice di merito. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente e la pena non arbitraria (in concreto inferiore al medio edittale e prossima al minimo). Conseguenza pratica: conferma delle responsabilità penali e delle risultanze di merito con rigetto dei ricorsi presentati.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 1, l. fall.

    norma richiamata in riferimento all'aggravamento del dissesto della Sogemar; utilizzata per inquadrare responsabilità amministrative e gestionali nel periodo precedente al fallimento

  • art. 216, comma 1, n. 1, l. fall.

    norma che sanziona la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la Corte sottolinea che rileva il risultato depauperativo e la idoneità dell'atto a ledere l'integrità patrimoniale, anche se l'atto è formalmente lecito

  • art. 219, l. fall.

    riferimento all'aggravante per distrazioni di rilevante entità; la Corte precisa i criteri di valutazione del danno rilevante in termini di incidenza globale sulla massa attiva disponibile per i creditori

  • art. 2740 cod. civ.

    richiamato per spiegare la posizione di garanzia dell'imprenditore rispetto al patrimonio aziendale e agli interessi dei creditori

  • art. 110 cod. pen.

    principio della responsabilità per concorso morale e materiale: un terzo (extraneus) può rispondere se fornisce contributo causale volontario e consapevole alla fattispecie commessa dall'intraneus

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    norma sul potere del giudice d'appello di integrare l'istruttoria nei limiti dell'assoluta necessità; la Corte ricorda i limiti della rinnovazione nell'ambito del rito abbreviato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato relativamente a censure processuali (difetto di motivazione); la Corte valuta la completezza della motivazione di merito anche in relazione a ricostruzioni affini

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    criterio di sindacato in Cassazione sul vizio di motivazione; la Corte chiarisce l'ambito del controllo sul rapporto motivazione-decisione senza riesame probatorio

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di determinazione della pena; la Corte richiama l'obbligo del giudice di merito di indicare elementi rilevanti per la graduazione e la limitata sindacabilità in sede di legittimità se motivazione adeguata

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è un reato proprio dell'imprenditore (e degli organi sociali), ma un "extraneus" può concorrervi se dimostra un contributo causale volontario e consapevole; la mera posizione familiare non è di per sé sufficiente senza ulteriori elementi fattuali
  • Per qualificare un atto come distrattivo non è necessario che l'atto sia formalmente illecito: anche atti negoziali leciti possono essere distrattivi se, nel concreto, risultano estranei alle finalità aziendali e idonei a compromettere l'integrità patrimoniale destinata ai creditori
  • La bancarotta fraudolenta è reato di pericolo concreto: non è necessaria la prova di un danno effettivo ai creditori, ma occorre che l'atto sia idoneo a esporre a pericolo la consistenza patrimoniale destinata al soddisfacimento dei creditori
  • In presenza di conflitto di interessi, pagamenti anticipati sproporzionati o condizioni contrattuali fortemente squilibrate, il giudice può inferire una finalità distrattiva anche senza prova di danno immediato
  • Nel rito abbreviato d'appello la rinnovazione istruttoria è limitata: la parte può sollecitare, ma l'integrazione è consentita solo entro i casi di assoluta necessità e la Cassazione sindaca la motivazione solo per lacune manifeste
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non sostituisce il sindacato sulla valutazione delle prove: la Cassazione verifica la "effettività" e la coerenza logica della motivazione, non la valutazione probabilistica dei fatti, che resta riservata al giudice di merito
  • La quantificazione del danno o delle somme distratte rileva ai fini dell'aggravante (art. 219) ma la sua valutazione è globale: conta l'incidenza complessiva sul patrimonio disponibile per il riparto e non solo il rapporto percentuale rispetto al passivo

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