Cassazione Civile, Ordinanza n. 32459/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel fallimento di un'associazione regionale allevatori, il giudice delegato ammetteva al passivo il credito dell'ente previdenziale per oltre 529 mila euro, relativo a contributi afferenti al fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto, ma con collocazione chirografaria e non privilegiata. L'ente proponeva opposizione allo stato passivo chiedendo il riconoscimento del privilegio e il tribunale la rigettava ritenendo, da un lato, nuova e quindi inammissibile la domanda di privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. formulata in opposizione e, dall'altro, comunque insussistente il privilegio per un credito avente ad oggetto contributi dovuti al gestore privatistico del fondo TFR e non crediti retributivi del lavoratore. In cassazione l'ente deduceva violazione delle norme sulla disciplina del TFR e del privilegio, sostenendo che il fondo di garanzia/surrogazione previsto dalla legge avrebbe dovuto comportare il medesimo trattamento privilegiato anche per i contributi dovuti al gestore del fondo, richiamando inoltre una ricostruzione complessiva della normativa e i principi di tutela del lavoratore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura nel merito perché la surrogazione di diritto prevista dalla disciplina del TFR opera solo con riferimento ai pagamenti eseguiti dal fondo in favore del lavoratore o dei suoi aventi causa, non ai contributi dovuti dai datori di lavoro per alimentare il fondo stesso. Poiché il credito insinuato riguardava contributi al fondo di accantonamento TFR e non somme pagate al lavoratore, il privilegio invocato non era riconoscibile. Inoltre, la decisione impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma; l'infondatezza delle censure rivolte solo a una di esse determinava l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, delle doglianze dirette contro l'altra. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
il privilegio generale riguarda le retribuzioni, le indennità da cessazione del rapporto, i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e il risarcimento da licenziamento inefficace, nullo o annullabile; non si estende ai contributi dovuti al gestore del fondo TFR
richiamato dalla disciplina della surrogazione del fondo di garanzia nei privilegi spettanti al lavoratore per le somme pagate
prevede il pagamento dal fondo entro 60 giorni e la surrogazione di diritto del fondo nel privilegio spettante al lavoratore per le somme pagate; la surrogazione non riguarda i contributi dovuti dai datori di lavoro per alimentare il fondo
artt. 2, 4, 11 e 12 l. 246/1975
richiamati dalla parte ricorrente per sostenere il riconoscimento del privilegio, ma non ritenuti idonei ad estenderlo al credito per contributi al fondo TFR
dedotto come violato per mancata completa ricostruzione della normativa applicabile; la censura è stata respinta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di violazione dell'obbligo del giudice di applicare correttamente la legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La surrogazione legale del fondo di garanzia TFR nel privilegio del lavoratore opera solo per le somme effettivamente pagate al lavoratore o ai suoi aventi causa, non per i contributi dovuti dai datori di lavoro per alimentare il fondo.
- I privilegi previsti dal codice civile sono norme eccezionali e non possono essere estesi in via analogica a crediti diversi da quelli espressamente contemplati; è ammessa solo un'interpretazione estensiva entro il perimetro del dato normativo.
- Nel giudizio di cassazione, quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, la censura che colpisca solo una di esse è inidonea a determinare la cassazione se l'altra resta intatta; in tal caso la doglianza può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
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