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Sentenza

Sentenza n. 5402/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5540/2025

Giustizia amministrativa202601624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo, disposto dalla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5540/2025, di riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5540/2025, notificata al Ministero il 7 luglio 2025 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle condizioni previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l'ordine di adempiere entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta, una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando i presupposti dell'ottemperanza: la mancata impugnazione della sentenza risultava da certificazione di cancelleria e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo, pagando le spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario da lui delegato, precisando che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o condizionato da disposizioni interne dell'Amministrazione. Ha inoltre disposto, a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine sino all'effettivo pagamento oppure, in mancanza, alla scadenza del termine concesso per adempiere; da quel momento spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale; la sentenza specifica anche le regole per la presentazione della parcella e per il deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il ricorso per ottemperanza è esperibile quando il titolo è divenuto definitivo e risulta inutilmente decorso il termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);

    Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute; decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine e cessa con il pagamento o, in mancanza, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni è condizione rilevante per procedere in ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo quando ne siano accertate la definitività e l'inutile decorrenza del termine legale per l'adempimento da parte dell'Amministrazione.
  • In caso di persistente inottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta; l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e sino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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