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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34536/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il MISE aveva chiesto il risarcimento dei danni (patrimoniale pari a Euro 90.864.416,43 e non patrimoniale pari a Euro 15.000.000,00) nei confronti dell'eredità di Emilio Riva per contributi pubblici indebitamente percepiti in relazione a una truffa aggravata accertata in sede penale. In primo grado il Tribunale aveva condannato l'eredità al risarcimento patrimoniale richiesto e aveva liquidato il danno non patrimoniale in Euro 10.000.000,00; la Corte d'appello aveva poi rigettato l'appello di Fabio Arturo Riva. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) nullità o illegittimità della composizione del collegio per la presenza di un giudice ausiliario (art. 158 c.p.c. e disciplina sui giudici ausiliari); (2) violazione del divieto di duplicazione della sanzione chiedendo che il valore dei beni confiscati (profitto del reato) fosse portato a detrazione dall'ammontare risarcitorio; (3) carenza e apparente motivazione nella liquidazione del danno non patrimoniale; (4) illegittima concessione degli interessi compensativi senza adeguata prova del danno da mancato guadagno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo. In particolare: (a) ha affermato che, pur riconoscendo la natura sanzionatoria della confisca, quando la confisca ha riguardato il profitto del reato va tenuto conto del valore economico dell'oggetto della confisca nella quantificazione del danno civile; non può quindi configurarsi una duplicazione risarcitoria nei confronti dell'Erario; (b) ha censurato la motivazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale ritenendola meramente assertiva e priva di spiegazione in relazione all'importo; (c) ha ritenuto illegittimo il riconoscimento automatico degli interessi compensativi senza che il creditore avesse allegato e provato (anche in termini presuntivi/equivalenti) il pregiudizio da mancato guadagno, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle parti interessate e la causa è rinviata al giudice di merito per nuovo esame e nuova liquidazione conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 322 ter cod. pen.

    Disciplina la confisca del profitto del reato; la confisca ha natura sanzionatoria ma, nella quantificazione dell'ammontare da confiscare, va tenuto conto di quanto eventualmente già restituito o disposto a restituzione al danneggiato, con effetti sul coordinamento con eventuali pretese risarcitorie

  • art. 19 d.lgs. n. 231/2001

    salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato

    Prevede che la confisca nei confronti degli enti debba essere disposta solo per la parte del profitto del reato che non può essere restituita al danneggiato; tale clausola è la base normativa cui ancorare il principio per cui confisca e risarcimento non possono duplicarsi sul medesimo oggetto economico

  • art. 158 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla composizione del collegio con giudice ausiliario; la Corte ha ritenuto infondato il motivo alla luce della giurisprudenza costituzionale e della tollerabilità temporanea dell'attuale assetto fino alla riforma

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio generale della responsabilità per fatto illecito; la Corte ricorda che il risarcimento deve corrispondere al danno effettivo e non può duplicare la misura della confisca che ha già colpito il profitto del reato

  • art. 1223 cod. civ.

    Regola la liquidazione del danno e il criterio di reintegrazione; applicabile insieme all'art. 2043 per definire l'ammontare del risarcimento in rapporto all'effettivo pregiudizio

  • principio della compensatio lucri cum damno (giurisprudenziale)

    Sottolineato come principio sostanziale: non è consentita una doppia soddisfazione per lo stesso fatto economico (confisca e risarcimento) e il valore dell'oggetto della confisca deve essere considerato nella quantificazione del danno civile

  • orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (es. Cass. pen. n. 39874/2018, n. 44446/2013, n. 45054/2011, n. 44189/2022)

    Constatazioni della giurisprudenza penale richiamate: la confisca del profitto del reato trova il proprio limite nella parte che può essere restituita al danneggiato; la restituzione integrale rende in radice insensata la confisca e impedisce una duplicazione sanzionatoria

Massime di principio

  • Quando in sede penale è stata disposta confisca del profitto del reato, nel giudizio civile per risarcimento il giudice deve tener conto del valore economico dell'oggetto della confisca: non è possibile ottenere in favore dello stesso danneggiato (es. l'Erario) un risarcimento che ricomprenda già quanto oggetto di confisca, pena la duplicazione della sanzione.
  • Se la confisca ha già tramesso utilità all'Erario o è stata disposta sulla stessa somma richiesta a titolo risarcitorio, il giudice civile deve computare/determinare il danno in modo da escludere la parte già assorbita dalla confisca (o tenerne conto nella liquidazione).
  • La liquidazione del danno non patrimoniale richiede una motivazione adeguata e specifica; non è sufficiente richiamare in termini assertivi gli indici (entità del fatto, importanza del soggetto leso, ricadute di credibilità) senza spiegare come tali elementi giustifichino l'entità della somma liquidata.
  • Gli interessi compensativi (risarcimento del mancato guadagno) devono essere allegati e provati dal creditore, ma la prova può essere anche presuntiva ed attinta a criteri equitativi; il giudice non può riconoscerli meccanicamente senza alcun ragionamento probatorio.
  • La questione relativa alla legittimità dei giudici ausiliari è stata trattata dalla Corte Costituzionale; fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria (termine transitorio indicato), la partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi di appello è stata considerata tollerata per evitare ingiustificati annullamenti di decisioni.
  • In caso di rinvio, il giudice di merito dovrà ricalcolare il danno tenendo conto del valore della confisca, motivare adeguatamente ogni voce di danno (compreso il non patrimoniale) e valutare la prova, anche presuntiva, del mancato guadagno ai fini degli interessi.

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