Cassazione Civile, Ordinanza n. 04539/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La difensora d'ufficio di un imputato poi dichiarato irreperibile e ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nel procedimento penale. Il Tribunale aveva prima rigettato la domanda in sede penale e poi, in sede di opposizione, aveva confermato il rigetto ritenendo non liquidabili quattro udienze di mero rinvio, necessarie per completare le ricerche dell'imputato, perché estranee a una vera attività difensiva ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55/2014. La ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione degli artt. 31 disp. att. c.p.p. e 117 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che nel processo penale la difesa è obbligatoria e che il difensore d'ufficio, investito di un incarico di natura pubblica, deve comunque presenziare anche alle udienze di mero rinvio; tali udienze, quindi, non possono escludere il diritto al compenso, ma al più incidere sulla sua quantificazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per il difensore d'ufficio di persona irreperibile, l'art. 117 d.P.R. n. 115/2002 rinvia alla liquidazione prevista dall'art. 82 dello stesso testo unico e che l'art. 12 d.m. n. 55/2014 consente di parametrare il compenso per fasi e secondo criteri che incidono solo sul quantum, non sull'an debeatur. La partecipazione a udienze di mero rinvio non esclude dunque il diritto al compenso; al più rileva nella sua misura. Il giudice di merito ha erroneamente negato la liquidazione solo perché le udienze erano di rinvio, senza considerare l'obbligatorietà dell'assistenza difensiva nel processo penale, la necessità dei rinvii per le ricerche dell'imputato irreperibile e le ulteriori attività eventualmente svolte dal difensore. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma violata per sostenere l'obbligatorietà della difesa nel processo penale e l'irrilevanza della mera partecipazione a udienze di rinvio ai fini dell'esclusione del compenso.
art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002
"L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82"
Per il difensore d'ufficio di persona irreperibile il compenso è liquidabile secondo il meccanismo dell'art. 82; la norma non pone limiti in base alla tipologia delle singole attività svolte, incidendo queste solo sulla quantificazione.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
"L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti ... tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"
La liquidazione deve tener conto dell'impegno professionale e dell'incidenza degli atti compiuti, ma non consente di negare in radice il compenso per il solo fatto che l'attività sia stata limitata o consistita in udienze di rinvio.
"Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale ... si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime"
Le udienze di mero rinvio non escludono il diritto al compenso, ma possono incidere soltanto sulla sua misura; la liquidazione avviene per fasi e secondo ulteriori criteri di complessità, urgenza, pregio e continuità dell'impegno.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo penale il difensore d'ufficio di persona irreperibile ha diritto alla liquidazione del compenso secondo il d.P.R. n. 115/2002; il diritto non può essere negato in base alla sola circostanza che l'attività si sia svolta in udienze di mero rinvio.
- Le udienze di mero rinvio non incidono sull'an debeatur del compenso professionale, ma soltanto sulla sua quantificazione, da compiersi considerando l'impegno professionale complessivo e gli altri criteri normativi di liquidazione.
- In sede di liquidazione dei compensi al difensore, il giudice deve valutare non solo le udienze effettivamente celebrate, ma anche le ulteriori attività svolte, il momento della nomina e la natura complessiva dell'incarico; il compenso non può essere escluso per una lettura eccessivamente restrittiva della tariffa.
- La presenza obbligatoria del difensore nel procedimento penale comporta che la sua attività professionale non si esaurisce nella sola trattazione di udienze di merito, potendo assumere rilievo anche la necessaria presenza a udienze funzionali alla prosecuzione del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04421/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04437/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04439/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04445/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04460/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →