Cassazione Civile, Ordinanza n. 06023/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Il professionista sosteneva di aver assistito i convenuti in un giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dal decesso di un loro congiunto e di avere ricevuto, anche in relazione ai rapporti economici sorti dopo la definizione di quel contenzioso, due assegni circolari da € 10.000 ciascuno intestati ai clienti. Deduceva che, in un incontro successivo, aveva proposto la consegna degli assegni contro la corresponsione del medesimo importo in denaro e che i convenuti avevano riconosciuto di aver ricevuto gli assegni, impegnandosi a restituirne l’equivalente. Chiedeva dunque la condanna alla restituzione di € 20.000. I convenuti negavano ogni obbligo di pagamento. Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova, valorizzando anche gli esiti di un procedimento penale per appropriazione indebita a carico dell’attore, nel quale era stato accertato che egli aveva trattenuto somme riscosse per conto dei clienti. La Corte d’appello confermava, ritenendo vincolante l’accertamento penale e concludendo che gli assegni rientravano tra le somme indebitamente trattenute dal professionista, sicché la domanda era priva di fondamento. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2734 c.c., sostenendo che il riconoscimento dei convenuti circa la ricezione degli assegni e l’impegno alla restituzione non poteva essere neutralizzato dall’assenza di quietanze e che l’obbligo non poteva essere condizionato a una prova impossibile o non prevista; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato gli esiti penali e le risultanze documentali, arrivando a negare il diritto a trattenere i € 20.000; 3) omesso esame di un fatto decisivo e illogicità della motivazione, contestando la valutazione del materiale probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che i giudici di merito avevano correttamente applicato l’art. 2734 c.c. perché l’eventuale confessione dei convenuti era inscindibile dalla precisazione che l’impegno a pagare era subordinato alla prova dell’effettivo importo incassato dal professionista; ha inoltre rilevato che la prova dell’effettivo ammontare poteva essere data con mezzi diversi dalla quietanza. Ha poi escluso che, comunque, residuasse un diritto del ricorrente alla somma richiesta, poiché dagli accertamenti penali risultava che egli aveva incassato complessivamente € 150.000 dalle compagnie assicurative, versandone solo una parte ai clienti e trattenendo somme che comprendevano anche gli assegni controversi. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per il divieto di censurare la motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel caso di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., e per il resto infondato perché mirava soltanto a una diversa valutazione delle prove. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la stessa ragione della doppia conforme e, comunque, perché non individuava un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato integralmente la decisione di merito, ritenendo che la pretesa di restituzione dei due assegni da € 10.000 ciascuno fosse infondata. Ha valorizzato, da un lato, l’interpretazione dell’accordo/riconoscimento dei convenuti alla luce dell’art. 2734 c.c., nel senso che l’impegno alla restituzione era inscindibilmente condizionato alla dimostrazione dell’effettivo importo riscosso dal professionista; dall’altro, ha reputato decisivo l’accertamento già compiuto in sede penale, secondo cui il professionista aveva indebitamente trattenuto somme appartenenti ai clienti, comprensive anche degli assegni oggetto di causa. Ha inoltre escluso che fosse consentito in cassazione rimettere in discussione la valutazione delle prove o denunciare vizi motivazionali in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dichiarazione confessoria va letta unitariamente con le precisazioni rese dal confitente; l’eventuale riconoscimento del fatto non può essere isolato dalla condizione espressa che ne limitava l’efficacia, essendo rilevante l’inscindibilità della confessione.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove offerte dalle parti.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece sia soggetta a una regola legale; non è consentito lamentare la sola cattiva valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per contestare la ricostruzione complessiva del merito o la valutazione delle prove.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando una parte riconosce un fatto ma subordina espressamente il proprio impegno a una condizione o a una precisazione, la confessione deve essere valutata in modo inscindibile con tale limitazione e non può essere isolata per ricavarne un’obbligazione più ampia di quella effettivamente assunta.
- La mancanza di una specifica forma di prova documentale non esclude che il fatto controverso possa essere provato con altri mezzi consentiti dall’ordinamento; occorre verificare l’effettiva dimostrazione del fatto, non l’esistenza di una sola particolare modalità probatoria.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge o vizio motivazionale una mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Nel caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è precluso; resta denunciabile soltanto l’omessa considerazione di un fatto storico preciso, decisivo e realmente non esaminato, non la richiesta di una nuova lettura del materiale istruttorio.
- L’accertamento penale già formato e richiamato dal giudice civile può assumere rilevanza decisiva nella ricostruzione dei fatti quando sia coerente con il tema controverso e consenta di escludere il diritto fatto valere in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05937/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05940/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05945/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05949/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05950/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05951/2023 del 28/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →