Cassazione Civile, Ordinanza n. 34606/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il soggetto procedente in esecuzione presso terzi aveva ottenuto un'ordinanza di assegnazione del credito pignorato e aveva pagato l'imposta di registro relativa al provvedimento, oltre al contributo unificato e alla marca da bollo. Aveva poi proposto autonoma domanda di cognizione per ottenere dalla debitrice esecutata il rimborso di tali somme. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda; l'appello al tribunale era stato dichiarato inammissibile. Nel ricorso per cassazione si deducevano: 1) violazione dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che la sentenza del giudice di pace non fosse equitativa ma resa secondo diritto, con conseguente erronea qualificazione del regime impugnatorio; 2) violazione dell'art. 339 c.p.c., sostenendo l'ammissibilità dell'appello perché la controversia riguardava principi di rango costituzionale e il riparto dell'imposta tra i soggetti della procedura esecutiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per le controversie decise dal giudice di pace di valore non eccedente 1.100 euro, la sentenza è sempre da considerarsi pronunciata secondo equità, con appello ammesso solo nei limiti dell'art. 339, comma 3, c.p.c. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva riportato in modo specifico il contenuto dell'atto di appello né indicato puntualmente quale principio regolatore della materia o norma costituzionale/procedimentale fosse stato violato. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e, ravvisando un colposo abuso del processo per la proposizione di un ricorso infondato e inammissibile su una lite di modestissimo valore, lo ha condannato anche al pagamento di una somma ulteriore per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente il limite di legge sono considerate pronunciate secondo equità, salvo eccezioni espressamente previste.
L'appello contro la sentenza del giudice di pace resa nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria è ammesso solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Richiamato solo come eccezione al criterio dell'equità necessaria, per i rapporti derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari.
Il valore della causa va determinato secondo i criteri ordinari di legge, indipendentemente dal valore indicato dall'attore ai fini del contributo unificato.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente il contenuto degli atti processuali rilevanti, compreso l'atto di appello, per consentire il controllo sulla censura.
L'appello avverso una sentenza del giudice di pace che deduca violazione dei principi regolatori della materia deve specificare il principio asseritamente violato e il contrasto con la regola equitativa adottata.
Richiamato solo per escludere che la questione riguardasse le spese del processo esecutivo.
La proposizione di un ricorso manifestamente infondato e in contrasto con plurimi precedenti, su lite di modestissimo valore, integra abuso del processo e giustifica la condanna equitativa per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore al limite legale devono essere trattate come decisioni secondo equità necessaria, con conseguente impugnabilità solo nei ristretti limiti previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c., a prescindere dal contenuto concreto della motivazione.
- Per stabilire se operi il regime dell'equità necessaria occorre avere riguardo al valore della causa determinato secondo i criteri ordinari del codice di procedura civile, e non al valore indicato dalla parte per il pagamento del contributo unificato.
- Chi impugna una sentenza del giudice di pace per violazione dei principi regolatori della materia deve indicare specificamente quale principio sia stato violato e in che modo la regola equitativa adottata si ponga in contrasto con esso; la censura generica è inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione vale un rigoroso onere di autosufficienza: la parte deve riportare il contenuto degli atti processuali rilevanti, quando la doglianza presuppone il loro esame.
- La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate, specie su controversie di scarsissimo valore e contro orientamenti giurisprudenziali consolidati, può integrare abuso del processo e comportare condanna per responsabilità aggravata oltre alle spese di lite.
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