Cassazione Civile, Ordinanza n. 38354/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da interventi edilizi realizzati su due proprietà confinanti. Da un lato, le proprietarie di un complesso immobiliare sostenevano che il vicino avesse costruito sin dagli anni Settanta un edificio a distanza illegale dalla loro autorimessa, poi aumentato in volumetria con successive sopraelevazioni, terrazze, porte e finestre, con ulteriore affaccio sulla loro proprietà. Dall’altro lato, i convenuti opponevano di avere acquistato un diritto a mantenere le opere per usucapione e lamentavano che fossero stati gli attori, nel 1983, a eseguire ampliamenti e sopraelevazioni in violazione delle distanze legali e dell’art. 905 c.c. Il tribunale rigettava le domande; la corte d’appello accoglieva solo in parte l’impugnazione principale e ordinava la riduzione in pristino mediante eliminazione di un manufatto costruito a distanza irregolare. In cassazione i ricorrenti principali censuravano la c.t.u. e la valutazione delle prove, sostenendo che il garage non fosse un corpo di fabbrica e che le distanze fossero state rispettate; i ricorrenti incidentali contestavano l’interpretazione del contratto del 1969-1970, la disciplina delle distanze in relazione a un parapetto e a una sopraelevazione, nonché il mancato riconoscimento del danno e altri profili processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e, quanto al secondo motivo incidentale, lo ha accolto solo nel profilo relativo al parapetto e al muro in sopraelevazione, cassando sul punto la sentenza d’appello. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi incidentali. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Cagliari per nuovo esame limitatamente al profilo accolto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre posto a carico dei ricorrenti principali l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nozione di costruzione ai fini delle distanze legali è unica e comprende qualsiasi opera non completamente interrata con caratteri di solidità e immobilizzazione al suolo; i regolamenti locali possono solo prevedere distanze maggiori, non ridefinire la nozione di costruzione.
L’esenzione dal rispetto delle distanze riguarda il vero muro di cinta, cioè un manufatto separato dalla costruzione e destinato alla recinzione o delimitazione del fondo; non vi rientra il muro sopraelevato di un fabbricato o il parapetto incorporato nella terrazza di copertura.
È richiamato dai ricorrenti per denunciare la violazione delle distanze in tema di vedute e affacci, ma la decisione non sviluppa un principio autonomo su tale norma.
La censura sulla c.t.u. è stata ritenuta infondata, non emergendo una nullità rilevante del consulente tecnico.
Il richiamo alle modalità di svolgimento della consulenza tecnica è stato ritenuto privo di fondamento nel caso concreto.
La violazione di questa norma non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo se la decisione sia fondata su prove non dedotte o non ritualmente acquisite.
La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che tale valore non hanno o abbia disatteso prove legali, non già per mera diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 111 Cost.
La dedotta violazione costituzionale è stata ritenuta inammissibile come motivo diretto di ricorso per cassazione, dovendo il contrasto con la Costituzione emergere tramite la norma di legge applicata.
L’interpretazione del contratto è stata censurata ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, anche perché il testo negoziale non era stato prodotto.
Sono richiamati per la disciplina delle conseguenze della violazione delle distanze legali; la Corte afferma che la sopraelevazione va considerata nuova costruzione ai fini del rispetto delle distanze.
Richiamato in connessione con la pretesa servitù di panorama, senza uno sviluppo autonomo nel dispositivo.
Richiamato in connessione con la pretesa servitù di panorama, senza uno sviluppo autonomo nel dispositivo.
Richiamato in connessione con la pretesa servitù di panorama, senza uno sviluppo autonomo nel dispositivo.
La censura sul mancato riconoscimento del risarcimento equitativo è stata assorbita dagli altri motivi incidentali.
La doglianza sull’asserita novità della questione in appello è rimasta assorbita.
Le censure di omessa pronuncia e motivazione sono rimaste assorbite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali.
Massime di principio
- Ai fini delle distanze legali, la nozione di costruzione è unitaria e va riferita a ogni opera non interrata stabilmente incorporata al suolo; i regolamenti locali possono solo aumentare le distanze, non restringere o ridefinire il concetto civilistico di costruzione.
- Il muro di cinta è escluso dal computo delle distanze solo se è un manufatto autonomo, destinato alla recinzione o delimitazione del fondo; un muro in sopraelevazione incorporato a un fabbricato o un parapetto di terrazza non beneficia dell’esenzione.
- La sopraelevazione di un manufatto, anche se di ridotte dimensioni, integra nuova costruzione ai fini della disciplina delle distanze, perché comporta aumento di volumetria e di ingombro.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione delle prove: occorre denunciare l’uso di prove non ritualmente acquisite oppure l’attribuzione a prove non legali di efficacia vincolante.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità e autosufficienza del ricorso, con puntuale indicazione del fatto, del suo dibattito processuale e dei documenti rilevanti.
- Le censure che presuppongono l’interpretazione di un contratto sono inammissibili se il testo negoziale non è riprodotto o prodotto in modo sufficiente nel ricorso per cassazione.
- La violazione diretta di norme costituzionali non costituisce, di regola, autonomo motivo ex art. 360 c.p.c., dovendo il contrasto essere veicolato attraverso la norma di legge applicata
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38188/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38189/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38190/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38192/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38194/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38196/2021 del 03/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →