Ordinanza n. 437/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza Sindacale n. 329/2025 dell'11/11/2025, recante ordine di rimozione rifiuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale recante ordine di rimozione di rifiuti abbandonati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Città Metropolitana di Napoli ha impugnato l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Giugliano in Campania ha ordinato la rimozione di rifiuti abbandonati, chiedendone la sospensione cautelare. Le censure muovevano dall’erroneo presupposto che l’atto fosse un’ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000. Il ricorso contestava inoltre, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la sussistenza della colpa della ricorrente, senza tuttavia sottoporre a puntuale critica le ragioni indicate dall’amministrazione a fondamento della responsabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che le censure non presentassero apprezzabili profili di fondatezza. Il giudice ha qualificato il provvedimento come ordine di rimozione di rifiuti abbandonati adottato ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, e non come ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. 267/2000. Ha inoltre rilevato che l’atto indicava le ragioni poste a fondamento della colpa della ricorrente e che tali ragioni non erano state oggetto di una contestazione puntuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione del carattere e della particolarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
La disposizione è stata indicata dalla ricorrente quale base giuridica dell’atto, ma il TAR ha escluso che l’ordinanza impugnata avesse natura contingibile e urgente ai sensi di tale norma.
Costituisce la base giuridica dell’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati; il giudice ha valorizzato anche l’indicazione, nel provvedimento, delle ragioni della colpa imputata alla destinataria.
Massime di principio
- L’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati adottato ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006 non va qualificato come ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. 267/2000; la legittimità dell’atto deve essere valutata alla luce dei presupposti propri della disciplina speciale in materia di rifiuti.
- Quando un ordine di rimozione di rifiuti abbandonati indica le ragioni poste a fondamento della colpa del soggetto destinatario, la contestazione giudiziale deve confrontarsi puntualmente con tali ragioni; censure fondate su un diverso e inesatto presupposto normativo non evidenziano apprezzabili profili di fondatezza cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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