Cassazione Penale, Sentenza n. 11353/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la decisione di appello che, pur riducendo le pene per alcuni, li ha ritenuti responsabili del reato previsto dall'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (con richiamo alla disciplina previgente alla legge n. 94/2009 per il periodo di commissione), contestando: inesatte qualificazioni giuridiche della condotta (in particolare la qualificazione e l'aggravante "tre o più persone"), carenze e vizi della motivazione sulla prova e sugli elementi indiziari, mancanza del requisito del profitto, rifiuto di riaprire l'istruzione per acquisire un registro ritenuto decisivo, diniego delle circostanze attenuanti generiche, e sollevazione tardiva di questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 con richiamo agli artt. 3 e 27 Cost.; alcuni difensori hanno inoltre chiesto la riqualificazione ai sensi degli artt. 4 e 18 d.lgs. n. 276/2003 e/o l'estinzione per prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione: le doglianze erano, in massima parte, tentativi di rinnovata valutazione di merito e di prova (vietata in sede di legittimità) e/o si fondavano su una errata applicazione di disposizioni successive alla fattispecie contestata; la Corte d'appello aveva correttamente applicato la disciplina più favorevole previgente alla legge n. 94/2009 e aveva motivato adeguatamente la qualificazione, la valutazione indiziaria e la determinazione del trattamento sanzionatorio. I motivi nuovi tardivamente proposti sono stati ritenuti inammissibili ai sensi della limitazione dell'estensione dell'inammissibilità di cui all'art. 586, comma 4, c.p.p. Sono state respinte le richieste di riqualificazione giuridica, di riconoscimento della prescrizione e di riconsiderazione delle pene; il ricorso di Rahman relativo alla misura dell'aumento per continuazione è stato considerato manifestamente infondato; il ricorso di Islam relativo alle attenuanti generiche è stato ritenuto aspecifico e la motivazione dell'appello adeguata. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998
riferimenti ai commi 1, 3 e 3-bis nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94
La Corte ha ritenuto applicabile al fatto il testo previgente alla legge n. 94/2009 (principio del lex mitior) poiché i reati furono commessi tra il 20/02/2009 e il 03/03/2009; la fattispecie aggravata del comma 3 e l'aggravante del comma 3-bis (lett. c-bis: fatto commesso da tre o più persone) sono state considerate rilevanti e applicate per la determinazione della pena
menzionata come fonte delle modifiche successive all'epoca del fatto
Le modifiche introdotte da tale legge riguardano un più rigoroso trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha spiegato che esso non è applicabile retroattivamente se più sfavorevole rispetto alla normativa vigente al tempo del fatto
art. 586, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi e le questioni tardive in ragione dell'estensione dell'inammissibilità prevista da questa disposizione (limiti alla devoluzione di nuove questioni in Cassazione)
artt. 3 e 27 Cost.
Sono state richiamate dai ricorrenti per una questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile e non rilevante rispetto alla corretta applicazione della norma più favorevole
artt. 4 e 18 d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamati dalla difesa per una possibile riqualificazione dei fatti come reati connessi a normativa sul lavoro, ma la Corte ha ritenuto le doglianze meramente rivalutative e non idonee a modificare la qualificazione già motivata dai giudici di merito
Sentenza Sezioni Unite n. 40982 del 21/06/2018
La Corte ha spiegato che la pronuncia delle Sezioni Unite riguarda l'art. 12 nella formulazione posteriore alla legge n. 94/2009 e non mette in discussione l'autonomia della fattispecie previgente; pertanto non muta l'analisi applicata al caso di specie
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a una rivalutazione del merito probatorio o a profili di fatto senza sollevare specifiche questioni di diritto: la rinnovata valutazione della prova spetta ai giudici del merito
- Deve applicarsi la disciplina più favorevole vigente al tempo della commissione del reato (principio del lex mitior); le modifiche legislative successive non possono essere applicate se più sfavorevoli
- Le questioni introdotte tardivamente o non adeguatamente proporzionate rispetto all'oggetto dell'impugnazione possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 586 c.p.p. (estensione dell'inammissibilità)
- La contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche richiede una critica specifica e motivata dell'esercizio del potere discrezionale; mere elencazioni di elementi non specificati non superano il vaglio di ammissibilità in Cassazione
- Per far valere la prescrizione o chiedere riqualificazioni normative è necessario che la questione sia prospettata con chiarezza e si confronti con la motivazione di merito; eccezioni generiche rischiano l'inammissibilità
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate e fondate in modo tempestivo e pertinente: non sempre una censura costituzionale è idonea a superare i limiti di devoluzione in Cassazione
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