Cassazione Civile, Ordinanza n. 05658/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da interventi edilizi su una struttura adibita a bar-ristorante in area comunale. La società aveva ottenuto un'autorizzazione unica per un ampliamento subordinato alla preventiva demolizione dei soli volumi abusivi; in sede esecutiva venne però accertata una demolizione integrale della struttura, anche della parte legittima, con conseguente sospensione dei lavori. Successivamente la società presentò una SCIA per manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino delle parti demolite, ma il Comune inibì la prosecuzione ritenendo l'intervento una nuova costruzione non consentita nella zona. Dopo ulteriori iniziative edilizie, la società chiese la proroga dell'autorizzazione unica e presentò un'istanza di accertamento di conformità per il ripristino dello stato dei luoghi, entrambe respinte dall'amministrazione. Il TAR aveva accolto i ricorsi della società, ma il Consiglio di Stato, su appello del Comune, aveva riformato la decisione e confermato i provvedimenti comunali. In Cassazione la società ha proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, articolando due censure: con la prima ha dedotto eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe creato una fattispecie non prevista dalla legge qualificando come specie di "revoca sanzionatoria" la decadenza dell'autorizzazione; con la seconda ha dedotto sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione, per avere il giudice amministrativo ritenuto l'intervento come ristrutturazione con demolizione e ricostruzione inibita dal PAI, assumendo che tale valutazione non fosse stata compiuta dal Comune nel diniego impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure non riguardassero veri motivi inerenti alla giurisdizione, ma si risolvessero in contestazioni sulla interpretazione degli atti amministrativi, sulla qualificazione giuridica degli interventi edilizi e sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, attività tutte interne alla giurisdizione del Consiglio di Stato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del giudice amministrativo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. sia a favore della controparte sia a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 111 Cost., comma 8
il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per vizi che attengono ai limiti esterni della giurisdizione
D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 91, 110 e 133
richiamati dalla ricorrente per fondare la denuncia di eccesso di potere giurisdizionale; la Corte li menziona nel perimetro delle censure, ma ribadisce che la questione resta interna al merito della giurisdizione amministrativa
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1
consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
rende proponibile il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato solo nei limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ha escluso la sua violazione, ritenendo autosufficienti i motivi di ricorso
richiamato per la proposta di decisione accelerata e per la condanna ulteriore della parte soccombente
richiamato per la trattazione camerale a seguito di istanza della ricorrente
richiamato nel procedimento camerale di decisione
consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte
consente la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, nei limiti del testo riportato
art. 27, comma 2, lett. d2, delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico (PAI)
indicato come disposizione che inibiva l'intervento qualificato come demolizione e ricostruzione nella zona interessata
richiamato nel riferimento al ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato in relazione al ricorso per revocazione per contrasto di giudicati o errore di fatto, nel solo riferimento processuale contenuto nella sentenza
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile solo se deduce un vero difetto di giurisdizione, ossia lo sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione; non è sufficiente lamentare errori di interpretazione, qualificazione giuridica o applicazione della disciplina sostanziale o processuale.
- L'interpretazione di un provvedimento amministrativo, la sua qualificazione giuridica e la verifica della sua legittimità rientrano nell'esercizio della giurisdizione amministrativa e non integrano, di regola, eccesso di potere giurisdizionale.
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa è configurabile solo quando il giudice sostituisca alla legge una propria regola generale e astratta; non ricorre quando il giudice compie attività interpretativa o qualificatoria della fattispecie concreta.
- Non vi è sconfinamento nella sfera della pubblica amministrazione quando il giudice amministrativo si limiti a controllare la legittimità di un diniego o di altro provvedimento sulla base del suo contenuto motivazionale, senza compiere una valutazione di opportunità o convenienza amministrativa.
- La configurabilità di un giudicato esterno richiede che il precedente decisum abbia statuito con efficacia vincolante sulla medesima questione; affermazioni incidentali o obiter dictum non sono idonei a produrlo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05540/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05541/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05543/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05544/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05545/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05546/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →