Cassazione Civile, Sentenza n. 34416/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduceva violazioni e omessi esami per l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore nel primo giudizio (mancata prova degli atti prodromici e della validità della notificazione) e censurava la sentenza di merito per avere ritenuto sanata l'irritualità/tardività di produzioni documentali (fascicolo di primo grado depositato in appello). Contestava inoltre la regolarità delle notifiche: difformità della relata e dell'avviso di ricevimento (mancanza del lato fronte con indicazione mittente), assenza o insufficiente autenticazione/conformità delle copie prodotte, uso di corriere postale privato anziché del servizio postale universale, presunte manomissioni (timbri abusivi) e difetto di motivazione della cartella (calcolo interessi). Denunciava poi violazioni relative all'ammissione in appello di nuovi documenti/prove e chiedeva che i vizi degli atti prodromici (avviso di accertamento) fossero rilevati anche nell'impugnazione della cartella.
La decisione
La Corte ha ritenuto i vari motivi, in parte inammissibili e in parte infondati. Pur rilevando che il giudice d'appello non aveva espressamente menzionato l'eccezione relativa alla mancata chiamata in causa dell'ente impositore, la Corte di Cassazione ha esaminato comunque il contraddittorio e la regolarità della procedura in base agli elementi processuali disponibili (art. 384 c.p.c.). Ha confermato che l'azione contro il concessionario (agente della riscossione) è idonea anche quando si deduca l'irregolarità di atti prodromici e che non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore; pertanto l'omessa chiamata in causa dell'ente non viziava il procedimento. Quanto alle notifiche, la Corte ha ritenuto che dalla documentazione prodotta (relate, avvisi di ricevimento, comportamento processuale e tempestività del ricorso e delle difese) emergeva che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata e che i vizi prospettati (mancanza del lato fronte dell'avviso, firma illeggibile, timbri, copie non ratificate da pubblico ufficiale, uso di operatore postale privato) non erano idonei a far dichiarare l'inesistenza della notifica né a impattare sull'ordine di sindacabilità degli atti: i vizi dell'avviso di accertamento dovevano essere fatti valere nell'impugnazione della cartella quando questa fosse stata regolarmente notificata (salvo il caso in cui il contribuente venisse a conoscenza dell'atto solo con la cartella). La Corte ha inoltre confermato la possibilità, nel processo tributario, di produrre documenti in appello e ha indicato come il giudice debba valutare le copie e le attestazioni dell'agente della riscossione alla stregua degli altri elementi probatori; la mera mancanza di certificazione di conformità non impone di annullare automaticamente la prova ma richiede una valutazione critica degli elementi disponibili. In sintesi la decisione impugnata è stata confermata nei principi essenziali: la notifica è stata ritenuta valida e le censure della ricorrente sono state respinte.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Invocato dalla ricorrente per lamentare omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto parte delle doglianze inammissibili perché non riguardavano un fatto storico-naturalistico ma argomentazioni giuridiche e difensive.
art. 384, cod. proc. civ.
La Corte ricorda il potere di decidere nel merito anche in presenza di violazioni processuali, purché non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; fondamento della decisione di esaminare le questioni non affrontate dall'appello.
art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina la notifica della cartella di pagamento; la prova della notifica può essere data con relata e/o avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella e, in mancanza di controprove, la notifica è presunta perfezionata.
art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento; i vizi relativi agli atti prodromici devono essere dedotti nel giudizio competente e, se la cartella è stata regolarmente notificata, non sono in generale sindacabili salvo specifiche condizioni.
art. 2697 cod. civ.
Principio dell'onere della prova: la Corte richiama che l'onere probatorio deve essere rispettato e che l'assenza di prova della notificazione può essere valutata dal giudice alla luce degli elementi processuali.
art. 156 cod. proc. civ.
Richiamato per il principio della sanatoria della nullità per l'avvenuto raggiungimento dello scopo della notificazione: la conoscenza dell'atto da parte della controparte può escludere la rilevanza del vizio formale.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel contenzioso tributario la cartella di pagamento, se segue un avviso divenuto definitivo, è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'accertamento già definito.
art. 50, commi 2-3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il modello ministeriale dell'intimazione di pagamento ha contenuto vincolato; è sufficiente il riferimento alla cartella previamente notificata e l'indicazione degli importi complessivi per identificare la pretesa.
art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamati in tema di motivazione degli atti tributari: la Corte ritiene sufficiente la motivazione della cartella/intimazione quando richiama l'atto precedente e quantifica gli accessori.
art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiesto per la conformità delle copie; la Corte osserva che la mancata conformità formale non esclude automaticamente valore probatorio alle copie, che vanno valutate nel complesso degli elementi.
art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'appello ammette la produzione di nuovi documenti; il giudice d'appello può comunque valutare l'ammissibilità e il rilievo delle produzioni.
art. 1335 cod. civ.
Presunzione di conoscenza degli atti pervenuti al destinatario: la cartella pervenuta si presume conosciuta salvo prova contraria di impossibilità di prenderne cognizione.
Massime di principio
- L'azione di impugnazione di una cartella di pagamento può essere promossa contro il concessionario della riscossione senza che sia necessaria la chiamata in giudizio dell'ente impositore; l'omessa chiamata dell'ente non invalida automaticamente il procedimento.
- I vizi relativi ad atti prodromici (es. avviso di accertamento) sono, di regola, deducibili solo nei limiti e con le modalità previste: se la cartella è regolarmente notificata, tali vizi non sono ordinariamente sindacabili nell'impugnazione della cartella, salvo che il contribuente abbia appreso dell'accertamento solo con la cartella.
- La prova della notifica della cartella può essere data con la relata e/o l'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella; copie non certificate o incomplete non perdono automaticamente ogni efficacia probatoria ma devono essere valutate con gli altri elementi (tempestività del ricorso, difese formulate, attestazioni dell'agente).
- La mancata produzione del lato fronte dell'avviso di ricevimento o di una relata originale non è necessariamente decisiva se vi sono altri elementi che dimostrano la conoscenza dell'atto e la tempestività dell'impugnazione; tuttavia chi contesta la notificazione deve indicare e proporre mezzi istruttori adeguati (esibizione, comparazione degli originali).
- L'uso di operatori postali privati non è, di per sé, causa di nullità delle notifiche nel periodo successivo alla direttiva europea; eventuali profili di illegittimità sono valutati secondo la giurisprudenza di legittimità e secondo il regime normativo applicabile al periodo.
- Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è generalmente ammessa; il giudice deve valutare se i documenti ampliano ingiustificatamente il tema del giudizio o se sono utili per accertare fatti rilevanti.
- Se si contesta la conformità di copie decisive per la notificazione, è opportuno chiedere tempestivamente l'ordinanza di esibizione degli originali o del duplicato ufficiale e documentare l'impossibilità di comparazione; l'inversione dell'onere probatorio richiede argomentazione e prova specifica.
- La sanatoria dei vizi di notificazione per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) opera quando è dimostrato che l'atto ha effettivamente raggiunto il suo scopo e la controparte ha avuto conoscenza effettiva dell'atto.
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