Cassazione Civile, Ordinanza n. 24867/2022 del 17/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento, in materia di usi civici, della natura e titolarità di alcuni terreni asseritamente gravati da uso civico e della loro eventuale promiscuità tra due collettività comunali. Il Comune di San Benedetto dei Marsi aveva promosso il procedimento dinanzi al Commissario per il riordino degli usi civici della Regione Abruzzo per ottenere il riconoscimento della promiscuità di taluni terreni con il Comune di Pescina. Il Commissario, anche sulla base di consulenza tecnica d'ufficio, aveva ritenuto le terre demaniali civiche universali e corpo demaniale promiscuo tra i due Comuni; la Corte d'appello di Roma, Sezione usi civici, aveva confermato. Il Comune di Pescina ricorreva per cassazione con due motivi tra loro correlati, denunciando violazione dell'art. 8 della l. n. 1766/1927: sosteneva che il Comune di San Benedetto dei Marsi, in origine frazione di Pescina ed autonomo solo dal 1945, non avrebbe mai potuto costituire una distinta universitas e quindi non avrebbe potuto esistere un promiscuo godimento tra due collettività; inoltre contestava che il diritto fosse sorto per 'filiazione' e negava che potesse essersi formata una nuova promiscuità nel 1945, ritenendo tale esito incompatibile con la disciplina degli usi civici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la creazione di una nuova promiscuità da parte del Commissario, limitandosi invece ad accertare l'esistenza già nel 1945 di una promiscuità generale determinata dall'erezione della frazione in Comune autonomo. Ha inoltre qualificato tale giudizio come fondato su un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sull'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 8 l. n. 1766/1927
La Corte esclude che la censura del ricorrente dimostri una violazione della norma, perché la decisione impugnata non avrebbe creato una nuova promiscuità, ma accertato una situazione di fatto già esistente.
Lo scrutinio va svolto motivo per motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta utilmente con un orientamento di legittimità consolidato o con l'accertamento di fatto posto a base della decisione.
La declaratoria di inammissibilità può rilevare anche ai fini del ricorso incidentale tardivo, secondo il principio richiamato dalla Corte.
Richiamato in funzione comparativa per affermare che la disciplina del filtro risponde all'esigenza di rapida delibazione dei ricorsi privi di consistenza.
Citato solo in via analogica/comparativa nel ragionamento sulla funzione di filtro, senza assurgere a norma decisiva della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sindacabile la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se tale accertamento è posto a base della decisione impugnata.
- La nozione di promiscuità degli usi civici può essere oggetto di accertamento storico-fattuale; se il giudice di merito accerta che essa preesisteva alla trasformazione amministrativa del territorio, non può parlarsi di creazione giudiziale di una nuova situazione giuridica.
- Il filtro di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando il motivo non supera un consolidato orientamento di legittimità o non evidenzia un effettivo errore di diritto della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza del ricorrente comporta la condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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