Cassazione Civile, Sentenza n. 34417/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione verteva su un credito per onorari reclamato dall'avvocato Giunio Massa a fronte di un patto di quota lite sottoscritto da Giacomo Tonelli il 18/02/2009. L'azione era nata da un decreto ingiuntivo relativo al compenso per l'attività in Cassazione (per indennizzo ex L. 89/01), revocato dal Giudice di pace perché il patto subordinava il pagamento all'effettiva liquidazione dell'indennizzo da parte del Ministero. In appello Massa aveva ottenuto soltanto il riconoscimento di € 241,25 (quota parte delle spese processuali liquidate dalla Corte di Cassazione). In Cassazione il ricorrente articolava otto motivi contestando, tra l'altro, la non utilizzabilità di atti depositati da un domiciliatario privo di procura, la portata e la validità del patto di quota lite (se applicabile anche al giudizio di Cassazione), l'omesso esame di fatti decisivi e l'erronea interpretazione del contratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile o infondati i vari motivi: il primo per carenza di riferibilità (atto depositato da domiciliatario privo di procura invalido); gli altri per mancanza di specificità o perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato il patto di quota lite come riferito solo al grado di giudizio per il quale era stato pattuito (Corte d'appello) e non alle prestazioni rese in Cassazione. La Corte ha confermato che il ricorrente non ha dimostrato il diritto al compenso richiesto per l'attività in Cassazione e ha condannato Massa al rimborso delle spese di Cassazione, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori, con annotazione sulla possibile corresponsione di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
Termine minimo di 10 giorni per il deposito di memorie prima dell'udienza: la Corte ha rilevato il mancato rispetto di tale termine per la memoria depositata il 22/11/2023.
Termine di 15 giorni per la produzione di documenti prima dell'udienza: la Corte ha osservato che i documenti allegati non rispettavano tale termine.
art. 196‑quater disp. att. c.p.c. (applic. ex art. 35, comma 2 d.lgs. n. 149/2022)
Deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori esclusivamente con modalità telematiche per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dal 1°/1/2023, salvo eccezioni; la Corte richiama l'obbligo della modalità telematica.
Regole sulla acquisitezza implicita e formazione del giudicato interno: la Corte ha ritenuto che la parte della sentenza che afferma la non esigibilità del credito per la mancata verifica della condizione non costituisce una 'parte della sentenza' idonea a produrre giudicato interno che impedisca il riesame in appello.
Principio di interpretazione del contratto (comune intenzione delle parti prevale ma la lettera ha valore se chiara e univoca): la Corte l'ha applicata per interpretare il patto di quota lite come riferito esclusivamente al processo di fronte alla Corte d'appello e non anche alla Cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
Motivi di cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e per omesso esame di un fatto decisivo (n.5): la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato né collegato le norme invocate né indicato fatti decisivi la cui omissione avrebbe determinato esito diverso, rendendo i motivi inidonei alla cassazione.
art. 112, 115, 190, 156, 162 c.p.c. (richiamati nei motivi)
Norme processuali invocate dal ricorrente relative oneri probatori, valutazione delle prove e utilizzabilità di atti/processi: la Corte ha ritenuto che tali censure fossero generiche, non adeguatamente confrontate con le affermazioni dei giudici di merito e quindi non decisive.
artt. 1175, 1176, 1346, 1358, 1367, 1375 c.c. (richiamati nei motivi)
Norme sul comportamento contrattuale, formazione e interpretazione del contratto, validezza della cessione di diritti e buona fede: la Corte le ha ritenute invocate in termini generici senza individuare un concreto errore di diritto o di fatto nella interpretazione operata dai giudici di merito.
artt. 336 e 384 c.p.c. (richiamati nei motivi)
Norme relative al giudizio di cassazione e al sindacato sul procedimento di merito: richiamate dal ricorrente ma la Corte non ha condiviso l'idea di un diverso effetto della sentenza di Cassazione rispetto a quanto deciso dai giudici di merito.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002
Previsione relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Un patto di quota lite va interpretato in base alla comune intenzione delle parti e, se la lettera dell'accordo è chiara e univoca, quella lettera vincola: la quota opera solo per i gradi o le prestazioni specificamente previste nel contratto.
- Il professionista che agisce per ottenere compensi deve provare il diritto al compenso richiesto: un patto che subordina il pagamento a una condizione (es. effettiva liquidazione da parte del Ministero) può rendere il credito non esigibile fino alla verifica della condizione.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: eccezioni generiche o plurime non dettagliate che non indicano norme concretamente violate o fatti decisivi omessi sono inidonee a determinare la cassazione (art. 360 c.p.c.).
- Bisogna rispettare termini e modalità di deposito telematico (art. 196‑quater disp. att. c.p.c. e termini previsti dagli artt. 372 e 378 c.p.c.): depositi fuori termine o effettuati da soggetti non muniti di procura possono essere considerati non utilizzabili.
- L'atto depositato o sottoscritto da un domiciliatario privo di procura può essere invalido e non sanabile con ratifiche tardive; è importante la titolarità della procura per la sottoscrizione degli atti processuali.
- La soccombenza in Cassazione comporta condanna alle spese del grado e può comportare l'obbligo di versare contributi unificati aggiuntivi; valutare il rapporto costi/benefici prima di impugnare.
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