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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23459/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto stipulato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di tre linee ferroviarie. Il consorzio appaltatore otteneva in origine un decreto ingiuntivo per un rilevante corrispettivo parziale; la società committente proponeva opposizione e il tribunale revocava il decreto. In appello il consorzio chiedeva la condanna al pagamento di una somma residua e, in subordine, di un importo minore, sostenendo inoltre il diritto agli interessi di mora. La corte d'appello respingeva il gravame ritenendo, in sintesi, che il credito per alcune lavorazioni extra contratto non fosse esigibile al momento della domanda perché mancava l'approvazione della perizia di variante prevista dal contratto; che la domanda relativa a un ulteriore importo residuo fosse indeterminata quanto alle lavorazioni cui si riferiva; e che non vi fosse prova sufficiente per liquidare gli interessi richiesti. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) violazione dell'art. 1399 c.c. e delle previsioni contrattuali sulla perizia di variante, assumendo che l'approvazione intervenuta in corso di causa avesse efficacia retroattiva e quindi legittimasse il pagamento degli interessi; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 167, 189, 643 e 653 c.p.c., deducendo che, una volta emersa la ratifica, il credito doveva ritenersi esigibile; 3) motivazione apparente in ordine ai ritardi nella redazione della perizia di variante; 4) omessa pronuncia/violazione degli artt. 112 e 645 ss. c.p.c. sugli interessi, sostenendo di averne indicato espressamente la decorrenza; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3 d.lgs. 31/2002 per non avere considerato non contestato l'ammontare degli interessi; 6) violazione degli artt. 1224, 1282, 1284 c.c. e degli artt. 3, 4 e 5 d.lgs. 231/2002 in tema di ritardato pagamento, assumendo che i fatti costitutivi della domanda di interessi fossero stati allegati e che i pagamenti eseguiti in corso di causa fossero comunque tardivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sull'inesigibilità del credito al momento della domanda, dato che la perizia di variante era stata approvata solo successivamente. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo, quarto, quinto e sesto motivo, per difetto di specificità o perché volti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato respinto nel merito, perché la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta esistente, comprensibile e superiore al minimo costituzionale, avendo spiegato le ragioni della decisione sulla base della mancanza della perizia approvata, della tardività del progetto esecutivo e dell'irrilevanza dell'assenza di un termine espresso di consegna. Il consorzio è stato quindi condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia retroattiva della ratifica; la Corte non ne accoglie la lettura perché la censura non si confronta con la ratio sull'inesigibilità del credito al momento della domanda.

  • art. 36 capitolato speciale d'appalto

    La Corte lo considera, insieme al contratto, come base della necessità di una perizia di variante approvata per le varianti e i lavori aggiuntivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di violazione di legge, ma la Corte rileva che alcune censure sono in realtà dirette a una rivalutazione del fatto o non si confrontano con la motivazione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma richiamata per nullità della sentenza o del procedimento; le censure vengono dichiarate inammissibili o infondate perché prive di specificità o perché la motivazione non è apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte osserva che la sentenza d'appello si è pronunciata sulla domanda, ma con una ratio diversa da quella censurata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per il principio di non contestazione; la Corte ribadisce che il ricorso deve indicare specificamente le allegazioni e il contenuto degli atti difensivi avversari per consentire il controllo in cassazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la censura superi il vaglio di specificità.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma senza incidenza decisiva sulla ratio della decisione di inammissibilità.

  • art. 643 c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento monitorio, ma la Corte non ravvisa il vizio denunciato.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.

  • art. 132 c.p.c.

    Norma sulla motivazione della sentenza: la Corte afferma che la motivazione della sentenza d'appello era effettiva e non apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il requisito del minimo costituzionale della motivazione; la Corte ritiene rispettato tale standard.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riguardo all'onere di allegazione e prova degli elementi necessari alla liquidazione degli interessi; la Corte valorizza l'accertamento di mancata prova compiuto dal giudice di merito.

  • art. 3 d.lgs. 31/2002

    Richiamato dalla parte ricorrente come base per gli interessi, ma la censura è inammissibile perché non si confronta con il difetto di allegazione/prova rilevato in appello.

  • artt. 1224, 1282, 1284 c.c.

    Richiamati per la disciplina degli interessi e del ritardo nell'adempimento; la Corte non entra nel merito perché la censura mira a una diversa ricostruzione fattuale.

  • artt. 3, 4 e 5 d.lgs. 231/2002

    Richiamati dal ricorrente in tema di ritardato pagamento e interessi; la Corte reputa la censura inammissibile poiché orientata alla rivalutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se la motivazione di merito si fonda su una ragione autonoma e non attaccata, il motivo è inammissibile.
  • Quando il contratto di appalto subordina il pagamento di varianti o lavori aggiuntivi all'approvazione di una perizia di variante, il credito non è esigibile prima di tale approvazione; l'eventuale successiva ratifica non basta, di per sé, a superare il difetto di esigibilità al momento della domanda se la doglianza non colpisce la ratio della decisione.
  • La deduzione del vizio di motivazione apparente è infondata se la sentenza di merito espone, in modo intelligibile e non meramente assertivo, le ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche sinteticamente ma oltre il minimo costituzionale.
  • La violazione del principio di non contestazione e la deduzione di errori nella liquidazione degli interessi richiedono nel ricorso per cassazione una puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti e delle specifiche allegazioni e contestazioni delle parti; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale e probatorio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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