Cassazione Civile, Ordinanza n. 34543/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori edili di ristrutturazione/esecuzione di scavi intrapresi su un fondo confinante, che avrebbero causato danni all'immobile vicino. L'originaria proprietaria del bene danneggiato aveva ottenuto un provvedimento cautelare nunciativo ex art. 1171 c.c. e poi agito in giudizio contro i proprietari-committenti dei lavori, con estensione del contraddittorio all'impresa esecutrice. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti dell'appaltatore, condannandolo a eseguire opere di consolidamento; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva esteso la condanna anche ai proprietari committenti, ritenendoli responsabili in solido con l'appaltatore per i danni da attività di escavazione. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello sarebbero state introdotte domande/eccezioni nuove; 2) errata applicazione dell'art. 2050 c.c. e nullità per ultrapetizione, poiché la Corte d'appello avrebbe qualificato la fattispecie come attività pericolosa, decisione ritenuta inconferente rispetto ai motivi di gravame e comunque non motivata sulla concreta pericolosità di uno scavo limitato; 3) violazione degli artt. 840, 1655 e 2043 c.c., per aver ritenuto i committenti responsabili dei danni nonostante l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore. La controparte ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale lamentando la mancata esecuzione dei lavori di consolidamento già disposti dalla Corte territoriale, chiedendo un rinvio per provvedimenti attuativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'eccezione di novità non fosse stata tempestivamente dedotta in appello, con conseguente consumazione del potere di impugnazione. Quanto al secondo e al terzo motivo, ha escluso l'ultrapetizione e ha affermato che la Corte territoriale si era conformata a un orientamento consolidato: il proprietario che fa eseguire scavi o opere nel proprio fondo risponde dei danni ai confinanti anche se si avvale di un appalto, e tale responsabilità è tradizionalmente ricondotta all'art. 2050 c.c. in combinazione con l'art. 840 c.c.; perciò le censure erano infondate e, in parte, inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché mirava non a censurare la sentenza, ma a ottenere l'esecuzione forzata di un diritto già riconosciuto, questione devoluta al giudice dell'esecuzione. Spese compensate per reciproca soccombenza; disposto altresì l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come base del provvedimento cautelare ottenuto a tutela dell'immobile danneggiato.
la deduzione di novità delle difese o eccezioni deve essere tempestivamente proposta nel grado di appello; se non è fatta valere nel giudizio di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa... è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
l'attività di escavazione edilizia può integrare attività pericolosa; la responsabilità del proprietario-committente è stata ricondotta a questa norma in coerenza con la giurisprudenza consolidata.
il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino
la facoltà di escavare nel proprio fondo incontra il limite del divieto di arrecare danno al vicino; se il danno si verifica, il proprietario risponde direttamente anche se ha affidato i lavori in appalto.
richiamato come norma generale di responsabilità aquiliana, ma la decisione ha valorizzato soprattutto il titolo speciale di cui all'art. 840 c.c. e l'inquadramento nell'art. 2050 c.c.
menzionato dai ricorrenti come titolo di estensione della responsabilità, ma non accolto dalla Corte di merito né decisivo nella ratio della decisione.
invocato nei motivi di appello e nel ricorso, ma non è stato posto a fondamento della responsabilità nella decisione impugnata.
richiamato per sostenere l'autonomia dell'appaltatore; la Corte ha tuttavia ribadito che tale autonomia non esclude la responsabilità del proprietario committente verso il terzo danneggiato.
richiamato solo in relazione alla dedotta nullità per ultrapetizione.
richiamato solo in relazione alla dedotta nullità per ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato dai ricorrenti come parametro del vizio di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per ultrapetizione.
consente la declaratoria di inammissibilità quando la decisione di merito è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma introduttiva del meccanismo di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il proprietario che esegua o faccia eseguire nel proprio fondo opere di escavazione risponde dei danni arrecati ai fondi confinanti anche se i lavori sono affidati in appalto; la responsabilità del committente non è esclusa dall'autonomia organizzativa dell'appaltatore.
- La responsabilità per danni da escavazione viene tradizionalmente ricondotta alla disciplina delle attività pericolose: la pericolosità può derivare dalla natura dei lavori e dai mezzi impiegati, con conseguente obbligo del soggetto che li promuove di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno.
- Non può denunciarsi in cassazione, come vizio processuale, una dedotta novità di domande o eccezioni che non sia stata tempestivamente eccepita nel giudizio di appello, salvo che si tratti di nullità rilevabile d'ufficio anche nei gradi successivi.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di merito qualifichi la responsabilità nei termini giuridici corrispondenti alla domanda e ai motivi di gravame, anche se adotti una diversa sussunzione normativa rispetto a quella prospettata dalla parte.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri un vizio della sentenza, ma miri solo a ottenere l'esecuzione materiale di un comando già contenuto nella decisione: tale tutela va perseguita nel giudizio di esecuzione.
- rami
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