Cassazione Civile, Ordinanza n. 30984/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, su istanza della banca creditrice che aveva ottenuto un credito giudizialmente accertato e aveva già esperito infruttuosamente azioni esecutive. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall., ritenendo che il termine annuale di cui all’art. 10 l.fall. decorresse dalla cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta nel 2022, e non da pregresse operazioni negoziali del 2006-2007 con cui la società aveva conferito o ceduto attività a una società neocostituita e poi trasferito le quote della stessa. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 5, 10 l.fall. e 2221 c.c., sostenendo che la cessazione dell’impresa dovesse farsi risalire al perfezionamento di quelle operazioni e non alla cancellazione; 2) violazione del giudicato, vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il tribunale avesse già affermato la cessazione dell’attività nel 2007 e che la Corte d’appello avesse male interpretato gli atti negoziali, qualificando come cessione di ramo d’azienda un’operazione che i ricorrenti ritenevano riguardasse l’azienda intera; 3) vizi di motivazione e violazione delle norme sul fallimento, contestando l’accertamento dello stato di insolvenza, ritenuto illogico perché fondato su un credito accertato anni dopo la cessione e di importo inferiore al corrispettivo indicato negli atti; 4) vizi di motivazione e violazione dell’art. 1 l.fall., contestando l’accertamento dei requisiti dimensionali di fallibilità e l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare il superamento delle soglie di non fallibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente articolati come violazioni di legge, nullità e omesso esame, mirassero in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che: il termine annuale per la dichiarazione di fallimento di una società decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese; le censure sulla motivazione non superavano il parametro del "minimo costituzionale"; non vi era giudicato interno sulla circostanza della cessione d’azienda; l’interpretazione degli atti negoziali era un apprezzamento di fatto del giudice di merito; la valutazione dello stato di insolvenza e dei requisiti dimensionali era insindacabile in cassazione nei limiti dedotti. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre che al pagamento di una sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
reclamo ex art. 18 l.fall.
il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è stato rigettato in appello ed è poi venuto in rilievo in cassazione solo come oggetto dell’impugnazione
termine annuale dalla cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa
per le società il termine annuale decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese; la prova di una cessazione anteriore non è opponibile dal debitore per anticipare il dies a quo
lo stato di insolvenza è un accertamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di specifiche violazioni di legge
la fallibilità dei soci illimitatamente responsabili segue quella della società fallita, una volta confermata la fallibilità dell’ente
l’onere di provare la non fallibilità grava sul debitore; la documentazione prodotta può essere ritenuta inattendibile dal giudice di merito
richiamato insieme alla disciplina fallimentare sulla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore insolvente
il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione, non su mere argomentazioni o presupposti di fatto
l’interpretazione del contratto è attività di merito; in cassazione occorre specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati e dove la motivazione se ne discosti
la motivazione è nulla solo se manca, è apparente o perplessa; non basta la mera insufficienza o l’erroneità delle argomentazioni
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
la sentenza deve superare il "minimo costituzionale" di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
le censure di violazione di legge non possono mascherare una richiesta di nuova valutazione dei fatti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare solo nullità processuali o motivazionali nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame è deducibile solo per un fatto storico decisivo non esaminato, non per ottenere una rilettura del materiale probatorio
la valutazione delle prove è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per la trattazione camerale e per le memorie
applicata una condanna per responsabilità aggravata in favore della controparte
applicata una ulteriore condanna a favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di fallimento di una società, ai fini del termine annuale per la dichiarazione di fallimento, il dies a quo va individuato nella cancellazione dal registro delle imprese, non potendo il debitore opporre una pretesa cessazione di fatto anteriore per sottrarsi alla fallibilità.
- L’accertamento circa la natura dell’operazione negoziale, la qualificazione di cessione di azienda o di ramo d’azienda e, più in generale, la lettura del contenuto degli atti contrattuali costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati.
- Il giudicato interno non si forma su singole argomentazioni o su meri presupposti fattuali della decisione, ma solo su capi autonomi e logicamente indipendenti; la contestazione di uno degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull’intera questione.
- La motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente dedurre che la motivazione sia insufficiente, non persuasiva o errata nel merito.
- Lo stato di insolvenza e i requisiti di fallibilità sono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, salvo omesso esame di un fatto storico decisivo o specifiche violazioni di legge.
- L’onere di dimostrare la non fallibilità grava sul debitore; in mancanza di bilanci attendibili, egli deve fornire prova alternativa idonea, restando la relativa valutazione affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve articolare censure chiaramente riconducibili ai motivi tassativi dell’art. 360 c.p.c.; motivi "misti" o promiscui, che cumulino in modo indistinto violazione di legge, vizio motivazionale e omesso esame, sono inammissibili perché costringono la Corte a un’indebita opera di selezione e riformulazione delle doglianze.
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