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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02849/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo i motivi generici o inconferenti e dunque non idonei a scalfire la decisione impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado di una contravvenzione stradale consistente nella guida senza patente in condizioni di recidiva nel biennio, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.300 di ammenda. I motivi dedotti erano tre: (1) dedotta violazione di legge in relazione all'art. 133-bis c.p., con riferimento alla determinazione della pena pecuniaria e alla conversione delle pene detentive brevi; (2) dedotta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto e la non abitualità della condotta; (3) dedotta violazione dell'art. 157 c.p., invocando la prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e comunque inammissibile: il primo motivo è stato giudicato generico e confuso, perché mescolava istituti diversi e non indicava critiche specifiche alla sentenza; il secondo motivo è stato ritenuto generico e inconferente, poiché non si confrontava con i precedenti penali dell'imputato ed è stato richiamato l'orientamento per cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la punibilità dipende dalla recidiva nel biennio; il terzo motivo è stato ritenuto inconferente, perché il fatto era stato commesso il 25 marzo 2021 e, per il regime applicabile, rilevava l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. nei procedimenti di impugnazione per reati commessi dal 10 gennaio 2020, non la prescrizione invocata dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, cod. strada

    Norma incriminatrice applicata al caso; la condotta assume rilievo penale nel caso di recidiva nel biennio.

  • art. 133-bis c.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di determinazione della pena pecuniaria, ma il motivo è stato ritenuto generico e confuso con istituti diversi.

  • art. 133 c.p.

    Parametri da considerare nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, insieme alle condizioni economiche e patrimoniali del reo.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuta non applicabile nel caso concreto per difetto del requisito della non abitualità e per il precedente penale del ricorrente.

  • art. 157 c.p.

    Invocato dalla difesa per la prescrizione, ma ritenuto inconferente rispetto al regime dell'improcedibilità richiamato dalla Corte.

  • art. 344-bis c.p.p.

    Richiamato dalla Corte come regime di improcedibilità applicabile ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 10 gennaio 2020.

  • L. 27 settembre 2021, n. 134

    Indicata come fonte del nuovo regime di improcedibilità nei giudizi di impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a un richiamo astratto a una norma, senza specificare quale errore della sentenza impugnata si intenda censurare e senza rendere comprensibile la critica.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede, tra i presupposti, la non abitualità della condotta; quando la fattispecie incriminatrice assume rilievo proprio in presenza di recidiva nel biennio, il beneficio è incompatibile con il requisito richiesto dalla norma.
  • La deduzione della prescrizione è inconferente se, per il regime processuale applicabile ratione temporis, il tema decisivo è l'improcedibilità dell'azione in appello prevista dall'art. 344-bis c.p.p. per i reati commessi dal 10 gennaio 2020.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata o confondono istituti giuridici diversi, senza offrire una critica effettiva e specifica della decisione.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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