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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34401/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trombin chiedeva il risarcimento per la distruzione del proprio capannone a seguito di un incendio del 11 febbraio 2011 originatosi in un immobile confinante assegnato in leasing a Proposte Immobiliari (di fatto nella disponibilità di Ivano Sfriso). Il ricorrente assumeva la responsabilità ex artt. 2051 e 2053 c.c. (responsabilità per cose in custodia e responsabilità del proprietario per rovina dell'edificio), sostenendo che difetti strutturali o carenze di manutenzione dell'immobile in leasing avevano concausato o aggravato il danno; deduceva altresì che, ai fini dell'art. 2053 c.c., la qualità di proprietario (o titolo assimilabile al rapporto di leasing) basti a far sorgere la responsabilità, o comunque che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso il nesso causale tra le anomalie strutturali e l'incendio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione di fatto della Corte d'appello che aveva escluso la responsabilità di UBI Leasing/ITAS ai sensi dell'art. 2053 c.c., avendo accertato che il danno era stato provocato direttamente dall'incendio, elemento diverso dagli elementi strutturali della costruzione, e non è stato dimostrato un nesso causale fra le anomalie strutturali e l'evento incendiario. La Suprema Corte ha confermato che l'onere probatorio circa l'esistenza di un fatto esterno avente efficacia causale autonoma (caso fortuito, fatto di terzo, ecc.) può vincere la presunzione di responsabilità del proprietario; ha dichiarato infondati i motivi dedotti dal ricorrente, ha compensato le spese processuali e ha dato atto dei profili relativi al contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Responsabilità per cose in custodia: fonda l'obbligo sulla posizione di fatto (custodia) e richiede la prova del rapporto di custodia e del nesso causale tra cosa e danno; la responsabilità è oggettiva ma presuppone il potere di fatto sulla cosa.

  • art. 2053 c.c.

    Responsabilità del proprietario per la rovina dell'edificio: assume natura di responsabilità oggettiva presunta gravante sul titolare del diritto reale (proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento). Può essere esclusa mediante la prova di un fatto esterno dotato di efficacia causale autonoma (caso fortuito, fatto di terzo o del danneggiato) ovvero dalla dimostrazione che la rovina non è dovuta a vizio di costruzione o difetto di manutenzione.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    Motivo di cassazione invocato dal ricorrente per violazione e falsa applicazione dell'art. 2053 c.c.; la Corte ha ritenuto che non sussista errore di diritto nella sentenza impugnata, essendo fondate le valutazioni di fatto del giudice d'appello.

  • d.p.r. 115/2002 art. 13, commi 1 bis e 1 quater

    Norme procedurali richiamate dalla Corte per disporre l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle previsioni sul contributo.

Massime di principio

  • La responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 2053 c.c. è una presunzione legale di natura oggettiva: per esonerarsi il proprietario deve provare un fatto esterno con efficacia causale autonoma (caso fortuito, fatto del terzo o del danneggiato) o l'assenza di vizio di costruzione/difetto di manutenzione.
  • L'art. 2051 c.c. concerne la responsabilità da cose in custodia e si fonda sul potere di fatto sulla cosa (custodia): proprietà e custodia sono concetti diversi e possono produrre responsabilità su basi distinte.
  • La qualificazione del leasing non é automaticamente sovrapponibile alla locazione ai fini della custodia: il semplice titolo di proprietà o la presenza di un contratto di leasing non determina di per sé la responsabilità se manca il nesso causale fra vizi strutturali e evento dannoso.
  • In caso di incendio o altro evento esterno, è essenziale dimostrare il nesso causale tra difetto strutturale (o carenza manutentiva) e l'evento: la sola constatazione di difetti non basta a imputare responsabilità, se non provato come concausa o aggravamento dell'evento.
  • Le valutazioni di fatto del giudice d'appello (soprattutto sui nessi causali e sulla prova peritale) vincolano la Cassazione e non sono sindacabili in sede di legittimità se non per violazione di norme di diritto o vizio di motivazione rilevante.
  • Per far valere la responsabilità ex art. 2053 c.c. il danneggiato deve contestualmente affrontare sia la presunzione di responsabilità del proprietario sia la possibilità, per il proprietario, di fornire la prova liberatoria del fatto esterno autonomo.
  • Quando il CTU segnala anomalie strutturali, occorre comunque provare il collegamento causale concreto tra quelle anomalie e l'evento dannoso per far sorgere la responsabilità del proprietario; l'assenza di tale nesso giustifica l'esonero.

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