Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01849/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 3.000.000 sulla base di quattro lettere di garanzia rilasciate dalla banca in favore di una società estera poi cancellata. In opposizione, la banca aveva contestato soprattutto la titolarità attiva del credito in capo al ricorrente, sostenendo che non fosse stata provata la sua qualità di ex socio della società estinta né il suo subentro nei diritti della stessa. La Corte d'appello ha confermato l'accoglimento dell'opposizione, ritenendo insufficiente e contraddittoria la documentazione prodotta e negando anche la legittimazione cartolare per mancanza di una serie continua di girate. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente/per relationem e violazione degli artt. 132, 100, 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la banca avesse eccepito solo difetto di legittimazione attiva ex art. 81 c.p.c., che vi fosse mancata contestazione dei documenti e che la Corte avesse confuso legittimazione e interesse ad agire; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per il mancato ingresso di un verbale di sommarie informazioni, ritenuto indispensabile e sopravvenuto, proveniente da indagine penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla motivazione, osservando che la Corte d'appello non si era limitata a un richiamo acritico della sentenza di primo grado, ma aveva compiuto un autonomo vaglio dei motivi di gravame; ha ritenuto infondate anche le censure ex art. 112 c.p.c., poiché la carenza di titolarità attiva è rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti e, comunque, la questione era stata dibattuta nei gradi di merito; ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla non contestazione e sulla valutazione della documentazione perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e non specificamente autosufficienti. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché privo di specificità, non correttamente indirizzato contro la sentenza impugnata e comunque non idoneo a scalfire la ratio decidendi, essendo la decisione di appello fondata sulla questione della titolarità del diritto secondo la ragione più liquida. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione per relationem è valida solo se il giudice aderisce criticamente alla decisione richiamata e rende comprensibile il percorso argomentativo; è nulla la sentenza che si limiti a un richiamo acritico e privo di contenuto autonomo.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per distinguere la legittimazione ad agire, ma la Corte ribadisce che la carenza di titolarità del rapporto sostanziale è profilo diverso e rilevabile d'ufficio se emergente dagli atti.

  • art. 100 c.p.c.

    Il ricorrente invoca erroneamente il difetto di interesse ad agire; la Corte non accoglie la censura e valorizza invece il tema della titolarità del diritto dedotto.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice rileva la carenza di titolarità attiva/passiva risultante dagli atti, anche se non specificamente contestata.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta non contestazione non è stata ritenuta decisiva; inoltre, la censura era priva di specificità e mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione probatoria di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con riproduzione e localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti; la carenza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • art. 345 c.p.c.

    La doglianza sulla produzione documentale in appello è inammissibile quando non si confronta con la sentenza impugnata e quando il motivo non coglie la ratio decidendi, fondata su un diverso profilo ritenuto assorbente.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla domanda monitoria originaria proposta dal ricorrente.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato in relazione ai vizi dedotti in cassazione, ma la Corte ribadisce che il ricorso non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale in cassazione.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato per la chiamata in causa della società intimata nel giudizio di appello.

  • art. 12 preleggi c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura interpretativa, senza accoglimento.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello motivata per relationem non è nulla se, pur richiamando la decisione di primo grado, contiene un autonomo vaglio critico dei motivi di gravame e consente di ricostruire la ratio decidendi.
  • La carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso può essere rilevata d'ufficio dal giudice se emerge dagli atti, anche se la controparte non l'ha espressamente contestata.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la doglianza che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri a una rivalutazione del merito e delle prove già esaminate dal giudice di appello.
  • La censura sulla non contestazione dei fatti o dei documenti richiede specifica indicazione e localizzazione degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo difetta di specificità ed è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che attacca un profilo secondario o diverso da quello decisivo posto a base della decisione.
  • L'appello o la produzione documentale non possono essere valorizzati in cassazione se la sentenza di merito ha già ritenuto insufficiente la prova del diritto azionato, valutazione riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.