Cassazione Penale, Sentenza n. 09054/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), sostenendo che le due distinte contestazioni di detenzione riguardavano la medesima sostanza e dovevano essere considerate un'unica condotta ai fini della configurazione del reato continuato o della perdita di individualità delle condotte; in sostanza chiedeva che le due detenzioni fossero aggregate come unico fatto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, confermando che l'unicità del fatto ai fini dell'esclusione della continuazione o del concorso formale richiede la "contestualità" e una "direzione teleologica" unitaria delle condotte. Nel caso concreto le due detenzioni erano differenti per contesto e modalità: una rinvenuta in strada, in prossimità di una scuola (6 dosi di crack e 7 di hashish occultate negli slip), l'altra a seguito di perquisizione domiciliare (52 dosi di crack occultate in una lattina), con conseguente esclusione dell'unicità delle condotte. Di conseguenza la sentenza impugnata (conferma della condanna a 1 anno di reclusione e 1.600 euro di multa) resta efficace. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
La Corte applica l'orientamento secondo cui l'art. 73, comma 5, configura un'unica figura di reato alternativamente integrata da diverse condotte; tuttavia l'esclusione della pluralità di reati richiede che le condotte siano contestuali e rispondenti a una medesima direzione teleologica. Se le condotte sono frazionate in contesti differenti, perdura la pluralità di condotte punibili
Richiamato nel capo di imputazione quale riferimento alla continuazione/concorrente responsabilità; la Corte valuta la disciplina della continuazione/concorrente alla luce della contestualità delle condotte
decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 convertito con legge 16 maggio 2014, n.79
Richiamato come atto di riformulazione dell'art. 73 comma 5; la Corte cita l'interpretazione delle Sezioni Unite relativa alla nuova formulazione normativa ma ne precisa i limiti applicativi in rapporto alla contestualità delle condotte
Norma procedurale invocata per imporre al ricorrente l'onere delle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende dopo la declaratoria di inammissibilità
sent. Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione al criterio per escludere la responsabilità per l'onere del versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non sussistano elementi di colpa nella proposizione del ricorso tali da evitare la sanzione
Massime di principio
- Per ritenere un'unica fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non basta l'identità della sostanza: è necessario che le condotte siano contestuali o poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità e siano dirette a un unico fine (unità di contesto e di direzione teleologica).
- Se le condotte si svolgono in contesti differenti (es. rinvenimento in luogo pubblico e successivo rinvenimento domiciliare in occultamenti diversi), è probabile che vengano considerate autonome e quindi punibili separatamente.
- La mera presenza della stessa sostanza non implica automaticamente l'assorbimento delle condotte: occorre valutare tempo, luogo, modalità di occultamento, e collegamento teleologico tra le attività (acquisto, detenzione, cessione, trasporto).
- In fase di impugnazione in Cassazione, contestazioni basate su interpretazioni già dedotte nel grado di appello e non sorrette da novità giuridiche o processuali rischiano l'inammissibilità; è fondamentale formulare motivi nuovi o prospettare vizio di legittimità chiaramente rilevante.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, raccogliere prove e argomentazioni che dimostrino continuità temporale, contestualità e un unico progetto criminale (es. elementi che colleghino i luoghi o la finalità) se si vuole sostenere l'unicità del fatto; altrimenti prepararsi a che le condotte siano considerate distinte.
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