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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34416/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduceva violazioni e omessi esami per l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore nel primo giudizio (mancata prova degli atti prodromici e della validità della notificazione) e censurava la sentenza di merito per avere ritenuto sanata l'irritualità/tardività di produzioni documentali (fascicolo di primo grado depositato in appello). Contestava inoltre la regolarità delle notifiche: difformità della relata e dell'avviso di ricevimento (mancanza del lato fronte con indicazione mittente), assenza o insufficiente autenticazione/conformità delle copie prodotte, uso di corriere postale privato anziché del servizio postale universale, presunte manomissioni (timbri abusivi) e difetto di motivazione della cartella (calcolo interessi). Denunciava poi violazioni relative all'ammissione in appello di nuovi documenti/prove e chiedeva che i vizi degli atti prodromici (avviso di accertamento) fossero rilevati anche nell'impugnazione della cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto i vari motivi, in parte inammissibili e in parte infondati. Pur rilevando che il giudice d'appello non aveva espressamente menzionato l'eccezione relativa alla mancata chiamata in causa dell'ente impositore, la Corte di Cassazione ha esaminato comunque il contraddittorio e la regolarità della procedura in base agli elementi processuali disponibili (art. 384 c.p.c.). Ha confermato che l'azione contro il concessionario (agente della riscossione) è idonea anche quando si deduca l'irregolarità di atti prodromici e che non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore; pertanto l'omessa chiamata in causa dell'ente non viziava il procedimento. Quanto alle notifiche, la Corte ha ritenuto che dalla documentazione prodotta (relate, avvisi di ricevimento, comportamento processuale e tempestività del ricorso e delle difese) emergeva che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata e che i vizi prospettati (mancanza del lato fronte dell'avviso, firma illeggibile, timbri, copie non ratificate da pubblico ufficiale, uso di operatore postale privato) non erano idonei a far dichiarare l'inesistenza della notifica né a impattare sull'ordine di sindacabilità degli atti: i vizi dell'avviso di accertamento dovevano essere fatti valere nell'impugnazione della cartella quando questa fosse stata regolarmente notificata (salvo il caso in cui il contribuente venisse a conoscenza dell'atto solo con la cartella). La Corte ha inoltre confermato la possibilità, nel processo tributario, di produrre documenti in appello e ha indicato come il giudice debba valutare le copie e le attestazioni dell'agente della riscossione alla stregua degli altri elementi probatori; la mera mancanza di certificazione di conformità non impone di annullare automaticamente la prova ma richiede una valutazione critica degli elementi disponibili. In sintesi la decisione impugnata è stata confermata nei principi essenziali: la notifica è stata ritenuta valida e le censure della ricorrente sono state respinte.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Invocato dalla ricorrente per lamentare omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto parte delle doglianze inammissibili perché non riguardavano un fatto storico-naturalistico ma argomentazioni giuridiche e difensive.

  • art. 384, cod. proc. civ.

    La Corte ricorda il potere di decidere nel merito anche in presenza di violazioni processuali, purché non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; fondamento della decisione di esaminare le questioni non affrontate dall'appello.

  • art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina la notifica della cartella di pagamento; la prova della notifica può essere data con relata e/o avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella e, in mancanza di controprove, la notifica è presunta perfezionata.

  • art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento; i vizi relativi agli atti prodromici devono essere dedotti nel giudizio competente e, se la cartella è stata regolarmente notificata, non sono in generale sindacabili salvo specifiche condizioni.

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio dell'onere della prova: la Corte richiama che l'onere probatorio deve essere rispettato e che l'assenza di prova della notificazione può essere valutata dal giudice alla luce degli elementi processuali.

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Richiamato per il principio della sanatoria della nullità per l'avvenuto raggiungimento dello scopo della notificazione: la conoscenza dell'atto da parte della controparte può escludere la rilevanza del vizio formale.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel contenzioso tributario la cartella di pagamento, se segue un avviso divenuto definitivo, è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'accertamento già definito.

  • art. 50, commi 2-3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il modello ministeriale dell'intimazione di pagamento ha contenuto vincolato; è sufficiente il riferimento alla cartella previamente notificata e l'indicazione degli importi complessivi per identificare la pretesa.

  • art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamati in tema di motivazione degli atti tributari: la Corte ritiene sufficiente la motivazione della cartella/intimazione quando richiama l'atto precedente e quantifica gli accessori.

  • art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Richiesto per la conformità delle copie; la Corte osserva che la mancata conformità formale non esclude automaticamente valore probatorio alle copie, che vanno valutate nel complesso degli elementi.

  • art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario l'appello ammette la produzione di nuovi documenti; il giudice d'appello può comunque valutare l'ammissibilità e il rilievo delle produzioni.

  • art. 1335 cod. civ.

    Presunzione di conoscenza degli atti pervenuti al destinatario: la cartella pervenuta si presume conosciuta salvo prova contraria di impossibilità di prenderne cognizione.

Massime di principio

  • L'azione di impugnazione di una cartella di pagamento può essere promossa contro il concessionario della riscossione senza che sia necessaria la chiamata in giudizio dell'ente impositore; l'omessa chiamata dell'ente non invalida automaticamente il procedimento.
  • I vizi relativi ad atti prodromici (es. avviso di accertamento) sono, di regola, deducibili solo nei limiti e con le modalità previste: se la cartella è regolarmente notificata, tali vizi non sono ordinariamente sindacabili nell'impugnazione della cartella, salvo che il contribuente abbia appreso dell'accertamento solo con la cartella.
  • La prova della notifica della cartella può essere data con la relata e/o l'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella; copie non certificate o incomplete non perdono automaticamente ogni efficacia probatoria ma devono essere valutate con gli altri elementi (tempestività del ricorso, difese formulate, attestazioni dell'agente).
  • La mancata produzione del lato fronte dell'avviso di ricevimento o di una relata originale non è necessariamente decisiva se vi sono altri elementi che dimostrano la conoscenza dell'atto e la tempestività dell'impugnazione; tuttavia chi contesta la notificazione deve indicare e proporre mezzi istruttori adeguati (esibizione, comparazione degli originali).
  • L'uso di operatori postali privati non è, di per sé, causa di nullità delle notifiche nel periodo successivo alla direttiva europea; eventuali profili di illegittimità sono valutati secondo la giurisprudenza di legittimità e secondo il regime normativo applicabile al periodo.
  • Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è generalmente ammessa; il giudice deve valutare se i documenti ampliano ingiustificatamente il tema del giudizio o se sono utili per accertare fatti rilevanti.
  • Se si contesta la conformità di copie decisive per la notificazione, è opportuno chiedere tempestivamente l'ordinanza di esibizione degli originali o del duplicato ufficiale e documentare l'impossibilità di comparazione; l'inversione dell'onere probatorio richiede argomentazione e prova specifica.
  • La sanatoria dei vizi di notificazione per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) opera quando è dimostrato che l'atto ha effettivamente raggiunto il suo scopo e la controparte ha avuto conoscenza effettiva dell'atto.

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