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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dall'originaria proprietaria di un fondo confinante per ottenere la rimozione o l'arretramento di un porticato-terrazzo realizzato dal vicino, in quanto asseritamente in violazione delle distanze legali dal confine e idoneo a costituire illegittima veduta. Il Tribunale aveva accolto la domanda e ordinato l'abbattimento o l'arretramento del manufatto fino alla distanza di 10 metri dal confine. In appello il convenuto aveva contestato, tra l'altro, la legittimazione attiva della nuova attrice subentrata come erede, la legittimazione passiva, l'oggetto della domanda e l'applicazione del principio di prevenzione. La Corte d'appello aveva respinto le eccezioni di legittimazione, ritenuto che la domanda effettiva riguardasse l'arretramento del manufatto per violazione della distanza dal confine e ridotto la distanza da rispettare a 5 metri. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 81 e 115 c.p.c. per difetto di legittimazione attiva dell'erede; 2) violazione dell'art. 184 c.p.c. per avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di legittimazione passiva sulla base di un documento asseritamente tardivo; 3) violazione degli artt. 164, 906 c.c., 112 e 115 c.p.c. per avere deciso su una domanda diversa da quella originaria, sostenendo che l'attrice avesse dedotto solo la violazione delle distanze tra veduta e fondo, non tra fabbricati; 4) violazione degli artt. 872, 873 c.c. e 112 c.p.c. per mancata applicazione del principio di prevenzione, assumendo che il manufatto fosse coevo al fabbricato originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui il chiamato all'eredità accetta tacitamente la qualità di erede quando propone o prosegue azioni giudiziarie che incidono sulla proprietà o sui beni ereditari, poiché tali azioni eccedono gli atti conservativi di cui all'art. 460 c.c.; non rileva la mera prosecuzione del giudizio, ma il contenuto dell'azione in cui il chiamato subentra. Sul secondo motivo ha rilevato che la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sul documento contestato, bensì sulla incompatibilità della dedotta carenza di legittimazione passiva con le stesse difese svolte dal convenuto. Sul terzo motivo ha osservato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza, la quale aveva ricostruito il thema decidendum come limitato alla domanda di arretramento del manufatto per violazione della distanza dal confine, dopo l'integrazione della domanda ex art. 164 c.p.c. e la rinuncia ad altre questioni. Sul quarto motivo ha affermato che la doglianza investiva accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non censurabili in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione oggi consentiti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato per contestare la legittimazione attiva; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla legittimazione e sull'interpretazione della domanda; la censura è stata respinta perché non coglieva la ratio decidendi o non si confrontava con la sentenza impugnata.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Utilizzato come filtro di inammissibilità del primo motivo, ritenuto manifestamente infondato alla luce dell'orientamento consolidato.

  • art. 460 c.c.

    Le azioni giudiziarie volte alla rivendica o difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari non rientrano negli atti conservativi e di gestione consentiti al chiamato.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'asserita tardività di un documento; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione non si basava su quel documento.

  • art. 164 c.p.c.

    L'integrazione della domanda è stata considerata nel ricostruire il thema decidendum effettivo.

  • art. 906 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alle distanze delle vedute; la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con la motivazione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione e per la mancata applicazione del principio di prevenzione; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze perché non si confrontavano con la sentenza o attenevano a fatti.

  • art. 872 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 873 c.c. per censurare la violazione delle distanze legali; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché fondata su questioni di fatto.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato per le distanze tra costruzioni/confini e per il principio di prevenzione; la Corte ha ritenuto la questione fattuale e quindi non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citate la proposta del relatore in camera di consiglio per la manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per affermare che le questioni fattuali sono censurabili solo nei limiti del vizio di motivazione oggi ammessi.

Massime di principio

  • Il chiamato all'eredità accetta tacitamente la qualità di erede quando promuove o prosegue un giudizio volto alla tutela della proprietà o di altri diritti sui beni ereditari, poiché tale iniziativa eccede gli atti meramente conservativi e di gestione consentiti dall'art. 460 c.c.
  • In sede di legittimità la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o imputa al giudice di merito una motivazione che non è quella effettivamente adottata.
  • La cassazione non può essere richiesta per rivalutare il fatto storico, l'oggetto concreto della domanda o l'applicazione di un principio come quello di prevenzione se la doglianza si risolve nella contestazione dell'accertamento di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • Quando il thema decidendum è ricostruito dal giudice di merito sulla base del contenuto sostanziale della domanda, delle integrazioni ex art. 164 c.p.c. e delle eventuali rinunce, il ricorso deve confrontarsi puntualmente con tale ricostruzione per non incorrere in inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàSuccessione legittima
RamiProcesso civileDiritti realiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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