Cassazione Civile, Ordinanza n. 27961/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del datore di lavoro, della decisione di merito che aveva negato la legittimità di una sanzione disciplinare conservativa di cinque giorni di sospensione con privazione della retribuzione irrogata a una dipendente per fatti contestati il 19 novembre 2013. La Corte d’appello aveva ritenuto che la società avesse lasciato decorrere il termine di dieci giorni previsto dall’art. 7, comma 7, L. n. 300 del 1970, poiché la richiesta dell’ufficio del lavoro era pervenuta il 31 gennaio 2014 e il ricorso giudiziario era stato depositato il 7 febbraio 2014. La società ricorrente principale ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 410 e 412 c.p.c., dell’art. 12 disp. prel. c.c. e dell’art. 7, comma 7, L. n. 300 del 1970, oltre che per vizio motivazionale, sostenendo in sostanza che la disciplina del termine andasse interpretata diversamente. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese, lamentando che la Corte territoriale avesse liquidato importi inferiori ai minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, senza motivazione e in violazione anche dell’art. 2233, comma 2, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondato il motivo perché la sentenza impugnata era conforme al consolidato principio secondo cui, ove il datore di lavoro intenda sottrarsi al collegio di conciliazione e arbitrato e rivolgersi al giudice ordinario, deve promuovere entro dieci giorni il tentativo obbligatorio di conciliazione, e la decadenza è impedita dalla tempestiva consegna della lettera all’ufficio postale, essendo irrilevante la data di ricezione. Ha invece accolto i primi due motivi del ricorso incidentale della lavoratrice sulla liquidazione delle spese, dichiarando assorbito il terzo, perché la controversia sulla legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile e la liquidazione operata dalla Corte d’appello era inferiore ai minimi della tabella applicabile, senza adeguata motivazione. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell’obbligo per la società di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 7, L. n. 300 del 1970
termine di 10 giorni; nomina del rappresentante nel collegio di conciliazione e arbitrato; promozione del tentativo obbligatorio di conciliazione
il datore che intenda ricorrere al giudice ordinario deve promuovere entro dieci giorni il tentativo obbligatorio di conciliazione; la decadenza è impedita dalla tempestiva consegna della lettera all’ufficio postale, non dalla ricezione
tentativo obbligatorio di conciliazione
deve essere promosso entro il medesimo termine di dieci giorni previsto dall’art. 7, comma 7, Statuto dei lavoratori, quando il datore di lavoro scelga la via giudiziaria
richiamato nel motivo del ricorso principale in relazione al procedimento conciliativo/arbitrale
richiamato nel motivo del ricorso principale per la critica interpretativa della norma
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la liquidazione delle spese di lite
costituisce il parametro tabellare per la liquidazione dei compensi, che non possono essere ridotti sotto i minimi senza adeguata giustificazione
invocato a sostegno del rispetto dei limiti minimi nella determinazione del compenso professionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma di modifica del regime dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel contenzioso disciplinare del lavoro, il termine di dieci giorni previsto dall’art. 7, comma 7, L. n. 300 del 1970 va rispettato dal datore che intenda adire il giudice ordinario; ai fini della decadenza rileva la tempestiva spedizione dell’atto, non la sua ricezione.
- La controversia sulla legittimità di una sanzione disciplinare ha valore indeterminabile, poiché incide non solo sul profilo economico ma anche sullo status professionale e reputazionale del lavoratore.
- La liquidazione delle spese di lite in controversie di valore indeterminabile deve rispettare i minimi tabellari applicabili; una liquidazione inferiore richiede specifica motivazione, altrimenti la statuizione è censurabile.
- Quando il ricorso principale è respinto ma quello incidentale è accolto in parte, la cassazione può avvenire limitatamente ai capi investiti dai motivi accolti, con rinvio al giudice di merito per la riliquidazione delle spese.
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