Cassazione Civile, Ordinanza n. 10842/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di terreni inizialmente agricoli e poi inseriti in un piano di lottizzazione, ceduti da due comproprietari a una società acquirente. Dopo il preliminare, i venditori incaricarono un tecnico di stimare i terreni per determinare la plusvalenza tassabile e l'eventuale imposta sostitutiva sulla rivalutazione. Il contribuente versò l'imposta sostitutiva sulla base della perizia, ma per un suo errore materiale pagò la prima rata in misura inferiore di 27 euro rispetto a quella dovuta. Successivamente, a seguito di accertamento con adesione con l'acquirente ai fini dell'imposta di registro, l'Agenzia determinò nei confronti del contribuente una plusvalenza maggiore rispetto a quella dichiarata, assumendo come corrispettivo non il prezzo del rogito definitivo, ma il valore di mercato accertato ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente impugnò l'avviso, ma la CTR accolse l'appello dell'Agenzia solo nella sua posizione, confermando l'annullamento per l'altro comproprietario. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 67 e 68 TUIR e dell'art. 7 L. n. 448/2001, nonché omessa motivazione, per avere la CTR trattato in modo diverso situazioni identiche tra i due comproprietari e per avere fondato la plusvalenza su un valore fiscale di registro invece che sul prezzo pattuito; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla congruità del corrispettivo dichiarato; 3) ulteriore violazione degli artt. 67 e 68 TUIR per avere considerato una plusvalenza percepita nel 2006, nonostante il corrispettivo fosse stato incassato in anni precedenti; 4) violazione dell'art. 7 L. n. 448/2001 per non avere riconosciuto il beneficio della rivalutazione nonostante il mero errore materiale nel versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, ha rigettato il secondo motivo quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e lo ha assorbito per il resto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, che dovrà verificare se esistano ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare un maggior corrispettivo rispetto a quello dichiarato e apprezzare l'eventuale prova contraria del contribuente, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'Amministrazione non può determinare induttivamente la plusvalenza immobiliare solo sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro, dovendo indicare ulteriori elementi probatori. La motivazione della CTR è stata ritenuta scarsamente intelligibile perché, pur affermando l'identità del terreno e l'incongruenza non differenziabile dei valori delle quote, aveva poi tratto esiti diversi per i due comproprietari senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina la tassazione della plusvalenza, ma la Corte ribadisce che la plusvalenza non può essere determinata solo in base al valore accertato ai fini dell'imposta di registro senza ulteriori indizi.
Richiamato per il criterio di determinazione della plusvalenza, da applicare in coerenza con il corrispettivo effettivo e non con il solo valore fiscale di registro.
art. 7 della legge n. 448 del 2001
Richiamato quale base normativa della rivalutazione del terreno e del versamento dell'imposta sostitutiva; l'errore materiale nel pagamento della prima rata non è, in sé, ragione per escludere il beneficio, secondo la prospettazione accolta nel rinvio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norma processuale richiamata per veicolare i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/omessa motivazione su fatti decisivi.
La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata; la CTR non è incorsa in ultrapetizione, poiché ha deciso entro i limiti devoluti dall'appello dell'Amministrazione.
art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015
Richiamato quale norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, che esclude la determinazione induttiva della plusvalenza solo sul fondamento del valore accertato ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale.
Richiamato nel fatto storico per la determinazione delle plusvalenze, senza autonoma ratio decisoria specifica nel provvedimento.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di immobili o terreni non può essere accertata in via induttiva esclusivamente sulla base del maggior valore attribuito al bene in sede di imposta di registro, essendo necessari ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino un corrispettivo effettivamente superiore a quello dichiarato.
- Il giudice tributario che ritenga diverso l'esito fiscale di situazioni sostanzialmente identiche deve dare conto in modo chiaro e coerente del percorso logico-giuridico seguito, altrimenti la motivazione risulta incomprensibile e la decisione è cassabile.
- La contestazione di un omesso pronunciamento ex art. 112 c.p.c. non è fondata quando il giudice d'appello decide nei limiti delle domande devolute e dell'appello proposto dalla parte soccombente, anche se la motivazione sia lacunosa o poco persuasiva.
- L'errore materiale nel versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del terreno non può essere automaticamente equiparato a mancato perfezionamento del beneficio senza una verifica effettiva della sua incidenza sul diritto alla rivalutazione.
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