Cassazione Civile, Ordinanza n. 04162/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un sindaco effettivo di una società poi fallita aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito per compensi professionali maturati per l'attività svolta dal 2012 al 2020, con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento del fallimento: il collegio sindacale non avrebbe vigilato sulla errata contabilizzazione di un rilevante finanziamento erogato dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di programmi aeronautici, finanziamento che, secondo il tribunale, doveva essere esposto tra i debiti e non come ricavo. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione della l. n. 808/1985 e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che il finanziamento non fosse immediatamente rimborsabile ma solo eventualmente e in relazione ai risultati economici, sicché non avrebbe dovuto essere iscritto come debito; (2) violazione degli artt. 107, 108 e 346 TFUE, per il profilo degli aiuti di Stato e per l'asserita inapplicabilità della disciplina al comparto militare; (3) violazione della l. n. 808/1985, dei decreti ministeriali e degli artt. 1362 ss. c.c. quanto a un distinto progetto civile, per il quale il rimborso sarebbe stato previsto solo dal 2016 in venti anni; (4) violazione degli artt. 2423 ss. c.c. e nullità del decreto, deducendo che non potevano essere appostati passivi non ancora certi nell'ammontare e che l'iscrizione del debito avrebbe generato un credito speculare; (5) violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. e omesso esame, perché il tribunale avrebbe ritenuto provata sin dal primo anno la condotta illecita del sindaco senza prova della curatela; (6) omesso esame sulla prescrizione presuntiva di una parte del credito. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, terzo, quarto e quinto motivo perché, pur formalmente deducendo violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito sulla rimborsabilità del finanziamento e sulla sua corretta contabilizzazione; ha precisato che, nel caso dell'eccezione di inadempimento opposta dalla curatela per paralizzare il credito del professionista, il curatore deve allegare con specificità l'altrui inesatto adempimento, ma poi la concreta valutazione dei fatti di vigilanza del sindaco spetta al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché diretto contro un passaggio meramente incidentale della motivazione sul possibile contrasto con gli aiuti di Stato. Il sesto motivo è stato inammissibile perché la questione di prescrizione era stata dichiarata assorbita dal tribunale e quindi mancava una statuizione impugnabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo del creditore professionista. Ha ritenuto che le censure principali mirassero a una nuova valutazione del merito sulla natura e sulla contabilizzazione del finanziamento pubblico e che, quanto all'eccezione di inadempimento, fosse corretta l'impostazione del tribunale nella parte in cui aveva valorizzato la specifica inerzia del collegio sindacale rispetto a una macroscopica violazione contabile. Le questioni sugli aiuti di Stato erano irrilevanti perché obiter dictum, mentre la prescrizione era stata dichiarata assorbita e dunque non poteva essere oggetto di ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
È la norma processuale che disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata decisa la controversia.
È il titolo di privilegio invocato per il credito professionale del sindaco.
art. 3, comma 1, lett. a), l. n. 808/1985
Prevede la possibilità di concedere finanziamenti per programmi aeronautici; la Corte osserva che la norma non qualifica tali somme come a fondo perduto e che la restituzione è rimessa alle condizioni fissate dal MISE.
art. 4, comma 9, lett. c), l. n. 808/1985
È richiamato per il potere ministeriale di determinare i piani di ammortamento e quindi le modalità di restituzione delle somme erogate.
Sono evocati come canoni interpretativi, ma la Corte rileva che le censure puntavano in realtà a sovvertire l'accertamento di merito sulla natura dei finanziamenti.
artt. 107, 108 e 346 TFUE
Richiamati dal ricorrente sul tema degli aiuti di Stato; la Corte dichiara il motivo inammissibile per carenza di interesse perché diretto contro un obiter dictum.
Richiamati in relazione alla corretta iscrizione in bilancio dei finanziamenti; la Corte conferma che la valutazione del giudice di merito sulla qualificazione contabile non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
È richiamato come fondamento dell'eccezione di inadempimento opposta dalla curatela per paralizzare il credito del professionista.
È richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'eccezione di inadempimento richiede una specifica allegazione dei fatti di inesatto adempimento, poi la prova contraria grava sulla controparte.
La Corte lo usa per distinguere tra responsabilità del sindaco e utilizzo della sua condotta come fatto impeditivo del diritto al compenso nell'eccezione di inadempimento.
È richiamato per individuare i doveri di vigilanza del collegio sindacale cui si collega la valutazione dell'inesatto adempimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale di diversi motivi di ricorso, ma le doglianze vengono qualificate come tentativi di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità del decreto, ma la censura viene comunque ritenuta infondata/inammissibile nei termini prospettati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude la sindacabilità perché le questioni erano assorbite o miravano al riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quando il curatore oppone l'eccezione di inadempimento per paralizzare il credito di un professionista, l'allegazione deve essere specifica e riferita a fatti concreti di inesatto adempimento; non è sufficiente una contestazione generica.
- Nei confronti del sindaco di società, l'eccezione di inadempimento può fondarsi sulla dedotta omissione dei doveri di vigilanza solo se sono indicati e provati i fatti gestori e contabili specifici rispetto ai quali il controllo sarebbe mancato.
- La ricostruzione della reale natura di un finanziamento pubblico e della sua corretta iscrizione in bilancio, quando implica un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non può essere trasformata in sede di legittimità in una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazione di legge.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando censura un passaggio della motivazione privo di autonoma decisività, costituente mero obiter dictum.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che investe una questione dichiarata assorbita dal giudice di merito, poiché manca una statuizione sfavorevole specificamente impugnabile.
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